Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17578 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22075-2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 46, presso lo studio dell’Avvocato

FEDERICO BIANCA, che la rappresenta e difende unitamente

all’Avvocato MARCO ANTONIO BIANCA in virtù di delega in atti.

– ricorrente principale – controricorrente in ordine al ricorso

incidentale –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’Avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato GIOVANNI VENTURA in virtù di delega

in atti;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 397/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/12/2013 R.G.N. 31/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Dott. S.G., medico ex dipendente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, con ricorso depositato il 18.3.2008, ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’intervenuto giudicato sulla valutazione triennale negativa annullata in sede giudiziaria, alla declaratoria di illegittimità della valutazione annuale e all’accertamento della illegittimità di molteplici condotte lesive dell’azienda adottate nei suoi confronti consistite in una costante emarginazione finalizzata ad escluderlo.

L’adito Tribunale di Trieste ha rigettato tutte le domande mentre la Corte di appello di Trieste, con la sentenza n. 397 del 2013, ha ritenuto fondata unicamente la domanda relativa ai danni non patrimoniali derivati, sotto il profilo del danno all’immagine, all’originario ricorrente dalla mancata valutazione periodica triennale (anni 1999 – 2002) ritenuta illegittima, per motivi formali, in un precedente procedimento, liquidando un importo forfettario di Euro 15.000,00 a tale titolo.

Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste affidato a due motivi.

Ha resistito con controricorso S.G. formulando ricorso incidentale sulla base di sette motivi, illustrati con memoria, cui ha resistito a sua volta con controricorso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste.

Il PG non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il ricorso principale, in sintesi, si censura:

1) la violazione degli artt. 2059 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto subito dallo S. un danno all’immagine, dal 31.7.2002 (data finale del triennio in esame) fino alla cessazione del rapporto, in quanto si era trovato – nella lunga ed articolata procedura di valutazione – nello status di dirigente dapprima valutato illegittimamente in modo negativo e poi di dirigente “non valutato” e per essere stata liquidata, a titolo di danno esistenziale che aveva inciso sull’immagine professionale e sull’esplicazione lavorativa della personalità, la somma di Euro 15.000,00, pur non essendo stata allegata e provata dall’originario ricorrente alcuna circostanza sul danno effettivo patito e sul nesso di causalità tra la condotta datoriale e tale asserito danno;

2) la violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè la gravata sentenza, incorrendo in un evidente vizio di ultra-petizione, ha individuato, come titolo del pregiudizio patito, un danno esistenziale per la modifica delle proprie scelte di vita, quando, invece, la domanda iniziale richiamava, in modo confuso, un ipotetico danno professionale per la mancata assegnazione di incarichi (o obiettivi) di maggior pregio ovvero un danno morale connesso alla dignità della persona in rapporto alla professionalità.

Con il ricorso incidentale, in sintesi, si censura:

A) in ordine al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da reato: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in relazione al D.M. 28 novembre 2000, art. 6 in riferimento alla responsabilità ex art. 2049 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.), con riguardo alla commissione da parte del dirigente della struttura complessa del reato di abuso di ufficio, per non avere il responsabile Dott. Si. ottemperato all’obbligo di astenersi dal valutare lo S. in ottemperanza al codice di comportamento dei pubblici impiegati; 2) la nullità della sentenza e del procedimento oppure la violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4 ovvero n. 3) con riferimento all’omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ritualmente formulata; 3) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), costituito dal non avere preso in considerazione la gravata sentenza il fatto della sussistenza degli elementi integranti il reato di abuso di ufficio, ritualmente dedotti;

B) in ordine al mancato riconoscimento dell’illegittimità della valutazione annuale del 2003; 4) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 54 in relazione al D.M. 28 novembre 2000, art. 6 nonchè dell’art. 32, comma 5, lett. g CCNL 8.6.2000, in riferimento all’art. 1362 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la Corte di merito ritenuto violati i precetti di cui alle suddette norme con riguardo alla mancata astensione, per gravi ragioni di convenienza, del Dott. Si., in ordine alla valutazione annuale del 2003, quando si era già espresso in termini negativi sulla valutazione triennale (1999 – 2002) in relazione alla quale, sebbene non vi fosse all’epoca un contestuale contenzioso giudiziale, tuttavia non poteva escludersi l’esistenza di una grave inimicizia tra gli interessati;

C) in ordine al mancato riconoscimento del danno professionale: 5) la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in riferimento alla mancata integrale corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere statuito la Corte di merito sulla parte della domanda avente ad oggetto il danno professionale, ritenendolo assorbito nelle argomentazioni nel danno per compensi non percepiti, quando invece essa riguardava il fatto di non avere ricevuto incarichi ed obiettivi, costituenti una limitazione ed un depauperamento della professionalità del dirigente; 6) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1226 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, art. 2103 c.c., artt. 13, 26, 27, 28, 34 CCNL 8.6.2000, in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e art. 278 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in riferimento al fatto che l’affidamento di incarichi professionali ed obiettivi costituisse, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, un obbligo di legge contrattuale; 7) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,420,421 e 437 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione alla mancata considerazione della sussistenza della prova del nesso causale tra la patologia dello S. e l’ambiente di lavoro.

I primi due motivi del ricorso principale, connessi logicamente e giuridicamente, non sono meritevoli di accoglimento, presentando profili di inammissibilità e di infondatezza.

Invero, da un lato, deve evidenziarsi che alcun vizio di “ultra-petizione” è ravvisabile nella gravata sentenza in quanto i fatti, successivi alla valutazione negativa subita dal Dott. S. dichiarata in seguito illegittima, erano stati allegati dall’allora ricorrente così come le dedotte conseguenze in tema di credibilità professionale, di concausa per la mancata partecipazione alla selezione del posto di professore associato presso l’Università di Trieste e di causa per concordare la risoluzione anticipata del rapporto con l’azienda.

Al riguardo va sottolineato che il vizio di “ultra” o di “extra petizione” si ha solo quando il giudice del merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 11.4.2018 n. 9002; Cass. 21.3.2019 n. 8048).

Dall’altro, va osservato che i citati fatti sono stati dimostrati e correttamente posti a fondamento della pretesa risarcitoria (riguardante originariamente “tutti i danni subiti”) con riferimento alla categoria del “danno non patrimoniale” sotto il profilo del pregiudizio all’immagine patito durante la lunga ed articolata procedura di valutazione aziendale, per essere rimasto il dipendente per un anno sub-iudice.

Rispetto a tale ricostruzione, le doglianze di cui al motivo non si confrontano, quindi, con le argomentazioni motivazionali della impugnata sentenza.

I primi tre motivi del ricorso incidentale, da trattarsi congiuntamente perchè riguardano tutti la questione del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da reato, sono infondati.

In primo luogo, osserva il Collegio che non sussiste, nella fattispecie in esame, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. – che si ha quando vi sia l’omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su un’eccezione di parte o su un’istanza che richiede una statuizione di accoglimento o di rigetto, tale da dare luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. 23.2.1995 n. 2085) – ovvero dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella sua formulazione ratione temporis vigente (che si ha quando sia stata trascurata una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite prova scritta o orale, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata – Cass. n. 222/2003; Cass. n. 5235/2001), perchè la Corte territoriale ha esaminato il profilo risarcitorio connesso agli asseriti aspetti di illegittimità della valutazione annuale (ritenuti privi di fondamento) e, quindi, non idonei a costituire una valida fonte di danno.

In secondo luogo, è necessario precisare che la questione dell’astensione del Dott. Si., con riguardo alla valutazione annuale, in quanto asseritamente titolare di interessi contrastanti con quelli del ricorrente incidentale e in posizione di grave inimicizia, oltre ad essere stata ritenuta penalmente irrilevante nelle sedi competenti (lo stesso Dott. S. ha fatto riferimento ad un provvedimento di archiviazione) e, quindi, non costituente reato – e ciò già escluderebbe la richiesta risarcitoria fondata sul presupposto della sussistenza di in reato – è stata valutata dalla Corte territoriale la quale, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, ha escluso che potesse ravvisarsi una grave inimicizia tra i due soggetti e che, allorquando fu redatta la relazione del Dott. Si., non vi erano contenziosi (nè si aveva conoscenza di questi) tra i due soggetti.

La doglianza mira, in conclusione, in relazione a questo aspetto, a chiedere inammissibilmente una diversa valutazione di merito della situazione di fatto.

Le stesse argomentazioni sopra riportate conducono a ritenere l’infondatezza anche del quarto motivo che, ancorchè svolto sotto il profilo della violazione di legge, si sostanzia nella critica alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di seconde cure le cui valutazioni svolte, in ordine alla esistenza di una grava inimicizia, configurano una opzione interpretativa del tutto ragionevole, espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr. ex plurimis Cass. n. 14212/2010; Cass. n. 14911/2010).

Il quinto motivo è anche esso infondato.

In ordine al dedotto danno professionale, a differenza di quanto ritenuto dal Dott. S., la Corte di merito si è pronunciata, precisando che la condotta dell’azienda aveva sì comportato un danno professionale ed economico però non liquidabile atteso che: a) non erano stati indicati quali incarichi o obiettivi avrebbe potuto raggiungere se fosse stato sin dall’inizio valutato positivamente; b) non aveva dimostrato (neppure in via indiziaria) le sue effettive chances di ottenere uno o più di questi incarichi e quali le progressioni di carriera e differenze retributive perdute.

Sotto il profilo processuale, oggetto della censura, quindi, non vi è stata alcuna obliterazione della domanda ovvero pronuncia su un’azione diversa da quella formalmente proposta, bensì unicamente una valutazione di rigetto sulla base di argomentazioni congruamente motivate.

Il sesto motivo è parimenti infondato.

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, comma 4 nel testo in vigore ratione temporis dal 27.9.2000, prevede che: “In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive e di controllo, nonchè possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici”. La norma consente di affermare la sussistenza di un vero e proprio diritto al conferimento delle funzioni di natura professionale, per i medici in possesso dei requisiti sopra indicati, mentre per ciò che concerne gli incarichi la disposizione precisa la facoltatività del loro conferimento.

Tale interpretazione è avvalorata dall’art. 33 del CCNL 8.6.2000, applicabile ratione temporis, che al comma 2 prevedeva la mera possibilità di conferire l’incarico (“L’esito positivo della valutazione dei dirigenti neo-assunti al termine del quinto anno può comportare l’attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonchè incarichi di direzione di strutture semplici”).

Ed anche l’art. 28, comma 3, CCNL 8.6.2000 Dirigenza Area IV, al comma 3, statuiva che: “Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1, lett. b) e c)”.

La facoltatività del conferimento di incarichi, che esclude in materia una attività vincolata e che attesta una rimessione a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, è stata affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24.9.2015 n. 18972; Cass. 29.10.2018 n. 27400) che ha riconosciuto, per il dirigente medico, in subiecta materia, il diritto a svolgere mansioni ma non ad ottenere incarichi.

Non è, pertanto, condivisibile la tesi del ricorrente secondo la quale il conferimento di incarichi professionali il conferimento di incarichi professionali sia un obbligo di legge e non contrattuale.

Quanto, poi, alla questione degli specifici obiettivi, va osservato che essi devono e possono essere conferiti solo a chi rivesta incarichi di dirigenza di unità operative di talchè la questione non poteva riguardare lo S. che non aveva tale qualità, in assenza di prova, poi, su una eventuale ripartizione da parte del responsabile della struttura tra i vari medici ad esso facenti capo: ciò deve essere precisato in aggiunta a quanto sottolineato dalla Corte territoriale la quale ha ancorato l’affidamento degli obiettivi specifici anche ad altri parametri di giudizio, oltre a quelli del positivo superamento della valutazione annuale, escludendo, anche in tale ipotesi, correttamente un automatismo nel conferimento.

Il settimo motivo è, infine, inammissibile.

In primo luogo, infatti, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960): ipotesi, queste, non denunziate nel caso in esame.

In secondo luogo, osserva il Collegio che l’articolazione della censura, come formulata, si risolve, in sostanza, nella richiesta di riesame dell’accertamento operato dalla Corte territoriale in fatto, che non è deferibile al giudice di legittimità cui spetta solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16.12.2011 n. 27197; Cass. 19.3.2009 n. 6694).

Alla stregua di quanto esposto, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.

La soccombenza reciproca induce a compensare tra le parti le spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, Compensa tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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