Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17581 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 16/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17581

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 730/2013 proposto da:

E.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio dell’avvocato REMO

COLACI, rappresentata e difesa dall’avvocato COSIMO LUPERTO;

– ricorrente –

contro

M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PELLEGRINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO FINOCCHITO;

– controricorrente –

e contro

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio MARCO GARDIN, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO LORENZO;

– controricorrente incidentale –

e contro

R.M.T. (OMISSIS), C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 720/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Angelo OLIVA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LORENZO Carmelo, difensore del resistente P., che

ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del

ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

principale ed incidentale.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, con sentenza del 12 ottobre 2008, in accoglimento della domanda proposta da M.C. nei confronti di R.M.T., C.A., P.M., E.A., dichiarò illegittima l’appropriazione da parte dei convenuti di taluni spazi a verde, facenti parte del complesso edificato dalla cooperativa edilizia San Francesco e, pertanto, condannò costoro all’immediato rilascio e a demolire le opere di recinzione poste in essere.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 24 ottobre 2012, rigettato l’appello dei convenuti, confermò la statuizione di primo grado.

Avverso quest’ultima determinazione ricorre per cassazione E.A.. Propone ricorso incidentale P.M., costituitosi con controricorso. Resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, M.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Esposito denunzia carenza di legittimazione attiva e passiva, stante che “al momento della proposizione della domanda i soci della cooperativa San Francesco e, quindi, anche l’attore erano semplici assegnatari e non già proprietari dell’alloggio. La proprietà, pertanto, era riferibile solo al sodalizio San Francesco”.

1.1. Il motivo non merita accoglimento.

La Corte locale ha risposto, alla prospettazione oggi riproposta dall’ E., con ampia e stringente motivazione, che la ricorrente non si cura di convincentemente scardinare, essendosi limitata ad insistere nella propria tesi, così privando di specificità la censura.

Peraltro, in sintonia con i principi enunciati da questa Corte, la sentenza ha correttamente chiarito che nel caso in cui, come nella specie, all’assegnazione dell’alloggio da parte della cooperativa segua la consegna dello stesso ai singoli assegnatari, si costituisce per fatto concludente il condominio, il quale, pur presupponendo l’accordo di tutti gli interessati, non richiede forma speciale alcuna (Sez. 2, n. 23329, 30/10/2006, Rv. 592437; Sez. 1, n. 11264, 05/07/2012, Rv. 623064). Poichè all’utilità della gestione nel sistema, si lega l’imputazione degli effetti nella sfera giuridica di altri interessati, il gruppo ed il suo amministratore hanno la “legitimatio ad causam” per agire in giudizio e per regolare la gestione delle cose come se fossero comuni e per recuperare le quote di spesa dovute dai singoli assegnatari per l’utilizzazione ed il godimento dei servizi di comune utilità (Sez. 2, n. 6102, 01/06/1993, Rv. 482609).

In ogni caso, siccome riporta la sentenza gravata, intervenuto il frazionamento del mutuo, l’attribuzione della titolarità individuale dei singoli alloggi aveva generato il condominio. Sul punto l’asserto contrario non è sorretto dalla necessaria allegazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la erroneità e illogicità della decisione, la quale aveva ingiustamente considerato invalida la Delib. Assembleare 19 aprile 1994 e non aveva motivato “in ordine al concetto di pertinenza ed in ordine allo stato dei luoghi, nonchè in ordine ad una diversa non omogenea assegnazione dei lotti con le relative compensazioni, così come è emerso in corso di causa”; nè, infine si era tenuto conto “della qualità di pertinenza dello spazio verde rispetto al bene principale, costituito dall’alloggio”.

2.1. La censura è inammissibile.

La ricorrente non coglie nel segno. La Corte di merito ha escluso che la Delib. in questione, con la quale si era provveduto ad attribuire agli assegnatari degli appartamenti posti a piano terra degli spazi verdi per cui è causa, fosse legittima. La stessa, infatti, non era stata assunta con il consenso unanime e si poneva in contrasto evidente con gli artt. 1102 e 1117.

Il ricorso riproduce le critiche avverso la sentenza di primo grado e omette del tutto di prendere in considerazione la ratio decidendi d’appello (cfr., Sez. L, n. 6733, 21/03/2014, Rv. 6300841).

3. Il P. con il primo motivo del proprio ricorso incidentale denuncia la nullità della sentenza per la mancata indicazione di una delle parti in giudizio e per l’omessa pronuncia di diritto attinente alla medesima parte.

Era accaduto, narra il ricorrente incidentale, che sin dal primo grado del giudizio egli aveva chiamato in causa, ritenendola litisconsorte necessaria, la cooperativa a r.l. San Francesco, in persona del suo liquidatore pro tempore, quale proprietaria dei beni oggetto di contestazione. Nonostante ciò la Corte d’appello aveva del tutto trascurato la presenza in causa della detta chiamata, non avendo riservato alla posizione di costei alcun richiamo e non constando il nominativo della medesima dall’intestazione della sentenza.

3.1. La doglianza non ha pregio.

Non solo il ricorrente non è portatore del diritto a vedere costituire in giudizio la chiamata, perchè esprima linea difensiva secondo i suoi desiderata (non può considerarsi tale l’aspettativa a riguardo di una eventuale presa di posizione in ordine alla legittimazione passiva del medesimo), ma, condividendosi l’orientamento maturato in sede di legittimità, evocato dal medesimo ricorrente, deve ribadirsi che l’omessa od inesatta indicazione di una delle parti nella intestazione della sentenza procura la nullità della stessa nel solo caso in cui una tale omissione sia foriera d’incertezza in ordine ai soggetti ai quali la decisione si riferisce (Sez. 3, n. 9077, 5/7/2001, Rv. 547907;conf., Sez. L, n. 12577, 27/08/2002, Rv. 557134). Incertezza che qui non viene neppure allegata. Peraltro, la sentenza inequivocamente narra la chiamata in giudizio della Cooperativa nel corso del primo grado e registra la scelta di quest’ultima di volere restare contumace.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia l’omessa motivazione circa la qualità di litisconsorte necessario del liquidatore della cooperativa San Francesco, in relazione all’eccezione d’usucapione del pertinente giardino.

La censura, intimamente connessa alla prima, assume che attraverso la consumazione del termine ventennale di legge, mediante il pacifico ed ininterrotto possesso, il ricorrente aveva acquistato per usucapione il diritto di proprietà sull’area a verde da lui utilizzata e su tale domanda, rigettata dalla Corte locale, unico soggetto legittimato a contraddire era da identificare nella cooperativa, chiamata in causa dal deducente. Cooperativa che non aveva mai contestato, sin dal lontano 1980, “la illegittima detenzione dei giardini pertinenziali da parte degli assegnatari degli immobili posti al piano terra”.

4.1. Al contrario di quel che assume la doglianza la Corte di merito ha reso circostanziata motivazione sul punto (pag. 9, in fine e pag. 10).

La doglianza disciplinata dal vigente art. 360 c.p.c., ed in particolare, sub n. 5), nella configurazione imposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (che trova applicazione alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto), prevede la ricorribilità per il solo caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Situazione che qui non ricorre.

5. Con il terzo motivo il P. lamenta la mancata valutazione delle prove proposte dalle parti, nonchè l’erroneo apprezzamento delle stesse, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

A seguito di ordinanza emessa dalla Corte di Lecce la parte aveva depositato copia della Delib. di approvazione del regolamento condominiale della cooperativa San Francesco, nonchè copia del regolamento medesimo. La Corte locale aveva negato l’acquisizione della predetta documentazione. La decisione, secondo il ricorrente è da giudicarsi illegittima e lesiva dei diritti del medesimo. Con l’ordinanza in parola si erano invitate le parti a produrre la documentazione inerente l’assegnazione degli immobili e poichè il ricorrente aveva avuto assegnato alloggio al piano terreno, unitamente alla porzione di giardino, in assenza di allegazione da parte della cooperativa, unico proprietario dei beni indivisi, i documenti prodotti erano utili allo scopo e “non vi era (…) alcuna ragione di diritto per limitare la portata dell’ordinanza istruttoria”. Dai documenti rifiutati “risulta come tutti i soci della cooperativa, semplici assegnatari, privi di mutuo individuale ancora da stipulare, avessero piena consapevolezza che la cooperativa San Francesco avesse assegnato ai soci del piano terra quale pertinenza ed in ragione della minor estensione i giardini immediatamente ad essi adiacenti”.

5.1. Il motivo è infondato.

La produzione documentale qui evocata è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello in quanto riguardante documenti diversi rispetto a quelli indicati nella ordinanza del 26/7/2010 (la quale aveva incaricato la parte più diligente di produrre “la (sola) documentazione concernente l’assegnazione degli immobili”).

Indubbiamente a sproposito risultano, pertanto, richiamati gli artt. 115 e 116 c.p.c., che disciplinano il principio della disponibilità delle prove (il giudice, salvo le deroghe di legge, deve fondare la propria decisione sulle prove proposte dalle parti) e il principio ermeneutico in materia di valutazione della prove.

Peraltro, la decisione è perfettamente in linea con quanto disposto dall’art. 345 c.p.c., in materia di nuove prove in appello, che l’invito a produrre di cui alla ordinanza predetta non avrebbe potuto di certo scardinare.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna il ricorrente principale e quello incidentale, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente M.C., che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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