Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1758 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 27/01/2021), n.1758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4853/2017 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO MAGARAGGIA, GIUSEPPE

MAGARAGGIA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 297/2017 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

17/01/2017 R.G.N. 7233/2015.

il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto 17 gennaio 2017, il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione proposta, ai sensi della L. Fall., art. 98, da R.A. avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., dal quale era stato escluso il suo credito di Euro 16.453,69, insinuato a titolo di T.f.r., sulla base della sentenza del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato la nullità del termine apposto ad una serie di contratti in virtù dei quali egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società poi fallita dal 13 giugno 2003 al 15 gennaio 2013 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

2. tanto il Tribunale aveva ritenuto sul presupposto della portata risarcitoria della pronuncia, di conversione del rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato e pertanto fonte di un risarcimento omnicomprensivo (parametrato sulla retribuzione mensile), ancorchè anteriore all’introduzione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5: con esclusione pertanto della maturazione, in favore del predetto, per i periodi “non lavorati” di un diritto al T.f.r., strutturalmente connotato dalla “biunivoca afferenza alla retribuzione-base rispetto alla quale il trattamento è differito”; neppure infine avendo ravvisato la prova dell’effettivo ripristino del rapporto di lavoro in esito alla suindicata sentenza;

3. con atto notificato il 7 febbraio 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1, mentre la curatela fallimentare intimata non svolgeva difese;

4. il P.G. rassegnava le conclusioni con nota comunicata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., in relazione all’art. 2909 c.c., per esclusione del proprio credito a titolo di T.f.r., benchè il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, avesse accertato, con il giudicato n. 12376/10, la nullità del termine apposto ad una serie di contratti, in virtù dei quali egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società poi fallita dal 13 giugno 2003 al 15 gennaio 2013 e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comportante il diritto al T.f.r. sulla base delle “retribuzioni virtuali” spettanti, in esito a detto accertamento e alla condanna della società datrice, poi fallita, al pagamento della retribuzione contrattuale dall’1 agosto 2008: con la conseguente insorgenza dell’obbligo retributivo della datrice e di prestazione della propria attività lavorativa, inadempiuto per responsabilità della stessa; il lavoratore si doleva dell’erroneo assunto della natura risarcitoria della condanna pecuniaria (liquidata in base alla retribuzione soltanto in funzione parametrica del quantum), in applicazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale poi recepito nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, allora non in vigore, a fronte di quella retributiva in via differita del T.f.r. (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale una corretta lettura della sentenza del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro n. 12376/10, in base alla quale riconoscere il diritto al T.f.r. del lavoratore (secondo motivo);

2. i due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono parzialmente fondati;

3. deve, infatti essere esclusa la violazione del giudicato n. 12376/10 del Tribunale di Lecce, per le ragioni in appresso indicate e il suo omesso esame, essendosi anzi (al di là della sua dubbia consistenza di “fatto storico”) il Tribunale confrontato con esso (al primo capoverso della parte motiva, a pg. 3 del decreto);

3.1. correttamente il giudicante ha qualificato la condanna pecuniaria comminata, insieme con la conversione del rapporto di lavoro, come di natura risarcitoria, in coerenza con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, nel regime previgente la disciplina introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittima apposizione o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962, non sussiste, per gli intervalli “non lavorati” tra l’uno e l’altro rapporto, il diritto del lavoratore alla retribuzione, al corrispondente rateo di tredicesima mensilità e al compenso per ferie non godute: mancando una deroga al principio generale secondo cui la maturazione di tali diritti presuppone la prestazione lavorativa e considerato che la detta riunificazione in un solo rapporto, operando ex post, non incide sulla mancanza di un’effettiva prestazione negli spazi temporali tra contratti a tempo determinato (Cass. 27 ottobre 2005, n. 20858); e che peraltro il dipendente, che cessi l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine stabilito, può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – soltanto qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c., non essendo applicabili in via analogica le norme della L. n. 604 del 1966 e la L. n. 300 del 1970, art. 18, neppure potendo ritenersi che non occorra la messa in mora, reputandosi, in contrasto con gli artt. 1206 e 1217 c.c., che l’offerta della prestazione coincida con l’interesse all’esecuzione ed alla controprestazione (Cass. 27 ottobre 2005, n. 20858): posto che da tale momento si determina una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli artt. 1206 c.c. e segg., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell’ingiustificato rifiuto della prestazione (Cass. s.u. 8 ottobre 2002, n. 14381; Cass. 2 luglio 2009, n. 15515; Cass. 15 luglio 2011, n. 15612);

4. il trattamento di fine rapporto ha carattere retributivo e sinallagmatico e costituisce istituto di retribuzione differita (Cass. 22 settembre 2011, n. 19291; Cass. 14 maggio 2013, n. 11479; Cass. 8 gennaio 2016, n. 164: tutte in ipotesi di trasferimento d’azienda, con riguardo agli obblighi relativi al cedente e al cessionario), commisurato nell’ammontare al quantum maturato, anno per anno, a titolo di retribuzione;

5. tuttavia, l’accertamento giudiziale dell’invalidità del contratto a termine per violazione di norme imperative e la conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell’ipotesi in cui non sia possibile ripristinare il rapporto così convertito, per fatto imputabile al datore di lavoro, comporta il suo obbligo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore dalla messa in mora, decorrente dall’offerta della prestazione lavorativa in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive (Cass. 10 settembre 2018, n. 21947, in fattispecie identica nel solco di Cass. s.u. 7 febbraio 2018, n. 2990, che, seppure in relazione a fattispecie di interposizione fittizia di manodopera, ha espresso un principio di diritto dichiaratamente attinente al “più generale fenomeno dell’incoercibilità del comportamento e della cooperazione datoriale, strettamente correlato al principio di necessaria effettività della tutela processuale e, dunque, della piena attuazione dei diritti del lavoratore”, per il quale un’interpretazione costituzionalmente conforme – sia della specifica disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, sia degli artt. 1453 ss. c.c. quale normativa generale del codice civile in tema di contratti a prestazioni corrispettive – induce al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività);

6. necessità di un accertamento, in applicazione del superiore principio di diritto, della previa costituzione in mora del lavoratore nei confronti della società datrice poi fallita, essendosi il Tribunale leccese limitato al rilievo di mancanza di prova del ripristino del rapporto in esito alla sentenza n. 12376/10 dello stesso Tribunale, in funzione di giudice del lavoro (all’ultimo capoverso di pg. 3 del decreto);

7. pertanto il ricorso deve essere accolto nei limiti suindicati, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio legittimità, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio legittimità, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA