Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17581 del 27/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17581
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6458/2010 proposto da:
H.M.B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AL ALCUNO;
avverso l’ordinanza n. 6/2010 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA
del 29.12.09, depositata il 09/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che sul ricorso n. 6458/10 proposto da H.N.B. S. il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:
considerato che è pervenuto alla cancelleria di questa Corte ricorso proposto da H.M.B.S., recante il numero RG 6458/10, avverso l’ordinanza n. 6/10 del giudice di pace di Caltanissetta del 29.12.09 emessa in tema di impugnazione di provvedimento di espulsione;
rilevato che detto ricorso, oltre ad essere sottoscritto dalla parte personalmente senza il patrocinio di avvocato cassazionista, non risulta notificato ad alcuno;
ritenuto che l’atto manca dei requisiti del ricorso in Cassazione e che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 22.4.10;
Il Cons. relatore”.
Viste le conclusioni del PG;
considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, che il Collegio condivide;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non si procede a liquidazione delle spese di giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010