Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17580 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.14/07/2017),  n. 17580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2487-2015 proposto da:

IMMOBILIARE LIELLA SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE CORTINA D’AMPEZZ0,190

SC.A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CODINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO CARLI;

– ricorrente –

contro

V.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DI VILLA MASSIMO, 21, presso lo studio dell’avvocato ULDERICO

CAPOCASALE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO BENVENUTO;

– controricorrente –

nonchè contro

P.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2516/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato Alfredo Besi con delega depositata in udienza

dell’avv. Carli Claudio difensore della ricorrente che ha chiesto

l’estinzione per rinuncia; udito l’avv. Capocasale Ulderico con

delega orale dell’avv. Benvenuto Paolo difensore della

controricorrente che ha chiesto l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il Presidente ha emesso provvedimento n. 16384-16 con il quale ha ritenuto potersi dichiarare estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15, stante la rinuncia al ricorso proposto da Immobiliare Liella s.r.l.;

la Immobiliare Liella s.r.l. peraltro ha depositato istanza ex art. 391, comma 3, datata 9.8.2016, in base al quale è stato emanato decreto di fissazione dell’udienza pubblica odierna;

alla odierna udienza è stato dato atto dell’intervenuta transazione tra tutte le parti, ivi compreso P.T. rimasto intimato (al fine di transigere anche nei di lui confronti la s.r.l. avendo richiesto la fissazione di udienza), e si è insistito da parte ricorrente nella rinuncia al ricorso accettata da V.O..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la rinuncia ha i requisiti di legge;

non devesi provvedere sulle spese stante l’accordo sul punto delle parti.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara non doversi provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA