Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17579 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 17/02/2017, dep.14/07/2017),  n. 17579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CRICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3216/2013 proposto da:

EDILRICCARDI di N. e R.R. S.n.c. in Liquidazione

p.iva (OMISSIS), in persona del Liquidatore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO MELILLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIAGRAZIA CAMPO, PASQUALE

SALVEMINI;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS), R.F. (OMISSIS),

R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 54, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO RISTORI,

rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA STARACE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 613/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato GIOVANNI B. STARACE, difensore delle

controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Edilriccardi s.n.c., con atto di citazione del febbraio 1990, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia le germane R.G., F. ed A..

La società attrice chiedeva al Tribunale di voler dichiarare le germane convenute obbligate a consentire la cancellazione della clausola sospensiva dell’efficacia del contratto di permuta inter partes per atto notaio S. del 27 luglio 1988 per effetto della costatazione della costruzione del fabbricato di cui al medesimo rogito.

Costituitesi in giudizio le convenute contestavano l’avverSa domanda, di cui chiedevano il rigetto, ed – in via riconvenzionale – domandavano la condanna della società attrice al risarcimento in loro favore dei danni patiti per gravi inadempienze progettuali e contrattuali.

Con sentenza del 9 ottobre 2002 l’adito Tribunale accoglieva, in parte, la domanda attorea disponendo l’annotazione delle verificata esecuzione del fabbricato allo stato rustico e in parziale accoglimento della svolta riconvenzionale, condannava la Edilriccardi al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di complessiva di Euro 48.532,23, nonchè alla consegna dell’immobile di cui al contratto di permuta con compensazione integrale delle spese di lite.

La sentenza del Tribunale di prima istanza era gravata, da parte della detta società, di appello principale, resistito dalle originarie convenute, le quali – a loro volta – proponeva appello incidentale in ordine al quantum liquidato dei danni richiesti in via riconvenzionale.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 613/2012, rigettava l’appello principale ed in accoglimento, per quanto di ragione, di quello incidentale, aumentava la condanna per danni con l’aggiunta dell’ulteriore somma di Euro 15.144,63, in parte compensando le spese del doppio grado del giudizio ed in parte ponendole a carico dell’appellante principale.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre a questa Corte la Edilricciardi con atto affidato ad otto ordini di motivi e resistito con controricorso dalle parti intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce il vizio di nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte distrettuale non aveva ritenuto sussistente l’impugnazione della sentenza di primo grado in ordine al capo relativo all’ammissibilità della prova testimoniale a mezzo del teste R.B..

Il motivo non è ammissibile.

Con lo stesso si fa questione della detta ammissibilità senza che risulti nè che vi sia adeguata allegazione concernente la debita riproposizione della questione nel corso del giudizio di merito.

Al riguardo non può che richiamarsi il noto e condiviso principio, che questa Corte ha già avuto modo di enunciare, per cui la doglianza avverso il provvedimento di non ammissione di prova non impedisce alla parte interessata di dolersene purchè, “in sede di conclusioni, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa la collegio la decisione in ordine alla ammissibilità della prova, con l’ulteriore conseguenza che l’accennata questione non può neppure essere proposta in sede di impugnazione” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 1 agosto 2007, n. 16993).

Il motivo è, poi, carente in tema di adempimento dei noti oneri di autosufficienza giacchè manca l’indicazione dei capitoli di prova in ordine ai quali eventualmente si sarebbe dovuto pronunciare.

Infatti, secondo noto principio già affermato da questa Corte, “il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale ha l’onere di indicare specificamente le circostanze formanti oggetto della prova medesima, affinchè la Corte di Cassazione possa esercitare i controllo circa il carattere decisivo dei fatti che si assumono trascurati dal giudice di merito; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere tale controllo sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza dover colmare le eventuali lacune con indagini integrative ” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 17 maggio 2005, n. 10357).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si denuncia il vizio di carenza motivazionale dell’impugnata sentenza quanto alla valutazione dell’obbligo in capo ad essa parte ricorrente di consegnare, a far data dal 1990, gli immobili oggetto della permuta.

Il motivo qui in esame solleva un problema di carenza motivazionale della impugnata decisione senza addurre idonee e non generiche censure in ordine all’iter logico su cui è fondata la gravata decisione e senza il dovuto riferimento della detta pretesa carenza quanto a fatti decisivi per il giudizio.

In ogni caso va evidenziato che la Corte di merito ha compiuto, con logica argomentazione, una corretta valutazione comparativa degli inadempimenti reciproci delle parti considerando la mancata consegna dell’immobile come uno degli elementi oggetto dei detti rilevati inadempimenti. Il motivo, in quanto infondato, va – dunque – respinto.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1363, 1362, 1460, 1555 e 1375 c.c..

Parte ricorrente, nella sostanza, si duole di una pretesa erronea interpretazione del contratto intercorso fra le parti. Si adombra, in particolare nel ricorso (si veda, ad esempiò, a pag. 26 dello stesso) che l’impugnata sentenza “non avrebbe fatto buon governo” di norme e principi.

L’assunto è infondato al pari della censura.

Il Giudice del merito ha correttamente valutato e verificato lo stato della realizzazione del manufatto edilizio (al rustico) e, quindi, il momento di verificazione della condizione contrattualmente posta dalle parti.

Il motivo, pertanto, va rigettato.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospettano promiscuamente vizio di violazione di legge e carenza motivazionale.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni ovvero sia perchè si prospettano promiscuamente vizi di eterogenea natura (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443).), sia perchè con lo stesso si tende ad una revisione del ragionamento decisorio del Giudice del merito (Cass. civ., S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148).

Tanto specie nel caso, come in ipotesi, in cui il motivo si risolve del tutto nella censura degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte di merito nella ricostruzione degli elementi che caratterizzano la fattispecie e che sono stati correttamente considerati in quella sede, di guisa che “il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte” (Cass. n. 9233/2006).

5.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 1555 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ed omessa motivazione.

Il motivo (che consta nel suo complesso di una parte espositiva di nove righe) è assolutamente generico e, quindi, inammissibile.

6.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di legge (artt. 1175 e 1227 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa motivazione sulla condotta delle germane R. e loro buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale.

Il motivo pone una questione che non risulta essere stata già allegata (e comprovata, come tale, con idonea trascrizione ed individuazione degli atti pregressi).

La questione, quindi, costituisce – allo stato degli atti – questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.

Infatti “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6-1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

7.- Con il settimo motivo del ricorso parte ricorrente lamenta – la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c., per aver deciso in ordine alle spese “in mancanza di specifica impugnazione delle parti interessate”.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Al riguardo va, in breve, ribadito il noto e condiviso principio, seconde cui “il giudice di appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della pronunzia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite” (Cass. civ., S.U., Sent. 17 ottobre 2003, n. 15559).

8.- Con l’ottavo motivo del ricorso si prospetta il vizio di carenza motivazionale in ordine alle spese di cui al motivo 7. L’impugnata sentenza, nel corretto esercizio del principio enunciato innanzi, ha correttamente dato conto delle decisione in punto.

Il motivò è, inoltre, generico e va ritenuto inammissibile.

9.- Alla stregua di quanto innanzi esposto e ritenuto il ricorso va rigettato.

10.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

Sussistono, nella fattispecie, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente la parte ricorrente al pagamento in favore delle contro, ricorrenti delle spese del giudizio; determinate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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