Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17581 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. un., 21/08/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 21/08/2020), n.17581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VINCENTI En – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13385-2019 proposto da:

D.V.T., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONIO

SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DI FALCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO MICILLO;

– ricorrente –

contro

A.B.C. ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato LIVIO

LAVITOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MANLIO ROMANO e

FEDERICA SAGGIOMO;

– controricorrente –

contro

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONTENZIOSO E IL TRASFERIMENTO DELLE

OPERE DI CUI AL TITOLO VIII DELLA LEGGE N. 219/1981, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 13/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 09/01/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2009, L.C. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, l’ARIN s.p.a. Azienda Risorse Idriche di Napoli, oggi A.B.C. Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale, chiedendo dichiararsi l’illegittimità dell’occupazione di alcuni fondi di sua proprietà – siti nel (OMISSIS), località (OMISSIS), riportanti nel NCT alla partita (OMISSIS), foglio, (OMISSIS), p.lle (OMISSIS), provenienti dal frazionamento dell’originaria partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), p.lle (OMISSIS), esteso per una superficie di mq. 4980, nonchè foglio (OMISSIS), p.lle (OMISSIS), esteso per una superficie di mq. 2995 – e dell’intera procedura espropriativa per la costituzione coatta di una servitù di acquedotto senza emissione del decreto di esproprio.

1.1. Esponeva l’istante che – con successive ordinanze n. 2048 del 23 febbraio 1994 e n. 2159 dell’8 maggio 1995 – il C.I.P.E. Commissario Straordinario di Governo, ai sensi della L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 84, aveva sottoposto i terreni di sua proprietà, in parte ad occupazione temporanea, ed in parte ad occupazione permanente preordinata all’esproprio. La L. chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, per i fondi oggetto di occupazione temporanea e definitiva, l’eliminazione delle opere eseguite, la restituzione dei fondi ed il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dei fondi in questione, nonchè del danno arrecato ai fondi estranei alla procedura ablatoria.

1.2. Instauratosi il contraddittorio, l’ARIN s.p.a. si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione al quale chiedeva ed otteneva di chiamare in causa – in manleva – il Commissario Straordinario di Governo. La convenuta eccepiva, inoltre, la prescrizione decennale della domanda relativa all’indennità di occupazione legittima, la prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento dei danni da occupazione illegittima, nonchè l’infondatezza di tale domanda nel merito, essendo stato avviato il procedimento di acquisizione sanante, il D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, ex art. 42 bis, il cui indennizzo avrebbe ricoperto ogni pretesa risa rcitoria.

1.3. Deceduta nelle more del processo L.C., subentrava nella titolarità degli immobili oggetto di controversia l’erede D.V.T., il quale si costituiva in giudizio ex art. 302 c.p.c., chiedendo l’integrale accoglimento della domanda e deducendo la nullità del decreto di asservimento, poichè adottato in carenza di potere da soggetto non legittimato.

1.4. Con sentenza n. 4153 del 16 ottobre 2017, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, così provvedeva: 1) dichiarava la nullità del decreto di acquisizione n. 14 del 22 giugno 2012, per carenza di potere; 2) considerava rilevante, ai fini della cessazione dell’occupazione legittima, il materiale esaurimento dei lavori, verificatosi in data (OMISSIS), ritenendo, di conseguenza, compiuta la prescrizione decennale dei ratei annuali dell’indennità di occupazione legittima via via maturati, ma non anche del risarcimento dei danni per l’illegittima, definitiva, ablazione dei fondi; 3) liquidava il solo danno patrimoniale in Euro 1.036,37, negando il danno non patrimoniale, poichè contemplato dal decreto di acquisizione dichiarato illegittimo.

2. Con sentenza n. 13/2019, depositata il 9 gennaio 2019 e comunicata il 12 marzo 2019, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglieva il primo e terzo motivo dell’appello principale proposto dalla A.B.C. s.p.a. e rigettava l’appello incidentale del D.V., diretto ad impugnare la declaratoria di prescrizione operata dal primo giudice sull’erroneo presupposto che il periodo di occupazione legittima fosse cessato il (OMISSIS), e non – per effetto delle proroghe amministrative e legislative medio tempore intervenute – il 31 dicembre 2005. Il giudice di appello, in totale riforma dell’impugnata sentenza, rigettava, pertanto, le domande tutte proposte dall’originaria attrice in primo grado, compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Il Tribunale di seconda istanza riteneva legittimo il decreto di acquisizione sanante emesso dall’ARIN s.p.a., che reputava comprensivo di ogni voce di danno azionata in giudizio dalla L., prima, poi dal D.V., poichè “contenente la quantificazione di ogni somma dovuta in conseguenza dell’acquisizione sanante ed anche per il passato”, per cui dichiarava l’infondatezza sia dell’appello incidentale sulla prescrizione, sia di tutte le altre doglianze, ad avviso del giudicante, genericamente formulate del D.V..

3. Avverso tale decisione ha, quindi, proposto ricorso per cassazione D.V.T., affidato a cinque motivi. La A.B.C. Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale ha resistito con controricorso. il Commissario Straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della L. n. 219 del 1981 non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, D.V.T. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, in relazione al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 200, lett. b e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la decisione impugnata abbia ritenuto onnicomprensiva l’indennità liquidata con il decreto di acquisizione sanante del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, dichiarato legittimo, sebbene tale decreto abbia “liquidato l’indennizzo risarcitorio pari ad un interesse del 5% annuo sul valore venale, solo dalla data in cui l’occupazione è divenuta illegittima, e cioè dal 31.12.2005, sino alla data di adozione del provvedimento di acquisizione sanante”.

Il provvedimento in parola non conterrebbe, pertanto, la liquidazione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima che, sebbene non prevista dall’art. 42 bis del decreto succitato, è invece espressamente contemplata dalla L. n. 865 del 1971, art. 20 ed oggi dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22 bis e 50. Siffatta indennità andrebbe, per contro, riconosciuta – ad avviso del ricorrente – in aggiunta a quella prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, dalla data di immissione del concessionario dell’Amministrazione in possesso, avvenuta in esecuzione del decreto di occupazione legittima, fino alla data (31 dicembre 2005) in cui l’occupazione è divenuta illegittima.

1.2. La conclusione propugnata dall’istante non sarebbe contraddetta, poi, dalla considerazione che la procedura di esproprio è stata, nella specie, eseguita ai sensi della disciplina di cui alla L. n. 219 del 1981, il cui carattere speciale non sarebbe “sufficiente a spezzare il nesso logico ed economico che, per legge, lega tutte le indennità, sia di espropriazione che di occupazione legittima”. Tanto più che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la disciplina applicabile, alle procedure ablatorie ex L. n. 219 del 1981, sarebbe proprio quella prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 20.

1.3. Del resto, l’ontologica diversità sussistente tra l’indennità di occupazione legittima – costituente l’indennizzo per un’attività lecita, autorizzata dal provvedimento di occupazione – e l’indennizzo del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, – norma speciale di stretta interpretazione, ex artt. 12 e 14 delle preleggi, che ha per oggetto “il risarcimento per l’illecita protrazione dell’occupazione dei fondi oltre il periodo di occupazione autorizzata” – renderebbe vieppiù palese, a parere dell’esponente, l’errore nel quale è incorso l’organo giudicante di appello, nell’intendere – in contrasto con la lettera stessa della norma – l’indennizzo ex art. 42 bis come onnicomprensivo, e non limitato al solo risarcimento per il periodo di occupazione illegittima.

1.4. Le censure sono fondate.

1.4.1. Queste Sezioni Unite hanno, invero, affermato che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione. Ne consegue che il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente. L’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorchè il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra, invero, un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso (Cass. Sez. U., 19/01/2015, n. 735; conf. Cass., 29/09/2017, n. 22929).

La piena risarcibilità del danno per il periodo di illecita occupazione del bene non esclude, peraltro, secondo l’orientamento summenzionato, l’indennizzabilità del pregiudizio arrecato, sia pure in modo legittimo, dall’Amministrazione per l’intervallo di tempo coperto dal provvedimento di occupazione, al quale non abbia fatto seguito il definitivo provvedimento ablatorio.

1.4.2. Il principio è, d’altra parte, enunciato da specifiche previsioni normative in materia., che si sono succedute nel tempo.

L’indennità per l’occupazione legittima di un bene privato è stata, infatti, dapprima disciplinata dalla L. n. 865 del 1971, art. 20 a tenore del quale – in caso di occupazione d’urgenza delle aree da espropriare, disposta con decreto prefettizio per un periodo che non può superare i cinque anni – “L’ufficio tecnico erariale provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell’indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un ventesimo dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area da occupare, calcolata a norma dell’art. 16 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua”.

Tale disposizione, successivamente abrogata, è stata dipoi sostituita dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50, secondo cui “Nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”.

1.4.3. Muovendo da tale quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento, questa Corte ha, pertanto, affermato che al proprietario di terreni legittimamente occupati, poi irreversibilmente trasformati ed acquisiti illegittimamente dalla P.A., il quale abbia chiesto di essere indennizzato per l’indisponibilità dei beni per l’intera durata dell’occupazione, deducendone l’illegittimità, è dovuta, in aggiunta al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima, anche l’indennità di occupazione legittima (Cass., 03/10/2018, n. 24101; Cass., 20/07/2007, n. 16162).

1.4.4. Le suesposte coordinate interpretative non possono ritenersi innovate in conseguenza dell’introduzione nell’ordinamento – per effetto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 – del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis.

La norma – per quel che qui rileva – dispone: “1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente art. 3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità’ del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”.

1.4.5. Le particolarità dell’istituto in questione si pongono su di un duplice piano: a) sul piano dell’operatività dell’acquisizione sanante; b) sul piano delle obbligazioni patrimoniali che scaturiscono in capo all’Amministrazione ed a favore del privato, per effetto dell’emissione del provvedimento. Sotto il primo profilo, l’istituto opera sia quando manchi del tutto l’atto espropriativo, sia in relazione alle ipotesi in cui vi è stato l’annullamento dell’atto da cui è sorto il vincolo espropriativo, o della dichiarazione di pubblica utilità, o del decreto di esproprio. Sotto il secondo profilo, dall’emissione scaturisce a favore del privato una doppia tutela economica: una risarcitoria derivante dal precedente e non sanato comportamento illecito concernente il danno derivante dall’indebito impossessamento dell’immobile, ed una indennitaria, conseguente alla perdita del bene per effetto del legittimo provvedimento di espropriazione di cui all’art. 42 bis. Relativamente a quest’ultimo profilo, la disciplina normativa evidenzia come il provvedimento in questione non ha un’efficacia sanante dell’occupazione illecita ma costituisce un atto autonomo rispetto al comportamento illecito della P.A., che si va a sostituire al decreto di esproprio. Il che spiega la suesposta duplicità delle obbligazioni patrimoniali che sorgono in capo alla pubblica amministrazione, la prima risarcitoria derivante dal precedente e non sanato comportamento illecito concernente il danno derivante dall’indebito impossessamento dell’immobile, la seconda indennitaria discendente dal legittimo provvedimento di acquisizione di cui all’art. 42 bis.

In tal senso si è, altresì, espressa la giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che il provvedimento ex art. 42 bis è volto a ripristinare (con effetto “ex nunc”) la legalità amministrativa violata e, pertanto, costituisce una “extrema ratio” per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito. Sicchè è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull’acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all’Amministrazione (Cass., 31/05/2016, n. 11258; Cass., 05/06/2018, n. 14311).

1.4.6. Da quanto suesposto discende che, sul piano delle obbligazioni a carico dell’Amministrazione, che opti per l’adozione dell’acquisizione sanante, la concreta applicazione dell’istituto comporta la corresponsione al privato di tre voci indennitarie: 1) a titolo di pregiudizio patrimoniale, il valore venale del bene che, per effetto del provvedimento ex art. 42 bis, passa in proprietà alla Pubblica Amministrazione; 2) a titolo di pregiudizio non patrimoniale, un importo liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene; 3) a titolo risarcitorio, per il periodo di occupazione illegittima, l’interesse del 5% sul valore venale, ” se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno”.

In tale prospettiva, si è affermato che, qualora venga emanato, da parte della P.A., un provvedimento di acquisizione sanante, il D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis, delle aree oggetto di occupazione illegittima, è escluso che l’indennità di illecita occupazione, in tal caso prevista, possa andare disgiunta – e, quindi, fatta valere in separato giudizio – dall’indennità spettante per la materiale perdita del bene in ragione della sua irreversibile trasformazione in difetto di dichiarazione di pubblica utilità o in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio. Ed invero, ambedue le indennità sono contemplate dal comma 3 della norma summenzionata, e costituiscono altrettante voci del complessivo indennizzo, da essa previsto, per il pregiudizio patrimoniale occorso per l’illecita occupazione del bene (Cass., 31/05/2018, n. 13988). La pronuncia evidenzia, pertanto, che l’onnicomprensività dell’indennizzo D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis è riferita esclusivamente all’indennità di occupazione illegittima ed al ristoro subito per la perdita della proprietà del bene, passato alla mano pubblica, non estendendosi alla diversa indennità per il periodo di legittima occupazione del bene.

Nel senso di una distinzione e quindi, di una separata liquidabilità dell’indennità di occupazione legittima e dell’indennità di occupazione illegittima, si è, d’altro canto, espressa anche la Corte Costituzionale, nella decisione con la quale ha disatteso tutte le censure di costituzionalità proposte nei confronti del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis (C. Cost., sent. n. 71 del 2015).

1.4.7. Per effetto della previsione contenuta nel decreto succitato, dunque, la corresponsione di un indennizzo per il periodo di occupazione è dovuta dal momento in cui l’occupazione è divenuta illegittima, fino al momento in cui la P.A., in forza dell’emissione del provvedimento di acquisizione sanante, acquista legittimamente la proprietà dell’area. L’art. 42 bis fa esclusivo riferimento, invero, al ristoro per il periodo di occupazione illegittima dei fondi, mentre non fa riferimento alcuno al periodo di occupazione legittima ed alla relativa indennità, prevista, invece, dalle disposizioni legislative succitate. E’ certo, pertanto, che – non contenendo l’art. 42 bis alcuna previsione modificativa o abrogativa di tali disposizioni (D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22 bis e 50) – resta salvo, anche in caso di emissione del provvedimento di acquisizione sanante, il diritto dell’espropriato di percepire, in aggiunta all’indennizzo per il periodo di occupazione illegittima, anche quello per il periodo di occupazione legittima.

1.4.8. Nè a diversa conclusione può indurre il fatto che la vicenda de qua si inserisce negli interventi straordinari conseguenti agli eventi sismici del 1980 in Campania ed in Basilicata, per il che la procedura ablatoria è stata posta in essere secondo la disciplina speciale di cui alla L. n. 219 del 1981.

Va, per vero, osservato al riguardo che l’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 4 (poi sostituito delle citate norme del D.P.R. n. 327 del 2001), che disciplina l’indennità per l’occupazione legittima di suoli privati – nel testo emendato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990 -, è stata affermata da queste Sezioni Unite con specifico riferimento alle occupazioni legittime disposte nell’ambito delle procedure ablatorie regolate dalla L. n. 219 del 1981 (Cass. Sez. U., 05/02/1999, n. 27; Cass. Sez. U., 15/10/1999, n. 715). Ne consegue che la determinazione di tale indennità, operata in forza della L. n. 865 del 1971, art. 20, non trova deroga nell’ambito della disciplina indennitaria posta dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 80, il cui carattere speciale non è elemento sufficiente a spezzare il nesso logico ed economico che, per legge, lega tutte le indennità, sia di espropriazione che di occupazione legittima, posto che la anzidetta normativa di riferimento, fissa l’entità delle indennità di occupazione in misura strettamente percentuale all’indennità di espropriazione parimenti dovuta (Cass. Sez. U., 01/12/2010, n. 24303; Cass. Sez. U., 12/10/2012, n. 17404).

1.4.9. In contrasto con l’indirizzo suesposto si pone, pertanto, nel caso concreto, l’impugnata sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, sul presupposto della ritenuta legittimità del decreto di acquisizione sanante emesso dall’ARIN s.p.a., lo ha reputato comprensivo di ogni voce di danno azionata in giudizio dalla L., prima, dal D.V. poi, poichè “contenente la quantificazione di ogni somma dovuta in conseguenza dell’acquisizione sanante ed anche per il passato”. La pronuncia ha – in conseguenza della ritenuta onnicomprensività dell’indennizzo ex art. 42 bis – affermato “l’infondatezza sia dell’appello incidentale, riferito alla riconosciuta prescrizione delle reclamate indennità, sia delle altre doglianze, in modo invero generico formulate dall’appellante incidentale sulla congruità delle somme liquidate ad ogni titolo”. Al riguardo, il giudice di appello ha, invero, rilevato che il D.V. si sarebbe limitato “a riproporre la propria versione delle somme dovute, ma non si fa carico delle espresse modalità di computo adoperate nel decreto e dei criteri di calcolo ivi applicati alla stregua della disciplina speciale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, a valida tacitazione di ogni pretesa indennitaria e risarcitoria del destinatario del decreto stesso”.

Senonchè, la disciplina speciale di cui al citato art. 42 bis – come dianzi detto – non contempla in alcun modo, neppure per escluderla o modificarla, l’indennità per la legittima occupazione dei suoli per la costituzione della servitù di acquedotto. Detta indennità compete, per contro, ad altro titolo (L. n. 865 del 1971, art. 20, prima, il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50 poi) all’espropriato, in quanto non ricompresa nel coacervo delle somme riconosciute – per la perdita del bene acquisito al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione, per il pregiudizio non patrimoniale e per il risarcimento dovuto per l’occupazione illegittima del bene – dall’espropriante al privato, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis.

1.4.10. Le difese spiegate nel presente giudizio dalla società A.B.C. non valgono, del resto, ad inficiare l’assunto.

La resistente, invero, non asserisce affatto che l’indennità di occupazione sia stata effettivamente corrisposta al D.V., nè che questa non competa al medesimo ad altro titolo, ma si limita a ribadire la prescrizione – eccepita fin dal primo grado – di tale diritto, ed ad affermare che la liquidazione operata nel provvedimento di acquisizione sanante – peraltro testualmente riferita dalla stessa A.B.C. al valore venale del bene, al pregiudizio non patrimoniale ed al risarcimento “per il periodo di occupazione senza titolo” – avrebbe garantito al privato “una tutela piena e satisfattiva al conseguimento dell’integrale valore del bene” (p. 13).

Orbene, mentre della non piena onnicomprensività dell’indennità ex art. 42 bis si è già ampiamente detto, va osservato che la questione relativa alla prescrizione del diritto all’indennità per l’occupazione legittima dei suoli – sebbene formalmente dichiarata infondata – è rimasta, in realtà, assorbita in appello – tanto che il giudicante non l’ha esaminata nel merito – per effetto della ritenuta onnicomprensività della quantificazione operata dal decreto di acquisizione sanante, che – escludendo in radice il diritto – ha reso superfluo l’esame della prescrizione dei singoli ratei da parte del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Siffatta questione ben potrà essere, peraltro, riproposta dalla A.B.C. nel giudizio di rinvio (Cass., 22/09/2017, n. 22095; Cass., 23/07/2018, n. 19503).

1.4.11. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti.

2. Con il terzo motivo di ricorso, D.V.T. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., un relazione al R.D. n. 1775 del 1993, art. 200.

2.1. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello non si sia pronunciato sulle altre domande proposte dal D.V., peraltro secondo il Tribunale – dedotte in modo generico, ritenendo esaustiva la liquidazione, per contro contestata dall’esponente fin dal primo grado del giudizio, operata dall’espropriante ai sensi del D.P.R. n. 27 del 2001, art. 42 bis.

2.2. Il mezzo è inammissibile.

2.2.1. Avverso l’omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è – per vero – il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall’art. 517 del codice di rito del 1865, ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza “abbia pronunciato su cosa non domandata”, “se abbia aggiudicato più di quello che era domandato”, “se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda” e “se contenga disposizioni contraddittorie” (Cass. Sez. U., 10/01/2019, n. 488; Cass. Sez. U., 10/09/2009, n. 19448).

2.2.2. La censura non può, di conseguenza, trovare accoglimento.

3. Con il quarto motivo di ricorso, D.V.T. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 24 Cost., art. 132 c.p.c., nonchè la motivazione apparente, inesistente, illogica.

3.1. Deduce l’istante che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avrebbe adottato la decisione di appello con motivazione “evidentemente apodittica, assertiva, al più rappresentativa del convincimento del giudice di appello”, ma che “non estrinseca il percorso argomentativo che lo induce a tale convincimento”. Per il che, a parere del ricorrente, l’impianto della sentenza realizzerebbe un “tipico esempio di “motivazione apparente””.

3.2. Il motivo è infondato.

3.2.1. Ed invero, avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il ricorso per cassazione, come si desume dal combinato disposto dell’art. 111 Cost. e del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 200 e 201 è ammesso, oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto per violazione di legge. Ne consegue che non è consentito denunziare con esso vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma soltanto quelli che si traducano nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione medesima (Cass. Sez. U., 19/11/2001, n. 14541; Cass. Sez. U., 05/04/2007, n. 8520; Cass. Sez. U., 06/11/2018, n. 28220).

3.2.2. Nel caso di specie, da quanto suesposto, si evince, per contro, che il giudice di appello ha congruamente ed esaustivamente motivato circa le ragioni del proprio convincimento. Il mezzo non può, di conseguenza, essere accolto.

4. L’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, infondato il quarto, ed assorbito il quinto, concernente la liquidazione del contributo unificato, comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 200, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo, infondato il quarto, ed assorbito il quinto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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