Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17578 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/07/2017),  n. 17578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25603/2012 proposto da:

AGECO IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S. (OMISSIS)e P.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio

dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO VITTONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1022/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato RIBAUDO Sebastiano, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con contratto preliminare sottoscritto il 17 luglio 2002 P.A. e C.S. si sono impegnati a vendere all’Ageco Immobiliare s.r.l. un appezzamento di terreno edificabile di mq. 5000 in (OMISSIS) per il prezzo di Euro 1.136.205, con termine per la stipula del definitivo in data 31 ottobre 2002 prorogabile in funzione dell’esigenza di consentire che il comune apportasse una variante al piano di lottizzazione. In data 21 luglio 2003 i promittenti venditori hanno notificato alla promittente acquirente una diffida ad adempiere, cui questa ha risposto designando notaio per la stipula. Successivamente la Ageco Immobiliare s.r.l., contestando l’effettuazione di un frazionamento non concordato, ha chiesto la nomina di un tecnico di comune fiducia, richiesta respinta come pretestuosa dai promittenti venditori. Non comparsa la promittente acquirente innanzi al notaio, la vendita di parte del terreno è stata effettuata a favore di diverso soggetto.

2. – Adito dall’Ageco Immobiliare s.r.l., il tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Treviglio – ha, accogliendo la domanda di accertamento dell’inadempimento dei promittenti venditori, condannato gli stessi alla restituzione di Euro 200.000, pari al doppio della caparra di Euro 100.000 versata, e della somma di ulteriori Euro 100.000 erogata in acconto, oltre interessi.

3. – A seguito di impugnazione dei promittenti venditori la corte d’appello di Brescia, in accoglimento della stessa, ha integralmente riformato la sentenza di prime cure, dichiarando l’intervenuta risoluzione di diritto per inadempimento dell’Ageco Immobiliare s.r.l. alla data dell’11 agosto 2003 e condannando la stessa – previa restituzione delle somme erogate in conseguenza della sentenza riformata – a risarcire i danni subiti dai promittenti venditori liquidati all’attualità in Euro 268.000, oltre un importo di Euro 36.000 con rivalutazione successiva e interessi e oltre spese processuali.

4. – Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Ageco Immobiliare s.r.l., affidandosi a due motivi, cui P.A. e C.S. resistono con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. – Con il primo motivo di ricorso, la Ageco Immobiliare s.r.l. lamenta violazione di norme di diritto sostanziale, indicate negli artt. 1454 e 1460 c.c., nonchè insufficiente e illogica motivazione su punto decisivo della controversia, costituito dall’assenza, alla data fissata per il rogito, del preventivo frazionamento del terreno su intesa tra le parti, condizione questa ostativa – secondo la previsione contrattuale al riguardo, trascritta in parte nel ricorso (p. 5) – alla stipula del definitivo. In particolare, la Ageco Immobiliare s.r.l. lamenta che di tale circostanza – fatta valere da essa s.r.l. con comunicazione di cui al doc. n. 6 della produzione di primo grado, e trascritta per estratto nel ricorso (p. 14) – la corte d’appello non abbia tenuto conto, emergendo invece dalla circostanza medesima l’applicabilità del principio di diritto inadimplenti non est adimplendum idoneo a far ritenere che i promittenti venditori, essendo essi inadempienti rispetto all’obbligo di frazionamento, non potevano intimare l’esecuzione dell’obbligo altrui.

6. – Il motivo – che in effetti si suddivide in due separate doglianze rispettivamente ai sensi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – è inammissibile per difetto di autosufficienza da più punti di vista. Invero, com’è noto il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, di cui al n. 3 cit., consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Ciò posto, il vizio di violazione di legge, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Nel caso di specie, alle pp. 9-15 del ricorso, pur facendosi riferimento al principio inadimplendi non est adimplendum, non vi è alcuna menzione, neppure indiretta, dei luoghi dell’impugnata sentenza ove detto principio o altri siano stati violati, nè è in alcun modo contenuta indicazione della presunta erronea regula iuris applicata dalla corte di merito a cospetto della diversa regola invocata. Anche a voler prescindere da ciò, poi, non può non notarsi, discorrendosi di applicazione di norme in materia di contratti con riferimento a specifiche clausole, come – al di là della parziale trascrizione nel ricorso (p. 5) di una clausola che pare alludere alla delimitazione precisa del terreno “in concomitanza della formalizzazione del frazionamento” – non sia trascritta alcuna clausola, quale quella invocata, impositiva di un frazionamento vero e proprio in contraddittorio (e tale trascrizione sarebbe stata tanto più necessaria, alla luce della sentenza impugnata, pp. 12 e 13, ove si argomenta nel senso che il frazionamento non poteva far capo che ai venditori, salva l’apposizione di termini di confine d’intesa tra le parti, e che comunque l’inadempimento “eventuale” rispetto a un obbligo della specie non poteva essere che secondario, mentre ad ogni buon conto risultava un adempimento stante il comune affidamento delle parti all’arch. B.; affermazioni queste del tutto non contrastate, con ulteriore inammissibilità per difetto di inerenza alla ratio decidendi). Neppure sono trascritte adeguatamente in ricorso – al di là della comunicazione di cui al doc. n. 6 della produzione di primo grado, trascritta per estratto (p. 14) – le preventive comunicazioni della Ageco Immobiliare s.r.l. su cui si fonda l’argomentare della corte d’appello, in date 11 agosto 2003 (designazione del notaio, senza obiezioni) e 14 agosto 2003 (formulazione di obiezioni relative alla mancata presentazione di domande presso il comune, con diffida ad adempiere). Tali omissioni, precludendo la relativa valutazione da parte di questa corte, a un tempo causano inammissibilità per difetto di autosufficienza, come detto, e per difetto di pertinenza (stante l’ampio fondamento su tali atti e fatti della ratio decidendi della corte di merito). Quanto, poi, alla deduzione di vizio di “insufficiente” motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio (indicato, come detto, nell’assenza, alla data fissata per il rogito, del preventivo frazionamento del terreno su intesa tra le parti), deve notarsi come tale vizio sussista soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento. Il vizio motivazionale non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, per cui il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse. Orbene, nel caso di specie, oltre a mancare come già rilevato qualsiasi precisa trascrizione della clausola contrattuale impositiva del frazionamento in contraddittorio, è mancata una qualsiasi adeguata menzione dell’effettivo tenore – tra l’altro – della fonte di prova (la deposizione dell’arch. B.) cui la corte territoriale riconduce la ratio decidendi (come detto non adeguatamente contrastata con consequenziale ulteriore ragione di inammissibilità) basata comunque sull’adempimento del patto, per essere stato il B. incaricato da entrambe le parti dell’operazione tecnica; parimenti manca la menzione delle contrarie fonti di prova che sarebbero state mal valutate. In definitiva, il motivo è complessivamente inammissibile.

7. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione di norme di diritto sostanziale indicate negli artt. 1453 e 1223 c.c., lamentando come “illogico… includere nel danno risarcibile ciò che i danneggiati hanno lucrato in conseguenza dell’inadempimento avversario”, avendo la corte prima “riconosc(iuto) il diritto della ricorrente a vedersi rimborsati gli interessi legali sulle somme versate” e poi “considera(to) il corrispondente obbligo come danno per i promittenti venditori”; al fine di indicare il conteggio ritenuto corretto, la ricorrente ha allegato un documento (n. 5), ritenendo ammontare il danno al più a complessivi Euro 217.205,18. Anche tale motivo è inammissibile. Invero, nel fare riferimento alla ipotesi contemplata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, la ricorrente – ancora una volta senza indicare la precisa parte della sentenza in cui vi sarebbe una affermazione erronea in diritto – ripercorre piuttosto i passaggi motivazionali della sentenza tesi alla quantificazione del danno, rimettendo in discussione in sostanza elementi di fatto, com’è tipico della censura di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1. In tale situazione, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni – che giunge a fare riferimento ad un prospetto contabile senza adeguatamente chiarirne i contorni di rilevanza quale critica giuridica della sentenza impugnata – mira in maniera inesigibile a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare i passaggi di censura teoricamente proponibili, onde ricondurli alla denunciata violazione di legge.

8. In definitiva, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in motivazione.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.000 per compensi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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