Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17581 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 05/09/2016), n.17581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23556-2014 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

BOER, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO

ANTONIO GUERELLO, STEFANO VITTORIO SCOTTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI, GIOVANNI BERETTA che la rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/04/2014 R.G.N. 786/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega Avvocato BOER ALBERTO;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Genova, C.M., titolare di pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i Ragionieri ed i Periti commerciali (CNPR) con decorrenza dal 1.02.07, chiedeva che la Cassa fosse condannata, in applicazione del criterio del pro rata previsto dalla L. 8 agosto 1995, art. 3, comma 12, a riliquidare il trattamento pensionistico secondo le modalità anteriori alla delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa il 22.06.02.

2. Accolta la domanda e proposto appello dalla Cassa, la Corte d’appello di Genova con sentenza del 2.04.14 accoglieva l’impugnazione. Per quanto qui rileva, riteneva la Corte che la prestazione dovesse essere liquidata in conformità delle disposizioni di legge vigenti al momento della maturazione del diritto e, quindi, della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763. Pertanto, il principio del pro rata aveva carattere non assoluto, secondo quanto previsto nella nuova versione dell’art. 3, comma 12 ma solo tendenziale, dovendo essere contemperato con gli altri criteri (equilibrio finanziario di lungo termine, adozione del pro rata in relazione all’anzianità maturata, attuazione dei criteri della gradualità e dell’equità tra generazioni) che la nuova formulazione dello stesso comma 12 prevedeva. Tale avviso risultava validato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, il quale con norma di interpretazione autentica aveva ritenuto legittimi ed efficaci gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale dalle Casse di previdenza privatizzate adottati prima dell’entrata in vigore della L. n. 296.

3. C. ricorre per cassazione, la Cassa risponde con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come segue.

4.1. Con il primo motivo è dedotta violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. 27 diceembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, contestandosi il carattere interpretativo assegnato dalla Corte di merito a quest’ultima disposizione. Essa, infatti, non assegna alla norma interpretata uno dei possibili significati del testo normativo, ma si colloca al di fuori dell’interpretazione autentica, violando il canone fissato dalla Corte costituzionale, secondo il quale, fuori della materia penale, il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purchè giustificate dalla tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

4.2. Con il secondo motivo, in subordine, è dedotta la nullità parziale della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 101 c.p.c., comma 2, lamentandosi che il giudice di appello nel prendere in considerazione anche il provvedimento legislativo di cui all’art. 1, comma 488, sopra menzionato, sia andato oltre le richieste dell’appellante (che si era limitato esclusivamente a chiedere che fossero ritenute valide le delibere previgenti alla legge n. 147 del 2013) e, allo stesso tempo, abbia violato il principio del contraddittorio, avendo omesso di instaurare al riguardo il confronto tra le parti.

5. Anticipando per ragioni di consequenzialità logica la trattazione del secondo motivo, da ultimo sintetizzato, deve rilevarsi che l’art. 101 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, all’art. 45, applicabile al caso di specie ratione temporis, postula che la concessione di un termine per il deposito di memorie debba concedersi, a pena nullità, nel caso venga posta a base della decisione “una questione rilevata d’ufficio”. Nel caso di specie la questione che si assume indebitamente introdotta consiste nell’applicazione di una norma di legge a carattere interpretativo che le parti in causa non avevano preso in considerazione nei loro atti difensivi.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ritiene che, dopo l’introduzione del nuovo testo dell’art. 101 c.p.c., l’omessa indicazione alle parti da parte del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorchè quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 23.05.14 n. 11453, 16.02.16 n. 2984 e 19.05.16 n. 10353).

La censura mossa dal C., diretta all’applicazione di tali principi, manca del presupposto base perchè sia operativa la norma dell’art. 101 c.p.c. e cioè che nella fattispecie il giudice avesse sollevato una “questione nuova”. La L. 147, art. 1, comma 488, in oggetto era, infatti, entrato in vigore il 1.01.14, e, pertanto, il giudice al momento della decisione, nel prendere in esame la L. n. 296, art. 1, comma 763, era tenuto ad esaminare anche la disposizione successiva che di quella norma dava l’interpretazione autentica. Che questo fosse il thema decidendum era del resto già noto allo stesso C., il quale, essendosi costituito in giudizio con memoria depositata il 22.01.14, quando la legge era stata già pubblicata, doveva necessariamente conoscere la norma del ripetuto comma 488.

Il motivo è dunque infondato.

6. Quanto al primo motivo, debbono richiamarsi i seguenti principi enunziati dalle Sezioni unite con le sentenze 8.09.15 e 16.09.15 n. 18136 a composizione di un contrasto giurisprudenziale insorto nell’ambito della Sezione ordinaria.

A) Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 763, alla disposizione dell’art. 3, comma 12 Legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1 gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti. Pertanto con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

B) Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1 gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 novembre 2003)”.

7. L’applicazione di tali principi non dà luogo alla paventata violazione dei principi costituzionali ed a quelli enunziati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Al riguardo può farsi rinvio alla motivazione della sentenza delle Sezioni unite 8.09.15 n. 17742 che, con riferimento alla fattispecie in esame, esclude la violazione di detti parametri.

8. Avuto riferimento ai principi sopra enunziati sub A) e 8), considerato che per il ricorrente il trattamento pensionistico è maturato in data successiva al 1.01.07, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

9. Con la memoria presentata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la Cassa di Previdenza chiede alla Corte di cassazione di dare interpretazione all’art. 53, comma 4, del regolamento di esecuzione del 2004 (testo introdotto dalle Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003), nella parte in cui prevede che la quota retributiva delle pensioni di anzianità, cosi come fissata dal precedente art. 50, sia ridotta mediante l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione fissato in relazione all’età compiuta dall’assicurato. Tale richiesta riprende un passo del ricorso per cassazione, inserito nella trattazione del terzo motivo di impugnazione, ove è compiutamente descritta la dinamica dell’applicazione del coefficiente in questione (capo n. 46). La questione, tuttavia, non è stata oggetto di trattazione nella sentenza di appello e nello stesso ricorso per cassazione non è posta a base dell’impugnazione, costituendo il riferimento all’art. 50 del regolamento ivi contenuto un mero passaggio dell’esposizione della complessa normativa applicabile al trattamento pensionistico applicabile agli iscritti alla CNRP.

Al riguardo deve rilevarsi che nel giudizio civile di legittimità le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, ma non possono integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state prospettate o sviluppate con l’atto introduttivo, nè possono dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, in quanto ne risulterebbe violato il diritto di difesa della controparte (S.u. 15.05.06 n. 11097 e, a sez. semplice, 28.08.07 n. 18195). Ne consegue che con la memoria è stata dedotta una questione nuova, inammissibilmente proposta ed estranea al presente giudizio di legittimità.

10. In ragione dell’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi che hanno sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

11. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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