Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17578 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 11/06/2021, dep. 18/06/2021), n.17578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcella M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2558/15 R.G. proposto da:

D.P.G., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

ricorso, dall’avv. Bozzi Silvio, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, Viale Regina Margherita, n. 1;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avv. Puri Paolo, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, via XXIV Maggio, n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio

n. 3604/14/14 depositata in data 29 maggio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 giugno

2021 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Equitalia Sud s.p.a. notificò a D.P.G. comunicazione preventiva di iscrizione d’ipoteca, che traeva origine dal mancato pagamento di n. 16 cartelle di pagamento per un importo complessivo di Euro 64.198,70.

Il contribuente impugnò il provvedimento, deducendo di avere già pagato parte del debito fiscale e di avere richiesto la rateizzazione per la restante parte; chiese comunque l’annullamento dell’atto impugnato deducendo che alcune cartelle non gli erano mai state notificate.

La Commissione tributaria provinciale di Roma respinse il ricorso, rilevando che il contribuente non aveva dimostrato di avere proposto tempestivo ricorso avverso l’iscrizione a ruolo del debito complessivo che risultava superiore all’importo di Euro 8.000,00 per il quale era consentita l’iscrizione ipotecaria.

2. Avverso la sentenza di primo grado propose appello il contribuente, insistendo nell’eccezione di mancata notifica delle cartelle e degli atti presupposti, oltre che di decadenza dell’azione impositiva.

All’esito della costituzione di Equitalia Sud s.p.a., la Commissione tributaria regionale respinse l’appello.

Rilevò, preliminarmente, che l’appello era “al limite dell’inammissibilità”, in quanto il contribuente si era limitato a ribadire quanto sostenuto in primo grado, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e che erano stati proposti motivi nuovi, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, dal momento che nel ricorso di primo grado era stato richiesto l’annullamento di quattro cartelle afferenti la maggiore imposta Irpef 2004, 2006, 2007 e 2008, di cui si lamentava l’omessa notifica, mentre solo con l’atto di appello era stato introdotto il motivo volto a contestare l’illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Osservò, inoltre, che la notifica delle cartelle oggetto di contestazione era awenuta nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, mediante consegna a mani del portiere dello stabile di abitazione, e che doveva escludersi la denunciata decadenza, dal momento che le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, in difetto di impugnazione, erano divenute definitive, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione decennale.

3. Contro la decisione d’appello D.P.G. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Equitalia Sud s.p.a. resiste mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 26,32,58 e 61, nonchè correlato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Eccepisce che l’acquisizione della prova della notifica delle cartelle oggetto di contestazione non è avvenuta nel rispetto delle norme che regolano il processo tributario, dato che Equitalia Sud s.p.a. non si era costituita in primo grado, come rilevato dalla sentenza di primo grado e confermato dalla sentenza di appello, e si era tardivamente costituita in secondo grado in data 9 maggio 2014, con udienza fissata per il giorno 13 maggio 2014, ossia oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, applicabile anche al giudizio di appello, in virtù del rinvio di cui allo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61.

Sostiene pure che sono del tutto irrilevanti le argomentazioni di Equitalia Sud s.p.a. che afferma di essersi costituita in primo grado in data 17 aprile 2013, depositando tutta la documentazione recante la prova della notifica delle cartelle, dal momento che non aveva avuto contezza di tale costituzione, che era comunque avvenuta tardivamente rispetto all’udienza del 18 aprile 2013.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Nel processo tributario è riconosciuta la possibilità di produrre documenti in appello, avuto riguardo alla specifica disposizione dettata, in deroga all’art. 345 c.p.c., dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.

La produzione di documenti in appello va, tuttavia, esercitata – stante il richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 alle norme relative al giudizio di primo grado, entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, avendo tale termine, anche in assenza di espressa previsione di legge, natura perentoria, in ragione dello scopo che persegue e della funzione che adempie (Cass., sez. 5, 30/01/2007, n. 1915; Cass., sez. 5, 16/11/2012, n. 20109; Cass., sez. 5, 15/01/2014, n. 655; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661).

2.2. Inoltre, nel processo tributario, che si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, sino alla sentenza passata in giudicato e, quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 c.p.c.. Piuttosto, l’art. 25 citato dispone che “I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo” e le parti possono soltanto ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio, ma non la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Ciò comporta che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado, proprio in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, entra automaticamente nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione) e ben può essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione.

2.3. Questa Corte ha, al riguardo, affermato il principio secondo cui il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall’art. 87 disp. att. c.p.c. (o, nel processo tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32); tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al

fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta – anche se le modalità della produzione non corrispondono a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (Cass., sez. 5, 15/10/2010, n. 21309; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661; Cass., sez. 5, 30/11/2016, n. 24398; Cass., sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30537; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429; Cass., sez. 6-5, 25/06/2018, n. 16652).

I documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, proprio per l’inscindibilità dei fascicoli di parte con il fascicolo d’ufficio, entrando automaticamente nel giudizio di appello, devono, pertanto, essere esaminati in tale giudizio (Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429; Cass., sez. 6-5, 19/12/017, n. 30537; Cass., sez. 5, 25/03/2011, n. 6914).

3. Nel caso in esame, come emerge dalle controdeduzioni depositate in primo grado da Equitalia Sud s.p.a. e dai documenti ad esse allegate, nuovamente prodotte unitamente al controricorso in omaggio al principio di autosufficienza, il Concessionario già in primo grado aveva prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione, al fine di paralizzare l’eccezione di inesistenza della notifica sollevata dal contribuente. La produzione è, tuttavia, avvenuta tardivamente, in data 17 aprile 2013, rispetto all’udienza fissata al 18 aprile 2013, tanto che la Commissione provinciale si è limitata a rilevare che il Concessionario non si era costituito e non ha fatto menzione della documentazione allegata.

Alla stregua dei principi su esposti, tuttavia, tali documenti, sebbene irritualmente prodotti in primo grado, sono automaticamente entrati nel fascicolo del giudizio di appello e di essi, pertanto, correttamente il giudice di appello ha tenuto conto al fine di verificare la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione.

4. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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