Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17580 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.14/07/2017), n. 17580
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2487-2015 proposto da:
IMMOBILIARE LIELLA SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE
P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE CORTINA D’AMPEZZ0,190
SC.A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CODINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO CARLI;
– ricorrente –
contro
V.O. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DI VILLA MASSIMO, 21, presso lo studio dell’avvocato ULDERICO
CAPOCASALE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO BENVENUTO;
– controricorrente –
nonchè contro
P.T.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2516/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 28/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/02/2017 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato Alfredo Besi con delega depositata in udienza
dell’avv. Carli Claudio difensore della ricorrente che ha chiesto
l’estinzione per rinuncia; udito l’avv. Capocasale Ulderico con
delega orale dell’avv. Benvenuto Paolo difensore della
controricorrente che ha chiesto l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il Presidente ha emesso provvedimento n. 16384-16 con il quale ha ritenuto potersi dichiarare estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 15, stante la rinuncia al ricorso proposto da Immobiliare Liella s.r.l.;
la Immobiliare Liella s.r.l. peraltro ha depositato istanza ex art. 391, comma 3, datata 9.8.2016, in base al quale è stato emanato decreto di fissazione dell’udienza pubblica odierna;
alla odierna udienza è stato dato atto dell’intervenuta transazione tra tutte le parti, ivi compreso P.T. rimasto intimato (al fine di transigere anche nei di lui confronti la s.r.l. avendo richiesto la fissazione di udienza), e si è insistito da parte ricorrente nella rinuncia al ricorso accettata da V.O..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la rinuncia ha i requisiti di legge;
non devesi provvedere sulle spese stante l’accordo sul punto delle parti.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara non doversi provvedere sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017