Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17579 del 27/07/2010
Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24363/2009 proposto da:
K.K., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. NOLLI A.
Alessandro, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
2010 avverso il decreto n. 203/09 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO, del
06/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che sul ricorso n. 24363 proposto da K.K. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:
considerato che è pervenuto alla cancelleria di questa Corte ricorso proposto da K.K., avverso l’ordinanza n. 203/09 del giudice di pace di Bergamo del 6.8.09 emessa in tema di impugnazione di provvedimento di espulsione;
rilevato che detto ricorso non risulta notificato ad alcuno;
ritenuto che l’atto manca dei requisiti del ricorso in Cassazione e che lo stesso appare inammissibile;
valutato il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 22.4.10.
Il Cons. relatore”.
Viste le conclusioni del PG;
considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, che il Collegio condivide;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non si procede a liquidazione delle spese di giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010