Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1758 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30967/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma C/o Placidi Srl Via

Barnaba Tortolini, 30 presso lo studio dell’avvocato Alpagotti

Claudia che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Per il

Riconoscimento Della Protezione Internazionale Di Verona Sez

Treviso;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 da Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.A., cittadino pakistano, ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale, deliberato dalla competente Commissione territoriale.

1.1 Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha dedotto di aver lasciato il proprio paese per il timore di essere ucciso, e di non potervi fare rientro per la stessa ragione.

Ha raccontato che la persecuzione derivava da un intreccio politico amoroso: da una parte egli, di etnia (OMISSIS) e religione mu.su., aveva avuto una relazione clandestina con una ragazza che era rimasta in stato interessante e che per tale ragione era stata uccisa dal padre, persona di rilievo nel partito di governo, che lo aveva denunciato per violenza sessuale; dall’altra, esisteva una persecuzione politica perchè egli militava in un gruppo che sosteneva il partito di opposizione (OMISSIS), ragione per cui il rientro in patria lo avrebbe esposto al rischio di essere ucciso.

1.2. Il Tribunale Venezia ha rigettato l’impugnazione, ritenendo non credibile il racconto del richiedente ed escludendo che ricorresse una condizione di persecuzione valida per il riconoscimento di tutte le forme di protezione richiesta.

Il Ministero dell’Interno intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

1.1. Lamenta che il Tribunale, nonostante la rinnovata audizione dinanzi a se, si era, di fatto, “appiattito” sulle medesime valutazioni della Commissione territoriale, omettendo, con ciò, di applicare la norma invocata nella valutazione dei fatti narrati e svalutando anche l’ottimo inserimento lavorativo dimostrato e la corretta integrazione nel contesto ospitante.

1.2. Deduce, altresì, che il Tribunale aveva persino respinto, nella sua acritica e distratta motivazione, lo status di “rifugiato” che non era stato oggetto di ricorso.

2. Con il secondo ed il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta:

a. la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a, b, e c in quanto nel decreto impugnato non era stato considerato il gravissimo danno al quale lo esponeva un rientro in patria;

b. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione alla protezione umanitaria perchè non era stato valutato l’alto grado di inserimento da lui raggiunto: deduce infatti, di aver reperito, nelle more, un alloggio e sistemazione lavorativa.

2.1 I tre motivi sono riferiti alla protezione sussidiaria ed umanitaria e vanno congiuntamente esaminati, tenuto conto che lo stesso ricorrente ha escluso di aver mai richiesto il riconoscimento del diritto allo “status di rifugiato”: in relazione a ciò, il cenno contenuto a pag. 7 del ricorso all’erroneo riferimento del decreto alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato nulla aggiunge alla sostanza delle censure, circoscritte alle due misure sopra indicate.

3. I motivi possono essere congiuntamente esaminati per l’intrinseca connessione logica e sono tutti inammissibili.

3.1. Il primo costituisce antecedente logico degli altri due e contiene una censura volta a criticare la valutazione da parte del Tribunale dei fatti narrati priva, in tesi, di autonomia rispetto alla decisione della Commissione territoriale, con violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

3.2. Al riguardo, si osserva che il ricorrente, nonostante riconduca la censura al vizio di violazione di legge, maschera una richiesta di rivalutazione di merito delle circostanze già esaminate dal primo giudice, che ha reso una motivazione congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale, declinando la peculiare regola sulla valutazione delle prove prevista per i giudizi in materia di protezione internazionale, con riferimento ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) rispetto ai quali il racconto del richiedente è stato ritenuto poco credibile ed infarcito di contraddizioni anche rispetto alla cronologia degli eventi narrati (cfr. pag. 6. U. cpv e pag. 7 primo cpv del decreto impugnato).

3.3. Ma anche il secondo motivo non può trovare ingresso in sede di legittimità in quanto, in relazione alla protezione sussidiaria richiesta, declinata rispetto ai gravi danni previsti nelle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b e c, si deduce l’omessa valutazione del danno al quale sarebbe sottoposto il ricorrente in caso di rientro in patria, non considerando che il provvedimento dà conto dell’esame dei rapporti EASO aggiornati attraverso i quali vien escluso che nel (OMISSIS), paese di origine del richiedente, sussista una situazione di conflitto armato interno o una condizione di violenza indiscriminata. Pertanto, attraverso una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, si da conto dell’esame delle emergenze processuali in relazione alle previsioni normative: anche rispetto a tale censura il motivo rappresenta soltanto il tentativo di ottenere, attraverso il giudizio di legittimità, un non consentito ulteriore grado di merito (cfr. Cass. 30105/2018).

4. Il terzo motivo, infine, si riferisce alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitario: al riguardo si osserva che la critica introduce una circostanza nuova con difetto di autosufficienza, in quanto non viene indicata la corrispondente allegazione e prova prospettata dinanzi al Tribunale rispetto al dedotto inserimento lavorativo di cui non sarebbe stato tenuto conto: nonostante la recentissima pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SSUU 29460/2019) secondo cui l’abrogazione del permesso di natura umanitaria, sancita dal D.L. n. 113 del 2018 convertito nella L. 132 del 2018, non si applica alle domande proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge e il profilo dell’integrazione non può essere trascurato e non deve essere esaminato isolatamente, ma attraverso una valutazione comparativa della situazione di effettiva compromissione dei diritti umani fondamentali nel paese di origine, non può trascurarsi che tale ultimo principio non vale a superare le regole del giudizio di legittimità, in base alle quali non possono essere introdotti fatti nuovi rispetto a quelli già vagliati in sede di merito (cfr. ex multis Cass. 2038/2019).

5. In conclusione il ricorso è inammissibile.

6. La mancata difesa della parte intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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