Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17578 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23272/2009 proposto da:

G.S. titolare della ditta Siciliana Montaggi,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo

studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LISI Carlo Giovanni, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

SICEL SRL in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa GERACI Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO SICILIANA MONTAGGI DI GUERINO SALVATORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1200/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

28.7.09, depositata l’11/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che sul ricorso n. 23272/09 proposto da G.S. titolare ditta Siciliana Montaggi il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:

considerato:

che G.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania dep. l’11.9.09 con cui veniva rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento;

che la Sicel srl ha resistito con controricorso mentre non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato;

Osserva quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso la ditta ricorrente lamenta la violazione della L. Fall., art. 6, per essere stato dichiarato il fallimento d’ufficio poichè l’unica istanza si riferiva ad un credito non ammesso in sede di verifica dello stato passivo.

Il motivo è palesemente infondato.

Il divieto di dichiarazione del fallimento d’ufficio comporta che nella fase di istruttoria prefallimentare il tribunale non possa dichiarare il fallimento del debitore in assenza di istanze dei creditori o di richiesta del PM ovvero su istanza dello stesso debitore Nel caso di specie esisteva l’istanza di fallimento della Sicel srl e pertanto nessun potere d’ufficio è stato attivato avendo il tribunale delibato in base alla predetta istanza.

Irrilevante sotto il profilo dell’art. 6, è la circostanza che il credito vantato dal creditore istante non sia stato ammesso potendo tale aspetto rilevare sotto il profilo della sussistenza o meno dello stato d’insolvenza, ma non sotto quello della dichiarazione d’ufficio del fallimento.

Anche il secondo motivo con cui si contesta che la Corte d’appello abbia ritenuto la sussistenza dello stato d’insolvenza sulla base di altri elementi acquisiti in giudizio nonostante il credito della Sicel srl non fosse stato ammesso, è infondato.

Una volta dichiarato il fallimento infatti, in sede di opposizione, la sussistenza dello stato d’insolvenza ben può essere riscontrato sulla base di tutti gli elementi acquisiti non solo nella istruttoria prefallimentare ma anche nel corso della procedura di fallimento non essendovi nella nuova legge fallimentare successiva alla riforma del 2006-07 limiti al potere di accertamento dello stato d’insolvenza diversi e maggiori rispetto a quelli previsti dalla previgente normativa.

Il ricorso può pertanto essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 22.4.10.

Il Cons. relatore”.

Vista la memoria della ricorrente e le conclusioni del PG;

considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, che il Collegio condivide;

che, pertanto, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 22.4.10.

Il Cons. relatore”.

Vista la memoria della ricorrente e le conclusioni del PG;

considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, che il Collegio condivide;

che, pertanto, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

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