Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1758 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1758 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 1770-2012 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO SAIET ENERGY SRI 02490200785, in persona
del legali rappresentanti dell’Associazione professionale “Studio Associato Arango &
Lavorato”, giusta autorizzazione del 28/12/2011, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE CARSO 35, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO TUCCI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GOTTUSO STEFANO giusta procura speciale a margine del
ricorso; 451m ,k,u~ es :P. z8 2,1.?
– ricorrente contro
SAIET ENERGY SRL, RUNCO FABIO;
– intimati avverso la sentenza n. 1125/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del
19/10/2011, depositata il 03/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
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Data pubblicazione: 28/01/2014

IN FATTO
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza non definitiva del 3.11.011, ha
accolto il primo motivo di reclamo proposto da S.A.I.E.T. Energy s.r.l. contro la
sentenza del 20.10.010 del Tribunale di Cosenza dichiarativa del fallimento della
reclamante.
La corte territoriale ha rilevato che la notifica del ricorso presentato contro la
S.A.I.E.T. dall’unico creditore istante, Fabio Runco, e del sottostante decreto di
convocazione (dapprima inutilmente tentata presso la sede sociale, da cui la società
era sloggiata, e presso la residenza dell’amministratore, resosi irreperibile) era stata
ritualmente eseguita nei confronti di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ma si
era perfezionata in una data prossima all’udienza fissata dal tribunale per la
comparizione delle parti, non consentendo alla debitrice (che non aveva presenziato
a quell’udienza) di usufruire del termine minimo di 15 giorni assegnato dalla legge al
fallendo per poter svolgere le proprie difese. Ha quindi osservato che, non
ricorrendo un vizio di nullità della notifica, ma essendosi determinata unicamente
l’inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall’art. 15 3° comma I.
fall., la controversia non doveva essere rinviata al primo giudice, ma andava
trattenuta in decisione previa ammissione del reclamante all’esercizio in sede di
impugnazione di tutte le attività che avrebbe potuto svolgere dinanzi al tribunale se il
giudizio fosse stato ritualmente instaurato. Pertanto, dichiarata la nullità della
sentenza impugnata, ha rimesso la causa in istruttoria con separata ordinanza.
Il curatore del Fallimento della S.A.I.E.T. Energy s.r.l. ha proposto ricorso per la
cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale, richiamando
giurisprudenza di questa Corte, contesta che l’emanazione della sentenza
dichiarativa debba essere obbligatoriamente preceduta dalla rituale e tempestiva
convocazione del debitore fallendo che si sia reso, colpevolmente, irreperibile.
S.A.I.E.T. Energy s.r.l. e il creditore istante non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso appare inammissibile, atteso il difetto di interesse del curatore a dolersi di
una decisione che, anziché limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di
fallimento, ha inutilmente assegnato nuovi termini a difesa alla S.A.I.E.T., omettendo
di tener conto che, attesa la natura devolutiva del reclamo, il fatto che la reclamante
fosse rimasta contumace in primo grado non le precludeva di sollevare nuove
eccezioni di rito e di merito né di dedurre nuove circostanze a propria difesa.
Al di là del predetto rilievo, il motivo appare, comunque, palesemente infondato,
attesa l’inapplicabilità dei principi giurisprudenziali formatisi sotto il vigore del
precedente testo della I. fall., all’attuale procedimento per la dichiarazione di
fallimento – minuziosamente regolato dal legislatore della novella – che esige la
corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del fallendo ed il rispetto dei
termini assegnatigli a difesa, fatta salva la possibilità della loro abbreviazione
nell’ipotesi (nella specie neppure allegata) della ricorrenza di particolari ragioni
d’urgenza.
Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe
essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p c.
Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni, non utilmente contraddette
dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria depositata.
Va precisato che, benché il Fallimento non abbia criticato la sentenza impugnata per
aver dichiarato la nullità di quella reclamata senza rimettere gli atti al tribunale,
l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe comunque ricondotto il processo nei
suoi corretti binari, evitando che la corte d’appello si pronunciasse sulla fallibilità
della SAIET quale giudice di primo grado. Può scorgersi, pertanto, sotto tale profilo,
un interesse del ricorrente all’impugnazione.

E’ stata depositata la seguente relazione, ritualmente comunicata al ricorrente:

Il ricorso, tuttavia, non può essere accolto, in quanto la corte territoriale – pur
affermando impropriamente che la notifica dell’istanza di fallimento era nulla – si è in
realtà limitata a rilevare la ricorrenza di un diverso vizio procedimentale, consistente
nella mancata concessione alla SAIET Energy del termine minimo a comparire
previsto dalla legge.
Ne consegue che la questione sollevata dal ricorrente (se, nel regime introdotto dai
dd. Igss. nn. 5/06 e 169/07, l’istanza di fallimento debba necessariamente essere
notificata nelle forme previste dagli artt. 136 e segg. c.p.c.) è priva di rilievo nel
giudizio: quale che sia la soluzione che intenda darsi a tale questione, resta, infatti,
che nel caso di specie il tribunale ha disposto il rinnovo della notificazione ai sensi
dell’art. 143 c.p.c. rinviando al suo esito l’udienza di comparizione, pacificamente
tenutasi prima che fossero trascorsi quindici giorni dalla data di perfezionamento
della predetta notificazione. Non risulta, d’altro canto, che il creditore istante abbia
dedotto l’inutilità del rinnovo della notifica, insistendo perché il fallimento venisse
dichiarato – in ragione della sufficienza delle precedenti notifiche – ad un’altra,
antecedente udienza, in ipotesi fissata per la comparizione e poi rinviata, sicché pare
evidente che la verifica del rispetto del termine di cui all’art. 15 I. fall. non poteva
essere compiuta che con riguardo all’ultima udienza camerale, cui SAIET era stata
chiamata a comparire per contraddire all’istanza di fallimento notificatale ai sensi
dell’art. 143 c.p.c.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimate, che non
hanno svolto difese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Roma, 5 novembre 2013.

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