Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17580 del 27/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17580
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26344/2009 proposto da:
N.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. RICCARDI Vincenzo,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA COLORAMA SRL;
– intimata –
avverso il decreto n. 2/07 del TRIBUNALE di CASSINO del 5.10.09,
depositato il 14/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che sul ricorso n. 26364/09 proposto da N.L. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:
considerato che N.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso il decreto del tribunale di Cassino, depositato il 14.10.09, con cui veniva rigettato il ricorso avverso il provvedimento del G.D al fallimento Colorama srl che aveva ammesso al passivo solo parzialmente un proprio credito di lavoro Osserva quanto segue.
Il primo motivo, con cui si deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto che essa ricorrente non avesse dedotto, in violazione della L. Fall., art. 99, i propri mezzi istruttori per dimostrare il proprio assunto quando, invece, detti mezzi erano stati articolati nel ricorso depositato innanzi al giudice del lavoro di Napoli richiamato nelle note autorizzate al ricorso in opposizione, è manifestamente infondato. La L. Fall., art. 99, infatti, stabilisce espressamente che i mezzi di prova devono essere indicati nel ricorso in opposizione a pena di decadenza, ne discende che gli stessi (anche a volere ritenere che sia possibile indicarli con un richiamo ad istanza fatte in altro processo) non possono essere indicati in atti processuali successivi.
Il secondo motivo contesta la condanna al pagamento delle spese di giudizio essendo stata essa ricorrente vittoriosa sia pure parzialmente nel giudizio di insinuazione tardiva al passivo L. Fall., ex art. 101, per cui, dovendo il giudice dell’impugnazione valutare l’esito complessivo e finale del giudizio, non poteva emettere l’impugnata pronuncia.
Il motivo appare infondato in relazione al fatto che anche il giudizio di insinuazione tardiva ex art. 101, si svolge secondo la procedura di cui alla L. Fall., art. 95, per la formazione dello stato passivo, con la conseguenza che in detto giudizio non è previsto alcun tipo di condanna alle spese di giudizio. Da ciò consegue che, in relazione a tale aspetto, il giudice del giudizio di opposizione allo stato passivo non deve tenere conto dell’esito della fase precedente ai fini della liquidazione delle spese, ma solo di quella del giudizio di opposizione nella quale la parte era stata totalmente soccombente.
In relazione a quanto sopra il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 22.4.10.
Il Cons. relatore”.
Viste le conclusioni del PG;
considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, che il Collegio condivide;
che, pertanto, il ricorso va rigettato senza liquidazione di spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010