Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1758 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17988-2011 proposto da:

S.A. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARO 25, presso lo studio dell’avvocato DEBORA MAGARAGGIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERLUIGI DELL’ANNA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA DI LECCE C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ALESSANDRO

SALDUTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO ROSSI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1731/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/06/2010 R.G.N. 25/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 23/6/2010 la Corte d’Appello di Lecce respingeva il gravame proposto da S.A. avverso la decisione del Tribunale di Lecce che aveva disconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra la stessa e l’Asl di Lecce. Secondo i giudici di merito la ricorrente aveva lavorato quale assistente sociale presso il Sert di (OMISSIS) in virtù di una convenzione con l’Asl dal 1.1.1990 al 1.5.2002, data, quest’ultima, in cui era stata assunta in pianta stabile, a seguito di un concorso. La domanda si limitava alle sole pretese successive al 30/6/1998, avendo il giudice di prime cure dichiarato il difetto di giurisdizione riguardo alle prestazioni rese nel periodo antecedente.

La Corte d’Appello adita rigettava la domanda attorea rilevando, in particolare, l’assenza di prospettazione di un requisito indispensabile alla configurazione della subordinazione, quello, cioè, della soggezione al potere direttivo-disciplinare dell’Asl datrice di lavoro. Tale grave mancanza impediva di dedurre la simulazione di un rapporto svoltosi in regime convenzionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, nonchè di riconoscere come allegato l’interesse a percepire le differenze retributive, la cui insufficiente e generica determinazione non veniva ritenuta surrogabile dall’ausilio della CTU.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce ha proposto ricorso per Cassazione S.A. affidandosi a 4 motivi.

Resiste con controricorso l’Asl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c..

Evidenzia che l’assunto secondo cui il requisito della soggezione del lavoratore al potere direttivo-disciplinare del datore abbia carattere dirimente nella distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non è corretto. Per quanto esso costituisca elemento di sicura rilevanza nell’individuazione del vincolo di subordinazione, esso concorre con altri indici sintomatici che, rilevati nel loro insieme, attestano l’esistenza della subordinazione.

2) Col secondo motivo di ricorso la ricorrente denunzia:

Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

Evidenzia come nei gradi di merito siano stati prodotti tutti i documenti di servizio dai quali è dato desumere la sussistenza del vincolo di subordinazione, come assenza di rischio, continuità della prestazione, osservanza di un orario e forma della retribuzione.

3) Col terzo motivo di ricorso la ricorrente denunzia:

Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

Evidenzia come dalla documentazione allegata ai giudizi di merito, e richiamata nel ricorso sia possibile ricavare il fattore dell’assoggettamento gerarchico della lavoratrice alle direttive del datore di lavoro; rileva inoltre che, qualora la Corte d’Appello di Lecce avesse tenuto conto di tale documentazione, non avrebbe potuto non rilevare come la lavoratrice fosse, a tutti gli effetti, interna all’organizzazione dell’Asl di Lecce/(OMISSIS).

4) Col quarto motivo la ricorrente denunzia:

Violazione dell’art. 100 c.p.c..

Evidenzia come il giudice d’Appello non abbia riconosciuto l’interesse ad agire di parte ricorrente in ordine alla rideterminazione del trattamento giuridico ed economico, in quanto esso fondava su un quantum vago e non dettagliato, là dove al contrario in giudizio era stata prodotta la documentazione relativa ai conteggi delle eventuali differenze retributive spettanti.

1) Il primo motivo è inammissibile perchè non specifico. Esso non individua precise argomentazioni in base alle quali questa Corte possa orientarsi verso una censura della pronunzia impugnata, limitandosi a richiamare, in maniera generica, una giurisprudenza consolidata riguardante il peso dei cc.dd. indici rivelatori nell’individuazione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. o autonomo ex art. 2222 c.c., senza, tuttavia, dimostrare come il requisito della sottoposizione al potere direttivo-disciplinare del datore si atteggi nel concreto attuarsi della fattispecie. La parte ricorrente non mostra, inoltre, di tenere in debita considerazione la non trascurabile circostanza per la quale, trattandosi nel caso di specie di lavoro pubblico (Asl), il vincolo di subordinazione avrebbe dovuto considerarsi pregiudizialmente escluso in mancanza di una procedura pubblica di selezione, obbligatoria ai sensi dell’art. 97 Cost., comma 3. A conferma di ciò si rileva che la L. n. 45 del 1999, nel costituire – per la prima volta – l’organico dei Sert prevedeva all’art. 2 che i relativi posti fossero attribuiti mediante concorsi per titoli, ai quali era ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della legge operava su incarico “…o in regime di convenzione presso il Sert da almeno un anno, anche non continuativamente…”.

Alla prospettazione secondo la quale il rapporto di lavoro dovrebbe considerarsi come subordinato di mero fatto, osta il ragionamento coerente della Corte d’Appello, la quale giudica gli atti e gli allegati in toto conformi al tipo negoziale cui le parti hanno voluto conferire il nomen juris di convenzione, e qualificare il rapporto come di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., svolto nella particolare forma della collaborazione continuata e coordinata (co.co.co.).

2) Il secondo motivo è inammissibile per assenza del requisito dell’autosufficienza.

Sotto tale profilo il ricorso non contiene un’autonoma portata ai fini del sindacato di legittimità. Esso, infatti, richiamandosi apoditticamente alla produzione degli atti di servizio nelle fasi di merito, non indica specificamente, nè trascrive, a quali tra questi dovrebbe farsi riferimento ai fini della formulazione di un giudizio circa l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

3) Il terzo motivo è anch’esso inammissibile per assenza di autosufficienza.

Anche riguardo al terzo motivo si rileva assenza di specificità. Manca l’indicazione o la trascrizione degli atti dai quali dovrebbe evincersi che, qualora valutati nel modo prospettato dalla ricorrente, la controversia avrebbe avuto un esito diverso da quello deciso dalla Corte d’Appello, la quale, al contrario, ha ritenuto che gli elementi di fatto dedotti in giudizio siano pienamente rispondenti alla fattispecie del rapporto di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c., sia pure nella forma co.co.co..

4) Il quarto motivo rimane assorbito.

Quanto al quarto e ultimo motivo esso è assorbito. Parte ricorrente non fa che ripetere – ad abundantiam – le censure oggetto dei motivi precedenti come mera contro – statuizione.

Alla stregua delle svolte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

A carico del ricorrente principale, quale soccombente, vengono poste le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3200, di cui Euro 200 per esborsi oltre le spese generali del 15% e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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