Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17578 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. II, 23/08/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., T.P. e T.V., residenti in

(OMISSIS), rappresentati e difesi, il primo, da se medesimo e, gli

altri

due, dall’Avvocato T.M., elettivamente domiciliati presso

il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 63.

– ricorrenti –

contro

D.E. e P.V., residenti in (OMISSIS),

rappresentati e difesi per procura speciale per atto notaio dott.

Fabio Iadecola di (OMISSIS) del luglio 2006, rep. N. 2

dall’Avvocato

Lucio Tamburro, selettivamente domiciliati presso il suo studio in

Roma, via Nemorense n. 77.

– intimati –

avverso la sentenza n. 269 della Corte di appello di Campobasso,

depositata il 20 ottobre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

giugno 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dall’Avvocato Tirone per i

ricorrenti e dall’Avvocato Tamburro per gli intimati;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il

rigetto dei ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fratelli T.M., P. e V. convennero in giudizio i coniugi D.E. e P.V. deducendo di essere comproprietari nel Comune di Agnone, per successione ereditaria del padre L., per un terzo di un locale adibito a garage e per un quarto di un’area scoperta destinata ad orto posta sul retro del predetto locale; che i convenuti, che avevano acquistato da T.G., altro comproprietario, un quarto dell’area scoperta, passavano illegittimamente attraverso il loro locale posto al piano terra; che nessun valore poteva essere attribuito all’atto di costituzione della servitù di passaggio tra il predetto locale e l’orto sottoscritto in data 19 dicembre 1981 tra gli attori e T.G., T.A., T.A. e P.S., questi ultimi quali eredi di T.G., in occasione della divisione parziale dei beni relitti da T. M., atteso che i due fondi appartenevano ai medesimi proprietari. Chiesero, pertanto, che fosse accertata l’inesistenza della servitù di passaggio in questione.

All’esito del giudizio, in cui i convenuti si costituirono e si opposero alla domanda, il Tribunale di Isernia rigettò la domanda affermando la validità della costituzione di servitù convenuta con l’atto del 19 dicembre 1981, atteso che il locale e l’area scoperta erano intestati a soggetti diversi, essendo P.S., in particolare, comproprietaria dell’orto ed usufruttuaria del garage.

Proposero appello i T., assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, P.S., quale vedova di T.G., morto prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, era usufruttuaria sia dell’orto che del garage e che, altresì, era da considerarsi inefficace, con riguardo all’area scoperta, anche l’atto di divisione dei ben ereditari stipulato dal proprio genitore e dagli altri coeredi in data 24 agosto 1946, atteso che le pattuizioni relative non consentivano, in mancanza di planimetrie, di individuare l’esatta porzione di terreno spettante a ciascun condividente.

Con sentenza n. 269 del 20 ottobre 2004 la Corte di appello di Campobasso confermò la pronuncia impugnata, sia pure con diversa motivazione, affermando, in accoglimento dell’argomentazione difensiva dei convenuti, che il negozio di divisione stipulato nel 1946 dai consorti T. avesse interessato anche l’orto e pertanto assegnato a ciascuno dei condividenti in proprietà esclusiva una porzione dello stesso, dal momento che esso conteneva, sul punto, mediante specificazione della uguaglianza delle frazioni e dei confini esterni e laterali cui corrispondevano i singoli lotti, indicazioni sufficienti a determinare le singole porzioni di terreno assegnate; ne conseguiva che doveva ritenersi valido ed efficace anche l’atto di costituzione della servitù di passaggio intervenuto in data 19 dicembre 1981 tra gli attori e, tra gli altri, T. G., dante causa dei convenuti, con cui veniva riconosciuto in favore dell’area destinata ad orto, vale a dire delle singole frazioni di essa, una servitù di passaggio attraverso il locale, risultando i fondi dominanti e quello servente appartenenti a soggetti diversi. Per la cassazione di questa decisione, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 29 novembre 2005 e notificato a mezzo posta, ricorrono T.M., P. e V., affidandosi ad un unico motivo, illustrato anche da memoria.

D.E. e P.V. si sono costituiti senza notificare controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 1346, 1366 e 1367 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte territoriale, nel valutare l’atto di divisione del 1946, abbia disatteso i principi in materia di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, i quali richiedono, ai fini della ricorrenza del requisito in parola nei negozi aventi ad oggetto beni immobili, che il bene sia inequivocabilmente identificato per i tramite dei confini o di altri elementi oggettivi idonei a non lasciare dubbio sulla identità dello stesso. Nel caso di specie, invece, nell’atto di divisione le uniche espressioni dirette ad indicare le cinque porzioni di orto da assegnare a ciascun erede erano costituite dalla indicazione dei confini, ma erano contraddittorie ed inidonee a consentire l’esatta individuazione dei singoli lotti; mancavano, inoltre, sia la planimetria che il frazionamento. Il giudice di merito non ha inoltre considerato che la relazione del consulente tecnico d’ufficio svolta in altro giudizio ed utilizzata dal giudicante, nell’indicare le singole frazioni, aveva elaborato solo un’ipotesi di divisione e che essa non corrispondeva ai confinamenti indicati nell’atto di divisione del 1946 e che nell’atto con cui i convenuti avevano acquistato i beni da T.G., con riguardo all’orto, non risultava indicata alcuna porzione in proprietà esclusiva, ma soltanto un diritto di comproprietà sull’intero terreno. La stessa Corte, del resto, a riprova della palese erroneità della planimetria predisposta dal consulente tecnico, ha corretto, in contrasto con i principi stabiliti dall’art. 1346 cod. civ., l’estensione di alcuni lotti, la cui collocazione continua a non essere determinata in modo preciso.

Il motivo non merita accoglimento.

La Corte territoriale ha risolto la questione in ordine alla intervenuta divisione del bene per cui è causa osservando che dal contratto di divisione stipulato dai fratelli T. nel 1946, che, pacificamente, investiva altri beni, “la volontà di scioglimento della comunione ereditaria risulta senz’altro univoca anche con riferimento allo stesso orto”, che esso fu diviso in cinque frazioni di pari estensione e che “In tale sede divisionale sono stati specificati alcuni dei confini (essenzialmente quelli esterni e laterali rispetto all’accesso) di ciascuna delle frazioni”, in modo da collocare tre distinte frazioni, tra cui quella assegnata al dante causa dei convenuti, lungo il vico (OMISSIS) e due, tra cui quella assegnata al dante causa degli attori, lungo via (OMISSIS). Tanto premesso, appare evidente che le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito costituiscono il risultato di un’attività di interpretazione dell’atto contrattuale di divisione ed integrano apprezzamenti di fatto che sono censurabili dinanzi al giudice di legittimità sotto i soli profili della violazione dei criteri ermeneutici dei contratti stabiliti dagli artt. 1362 e segg. c.c. e del vizio di motivazione. Ne consegue che la loro contestazione avrebbe dovuto essere sostenuta nel ricorso, per il principio della specificità dei motivi, dalla puntuale indicazione delle regole interpretative che il giudice di secondo grado avrebbe violato e dalla esposizione delle ragioni in forza delle quali egli le avrebbe male applicate nel caso concreto (Cass. n. 22889 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006); inoltre, per il principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto riprodurre il testo del contratto, quale adempimento necessario al fine di evidenziare gli errori denunziati (Cass. n. 13587 del 2010; Cass. n. 3075 del 2006).

La circostanza, viceversa, che i ricorrenti non sollevino critiche specifiche nè supportino le loro argomentazioni attraverso la riproduzione del testo contrattuale al fine di dimostrare l’erroneità della conclusione accolta dalla sentenza impugnata impedisce a questa Corte di estendere il proprio controllo sull’interpretazione dell’atto di divisione fatta propria dalla Corte di merito e quindi anche di verificare, attraverso questo sindacato, se essa abbia fatto corretta applicazione del principio – di cui il ricorso lamenta la violazione in concreto – secondo cui la determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto richiede, in caso di trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili, l’inequivocabile identificazione del bene per il tramite dell’indicazione dei confini o di altri dati oggettivi idonei (Cass. n. 12056 del 2007). La mera lettura della sentenza impugna porta invero ad escludere la sussistenza della violazione di legge denunziata dai ricorrenti, tenuto conto che il giudice ha giustificato la conclusione accolta proprio in forza del rilievo in fatto, non appropriatamente censurato, che il contratto forniva indicazioni sufficienti alla identificazione dei beni da assegnare.

Anche la censura di difetto di motivazione è infondata. Il giudice di appello ha spiegato in modo adeguato e sufficiente la conclusione accolta, laddove ha precisato che il contratto divisionale indicava il criterio di uguaglianza delle porzioni da assegnare nonchè i confini esterni e laterali di ciascuna di esse, reputando tali indicazioni idonee ad identificare in maniera certa le porzioni di terreno del bene assegnate a ciascun condividente. Quest’ultima soluzione, in particolare, non presenta aspetti critici sotto il profilo della coerenza o congruità logica, atteso che il criterio di pari estensione e le coordinate spaziali indicati dal giudice a quo, in mancanza di puntuali argomentazioni contrarie, appaiono di per sè indici adeguati ad identificare la collocazione e l’estensione delle porzioni di bene assegnate in proprietà esclusiva.

L’assenza, nel contratto divisionale, di apposite planimetrie riportanti i singoli appezzamenti di terreno, integra, in tale contesto, una circostanza che correttamente il giudice di merito ha considerato irrilevante, atteso il giudizio di sufficienza delle indicazioni risultanti dal testo del contratto.

Nè, infine, può costituire elemento favorevole alla terzi dei ricorrenti circa la non univocità dei confini il fatto che la Corte di merito abbia corretto, per un piccolo prolungamento interessante due frazioni, la planimetria dei singoli apprezzamenti predisposta dal consulente tecnico d’ufficio, avendo essa motivato tale correzione proprio al fine di rendere le porzioni più rispettose delle indicazioni stabilite nell’atto divisionale.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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