Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17579 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20747/2012 proposto da:

D.B. COSTRUZIONI SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso

la Cancelleria della Suprema Corte, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO LOGRIECO in virtù di procura notarile per

notar Busseti del 24/06/2016;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.A. DEPRETIS

86, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GIANGIACOMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE RONCO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Don. MAURO CRISCUOLO;

uditi gli avvocati Francesco Logrieco per il ricorrente e l’avvocato

Vincenzo Giangiacomo per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 2 maggio 2005, la D.B. Costruzioni S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani P.A. affinchè fosse pronunziata ex art. 2932 c.c., ed in suo favore sentenza di trasferimento della proprietà dei sette decimi, di cui ai terreni oggetto del preliminare del 20 ottobre 1992, con esonero dall’iscrizione dell’ipoteca legale e con condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Deduceva in particolare che in data 20 ottobre 1992 le pani avevano concluso un preliminare di permuta immobiliare per effetto del quale la convenuta si era obbligata a cedere all’attrice la proprietà, in ragione di sette decimi, di diversi appezzamenti di terreno siti in (OMISSIS), della superficie complessiva di ettari 6, are 80 e centiare 24, riportati in catasto al foglio 35, p.lle 11, 12, 14, 32, 58, 209, 210, 212, 215, 216, 217, 324, 325, e 345, accettando in permuta i tre decimi della volumetria da ricavarsi dall’edificazione dei terreni ad opera della D.B. Costruzioni, nel rispetto degli indici massimi di occupazione e cubatura, fatta salva in ogni caso l’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Peraltro all’epoca, in virtù del PRG vigente, i terreni, sebbene in buona parte edificabili, non erano inseriti del P.P.A. sicchè si era resa necessaria una laboriosa procedura amministrativa, alla quale aveva prestato la sua collaborazione la proprietaria.

Tuttavia, allorchè si stavano manifestando le condizioni per addivenire all’esecuzione del contratto, la P. aveva estrinsecato l’intento di non dare seguito agli impegni contrattuali presi, e ciò anche a fronte della volontà dell’attrice di dare piena attuazione alle previsioni contrattuali, essendosi altresì impegnata a produrre in giudizio la fideiussione assicurativa di valore pari alla percentuale di permuta da assegnare alla convenuta, la quale si era pertanto sottratta ai propri obblighi, impedendo alla D.B. Costruzioni di poter proficuamente portare a termine l’iter amministrativo necessario per assicurare la realizzazione del progetto edilizio, con il pericoli) che nelle more potessero intervenire degli strumenti urbanistici più limitativi delle potenzialità edificatorie dei terreni.

Disposta la rinnovazione della notifica della citazione, si costituiva la convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale instava per la condanna dell’attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Deduceva che in realtà non si era mai sottratta agli obblighi scaturenti dal preliminare, ma che non era stata mai approvata alcuna lottizzazione da parte del Comune di Trani. Inoltre l’attrice presentava una situazione patrimoniale allarmante che rendeva evidente il pericolo della sua incapacità di poter far fronte alle significative obbligazioni imposte dall’attività edificatoria prevista nel contratto.

Pertanto, l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., era in ogni caso subordinata all’avverarsi della condizione sospensiva cui le parti avevano sottoposto il contratto, dovendosi altresì ritenere che l’iniziativa giudiziaria proposta, unitamente all’avvenuta trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, avevano determinato un grave pregiudizio, anche di carattere esistenziale, di cui chiedeva appunto il ristoro.

Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 457 dell’8 aprile 2008 rigettava entrambe le domande, condannando l’attrice al rimborso delle spese di lite.

Osservava che il contratto preliminare doveva reputarsi inefficace in quanto non si era avverata, nemmeno al momento della decisione, la condizione sospensiva prevista dalle parti, e per la quale non era stato previsto termine alcuno. Inoltre, come doveva desumersi dalla lettura del preliminare, alla clausola 5 si era convenuto che il trasferimento della proprietà sarebbe avvenuto solo all’approvazione del piano di lottizzazione, cd una volta ritirate le concessioni, evento che non si era verificato, senza che il mancato avveramento fosse imputabile ad alcuna delle parti del contratto.

Escludeva altresì che il contratto non potesse essere ricondotto alla società attrice, essendo stato sottoscritto da D.B.T., oltre che a titolo personale, anche nella qualità di legale rappresentante della società, ravvisando altresì che non era individuabile una responsabilità ex art. 96 c.p.c., dell’attrice.

La Corte d’Appello di Bari, adita dalla società attrice, con la sentenza n. 178 del 28 febbraio 2012 rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale della P., con il quale si lamentava il mancato accoglimento della domanda risarcitoria.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la D.B. Costruzioni S.r.l. sulla base di sci motivi.

P.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ed al controricorso con reciproca accettazione, con dichiarazione di avere regolato tra le parti anche le spese di lite.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..

Inoltre, atteso il disposto di cui all’art. 2668 c.c., comma 2, occorre disporre la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo ed ordina al Conservatore dei RR.II. presso l’Agenzia del Territorio di Bari sezione distaccata di Trani, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione delle seguenti domande giudiziali:

– domanda giudiziale trascritta il 4 maggio 2005 Reg. Gen. 10324, Reg. l’art. 7418;

– domanda giudiziale trascritta il 13 giugno 2005, Reg. Gen. 14515, Reg. Part. 9979.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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