Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17578 del 05/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 05/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14047/2015 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FLAVIO TIBALDO quale difensore di se stesso;

– ricorrente –

contro

TI.FR., T.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TALAMONE 1, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DFLPINO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIANO GIARETTA

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 750/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Marco Merlini per il ricorrente e l’Avvocato Alberto

Delpino per i resistenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15-17/12/1982, T.F. conveniva dinanzi al Tribunale di Vicenza i germani Ti.Fr. e S. per lo scioglimento della comunione derivante da diverse successioni, relativa agli immobili siti in (OMISSIS).

I convenuti si costituivano in giudizio aderendo alla domanda, dichiarando di voler rimanere in comunione per la quota indivisa di due terzi.

Disposta una prima CTU e ordinata la rinnovazione delle operazioni peritali a mezzo nuovo ausiliare, anche al fine di verificare l’incidenza sulla stima dei beni delle modifiche del PRG, il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 688 del 18 maggio 2001 faceva propria la seconda soluzione suggerita dal CTU per i beni in (OMISSIS) e quella proposta dal medesimo perito per i beni di (OMISSIS), assegnando alle parti i lotti, previa compensazione delle spese di lite.

T.F. proponeva appello avverso tale decisione, lamentando una serie di errori ed inesattezze compiute dal perito d’ufficio, istando per la rinnovazione delle operazioni peritati.

Si costituivano gli appellati i quali insistevano per il rigetto dell’appello principale, ed in via incidentale chiedevano apportarsi alcune precisazioni al progetto di divisione approvato dal Tribunale, quanto all’esistenza di servitù di passaggio, alla precisa individuazione dei beni rimasti in comunione e dei beni invece da reputarsi assegnati in proprietà esclusiva.

La Corte d’Appello di Venezia con ordinanza del 28/9/2004 disponeva il rinnovo della CTU, ma all’esito del deposito di osservazioni tecniche al nuovo elaborato peritale, ed essendo sorta controversia tra le parti ed il consulente quanto alla determinazione del compenso dovuto per l’attività svolta, la Corte distrettuale riteneva l’opportunità di disporre nuova consulenza tecnica d’ufficio affidata al geom. S..

All’esito dell’udienza del 30/6/2010, sull’accordo delle parti, la Corte approvava con ordinanza il progetto di divisione relativo ai beni siti in (OMISSIS), disponendo il prosieguo per la divisione degli altri immobili.

Quindi avvenuto il deposito della relazione finale del CTU in data 24/2/2014, la Corte d’Appello con la sentenza n. 750 del 19 marzo 2015, preso atto della definizione della lite relativamente agli immobili siti in (OMISSIS), disponeva lo scioglimento della comunione sugli altri immobili, facendo proprio il secondo progetto divisionale del geom. S., previo pagamento dei conguagli nella misura indicata dal CTU; poneva a carico dei condividenti pro quota le spese di CTU e divisionali, anche successive, relative ai necessari e conseguenti frazionamenti; compensava per la metà le spese del grado di appello, condannando T.F. a rifondere agli appellati la restante parte, come liquidata in dispositivo.

In motivazione, dopo avere disatteso la richiesta dell’appellante di disporre un supplemento di istruttoria, onde verificare le possibili variazioni urbanistiche che avrebbero interessato i beni di causa, atteso che, dalle indagini svolte dal CTU, emergeva che in ogni caso le stesse non avrebbero apportato vantaggi di natura economica al compendio, riteneva che il cd. quarto progetto divisionale invocato sempre dall’appellante, non poteva essere preso in considerazione trattandosi della formulazione solo ipotetica di un accordo per una definizione amichevole della lite, come appunto era accaduto per gli altri immobili.

Pertanto, e valutando comparativamente i tre progetti divisionali predisposti dall’ausiliare, riteneva che questi aveva puntualmente fornito risposta a tutte le osservazioni dei tecnici di pane, così come era dato evincere dalla lettura della relazione finale depositata nel febbraio del 2014.

Nella scelta del progetto, richiamava poi i criteri ai quali secondo il codice e l’elaborazione giurisprudenziale, occorre attenersi, e cioè che nell’assegnazione dei beni bisogna penalizzare il meno possibile le singole porzioni, evitando spezzettamenti eccessivi e servitù, onde assicurare alle stesse razionalità e funzionalità, mantenendo valori economici proporzionali al valore dell’intero, riducendo sempre al minimo i conguagli che i condividenti devono corrispondere al fine di perequare le disparità di valore tra le quote in natura e le quote ideali.

Per l’effetto faceva proprio il secondo progetto divisionale, ferma restando la stima dei beni, che l’appellante aveva inteso contestare, sebbene in precedenza l’avesse condivisa, come emergeva dal verbale di udienza del 20 giugno 2011.

Approvava per l’effetto il detto progetto, precisando che le parti avrebbero poi provveduto all’accatastamento ed al frazionamento dei beni in maniera conforme al progetto, trattandosi di attività negoziale, senza che potessero opporsi difficoltà legate alla trascrizione della sentenza.

Quanto alle spese, e specificamente per quelle del gravame, riteneva che, previa compensazione della metà, la restante parte dovesse essere posta a carico dell’appellante in base al principio della soccombenza, essendosi costantemente opposto alle varie proposte divisionali pur razionalmente prospettate, ed avendo in tal modo determinato la protrazione del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso T.F. sulla base di 12 motivi illustrati con memorie ex art. 378 c.p.c..

Ti.Fr. e S. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’ordine logico delle questioni impone la previa disamina del dodicesimo motivo di ricorso con il quale si denunzia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., trattandosi di un vizio che ove ritenuto fondato determinerebbe la declaratoria di nullità della pronuncia gravata, con assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Sostiene l’originaria parte attrice che l’art. 132 c.p.c., impone tra i requisiti di validità della sentenza quello della sottoscrizione del giudice, sicchè in caso di sentenza collegiale sono necessarie la firma sia del presidente che del consigliere estensore.

Nella fattispecie si lamenta che la sentenza sarebbe nulla in quanto non sottoscritta oltre che dal presidente anche dall’estensore, recando in calce la firma solo del primo. Inoltre tale nullità deriverebbe dal fatto che dalla lettura della sentenza non si comprende chi sia l’estensore, nè il presidente si è qualificato anche come estensore ai sensi dell’art. 119 disp. att. c.p.c., comma 3.

Il motivo è palesemente destituito di fondamento.

Infatti, come si rileva dall’intestazione della sentenza, nella vicenda il Presidente ha rivestito anche la qualità di relatore, sicchè la doglianza mossa non tiene conto della previsione di cui all’art. 276 c.p.c., che all’ultimo comma dispone che la motivazione della sentenza è stesa dal relatore, salvo che il presidente non ritenga di stenderla egli stesso o di affidarla all’altro giudice.

Per effetto di tale disposizione deve quindi presumersi l’identità del relatore con l’estensore, suscettibile di essere vinta solo con la dimostrazione, in base alla documentale formulazione della stessa sentenza, dell’avvenuta sostituzione, nella posizione di estensore, del giudice autore della relazione (Cass. n. 16843/2013; Cass. n. 6456/1996) di guisa che, non emergendo in alcun modo che sia avvenuta tale sostituzione, e dovendo quindi ritenersi che la qualifica di relatore, che accompagna quella di Presidente all’atto della sottoscrizione, valga anche ad identificare l’estensore della sentenza, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20597/2004, secondo cui in tutti i casi nei quali il presidente sia anche l’estensore la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui).

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., laddove la decisione impugnata avrebbe affermato l’inesistenza di un quarto progetto divisionale, ritenendo che lo stesso fosse in realtà un’ipotesi transattiva, soffermandosi quindi sulla disamina esclusiva dei primi tre progetti predisposti dal CTU.

Si rileva che dalla lettura della relazione peritale emergerebbe che il progetto in questione, frutto di una rielaborazione intervenuta tra il CTU ed i periti di parte, sarebbe diverso dal progetto predisposto dal consulente di parte appellante, che effettivamente costituiva una proposta transattiva, sicchè trattandosi di un vero e proprio progetto alternativo e modificativo dei precedenti progetti, andava esaminato dalla Corte distrettuale.

Il motivo è destituito di fondamento.

A tal fine deve premettersi che la sentenza impugnata risulta emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicchè, come appare evidente alla stessa parte ricorrente, trova applicazione il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In primo luogo preme rilevare che, proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione, occorrendo altresì ricordare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, non incorre nel vizio di carenza di motivazione (in tal senso si veda Cass. 13845/07; 7392/94; 16368/14; 19475/05). La deduzione circa la mancata disamina delle critiche mosse alla consulenza tecnica si risolve pertanto in una censura sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, occorrendo a tal fine che il ricorrente evidenzi la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione, ma pur sempre nell’ambito della previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., nella formulazione che però oggi non appare più suscettibile di trovare applicazione.

Infatti, occorre altresì evidenziare che Cass. n. 8054/2014 ha sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, e che pertanto, come stabilito da Cass. n. 8053/14, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Le suesposte argomentazioni, escludono che quindi le censure nella loro concreta formulazione, possano configurare il dedotto vizio della sentenza impugnata, posto che, con specifico riferimento al dedotto quarto progetto di divisione, la Corte distrettuale non ne ha assolutamente omesso la disamina, ma previa valutazione, insindacabile in questa sede, ne ha ritenuto l’inidoneità a configurare una valida ipotesi alternativa di divisione, reputandone prevalente la funzione transattiva.

Anche a voler sorvolare circa il difetto di autosufficienza del motivo, laddove a pag. 34 del ricorso si dà atto dell’esistenza delle pagg. 32 e 33 della CTU nelle quali l’ausiliare avrebbe espresso le proprie valutazioni sul progetto invocato dal ricorrente, pagine il cui contenuto non risulta trascritto, impedendo al Collegio di poter quindi apprezzare l’effettiva rilevanza delle critiche mosse, la valutazione compiuta dalla Corte di merito costituisce un evidente apprezzamento di fatto che, alla luce della novella, appare ancor più insuscettibile di essere sindacato in sede di legittimità.

Orbene, attenendosi alle autorevoli indicazioni delle Sezioni Unite, deve osservarsi che alcuno dei fatti di cui si denuncia l’omessa disamina da parte del giudice di appello, appare suscettibile di giustificare l’accoglimento del ricorso.

3. Con il secondo motivo si lamenta sempre ex art. 360 c.p.c. n. 5, l’omesso esame della diversità nel secondo progetto divisionale tra il contenuto del testo della relazione peritale, così come esposto alle pagg. da 22 a 25 della perizia, e quanto invece riportato nella planimetria allegata, in relazione al frazionamento del mappale n. 12 dei beni in (OMISSIS), sicchè non è dato sapere se debba darsi prevalenza al testo ovvero alla planimetria.

Il motivo è evidentemente inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza, in quanto pur denunziando, relativamente all’individuazione dei beni destinati a comporre le quote, un contrasto tra la parte testuale e quella grafica della relazione, omette di riprodurre in ricorso entrambe, impedendo quindi al Collegio di poterne verificare sulla base della lettura del ricorso l’effettiva sussistenza.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 720, 722 e 727 c.c..

Assume il T. che la giurisprudenza della Corte impone che la divisione debba avvenire assicurando ad ogni condividente una quota in natura di valore proporzionalmente corrispondente al valore della quota ideale.

Laddove si presenti una diseguaglianza tra le quote in natura, questa disparità può essere compensata con un equivalente in denaro.

Il conguaglio scaturente dall’approvazione del secondo progetto divisionale risulta eccessivo, e lede pertanto il diritto dell’attore ad avere una quantità di beni di valore proporzionale alla sua quota ideale di un terzo.

In particolare il secondo progetto divisionale è quello che presenta i conguagli di maggiore entità contravvenendo ai principi in materia di divisione.

Il motivo è infondato.

Ed, infatti il ricorrente concentra la propria valutazione circa il rispetto del principio di omogeneità delle quote e di proporzionalità delle stesse, soffermandosi unicamente sul criterio della non eccessività del conguaglio (sicuramente ben presente nella giurisprudenza di questa Corte), trascurando però che, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, la valutazione circa la rispondenza di un progetto di divisione ai criteri previsti dal legislatore deve tenere conto, non solo della misura del conguaglio, che deve apparire in ogni caso non eccessiva, ma anche dell’esigenza di non penalizzare la formazione delle quote con la creazione di servitù passive ovvero con eccessivi frazionamenti, garantendo razionalità e funzionalità nel godimento delle quote individualmente assegnate.

In tal senso appare evidente che la scelta in ordine al progetto di divisione da preferire è una valutazione tipicamente fattuale che sfugge al sindacato della Corte.

In ogni caso preme rilevare che la misura del conguaglio scaturente dall’approvazione del secondo progetto divisionale (Euro 54.277,09), se indubbiamente più elevata rispetto a quella contemplata negli altri progetti, appare comunque di entità limitata ove si guardi all’elevato valore delle quote ideali, dovendosi quindi escludere che tramite il suo versamento venga tradita la funzione della divisione, e che in tal modo il ricorrente venga di fatto a subire una cessione forzosa della quota in natura, conservando il conguaglio de quo la sua naturale funzione di assicurare la perequazione di limitate disparità di valore tra quota in natura e quota ideale.

5. Il quarto motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 718 e 722 c.c., atteso che la quota assegnata al ricorrente, prevedendo spezzettamenti eccessivi a suo esclusivo danno, fa sì che la stessa non conservi un valore economico proporzionale al valore della quota ideale, in quanto i beni che compongono la sua quota sono fisicamente separati, a fronte dell’attribuzione in favore dei convenuti, rappresentata da Palazzo (OMISSIS) – M. – T. in (OMISSIS), con il parco ed i terreni adiacenti.

Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 718 e 727 c.c., in quanto la deroga all’art. 718 c.c., è possibile solo nel caso in cui le singole unità immobiliari siano ritenute indivisibili.

Nella fattispecie pur a fronte di una pluralità di immobili, il progetto di divisione aveva assegnato al ricorrente solo beni di minor pregio, in deroga al criterio dell’omogeneità delle quote, che invece sarebbe assicurato dall’adozione degli altri progetti di divisione.

I motivi che per la loro connessione possono essere esaminati in maniera congiunta, vanno disattesi.

In primo luogo gli stessi difettano del requisito dell’autosufficienza, in quanto pur richiamando una pretesa disparità qualitativa nella formazione delle quote, non riportano in dettaglio i termini con i quali il secondo progetto divisionale, fatto proprio dalla Corte d’appello ha inteso distribuire i beni tra i condividenti.

In ogni caso, deve ritenersi che le censure sebbene veicolate mediante la deduzione della violazione di legge, mirino surrettiziamente a contestare delle valutazioni di merito insuscettibili di trovare ingresso in questa sede.

Ed, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6134/2010) in tema di divisione ereditaria, rientra nei poteri del giudice di merito, ed è perciò incensurabile in cassazione, accertare se, nell’ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo il conguaglio in favore degli altri. Ed, infatti (cfr. Cass. n. 15105/2000) nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacchè il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere (conf. Cass. n. 9203/2004; Cass. n. 3288/1999).

In tal senso non rileva ad esempio la circostanza che gli immobili assegnati ad uno dei condividenti abbiano caratteristiche diverse rispetto agli altri (Cass. n. 27405/2013, in relazione all’assegnazione nella quota di un condividerne di beni suscettibili di produrre reddito in quanto idonei alla locazione, a differenza degli altri beni) o addirittura ubicati in città diverse (Cass. n. 6387/1980) apparendo però necessario assicurare l’omogeneità delle quote quanto al valore, esigenza questa osservata nella fattispecie, anche tramite la corresponsione di un conguaglio di limitato importo, ove commisurato al valore della quota ideale.

6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione egli artt. 726 e 727 c.c., in quanto, pur in presenza di una domanda di scioglimento dell’intera comunione, la soluzione fatta propria dalla Corte aveva stralciato dal mappale n. 898 un’area di circa 110 mq. destinata a rimanere comune, al fine di permettere le manovre di ingresso dei veicoli, soluzione questa che impedirebbe l’integrale scioglimento della comunione. Inoltre la CTU avrebbe preso in considerazione il mappale di cui al n. 6 sub 15 che non è oggetto della causa, trattandosi di bene di uso pubblico da oltre settanta anni, pavimentata dal Comune di Lonigo e dallo stesso manutenuta.

Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza quanto alla doglianza relativa al mappale n. 6 sub 15, in quanto non riporta il contenuto della relazione tecnica d’ufficio nella parte in cui si sarebbe occupata di tale cespite, mentre risulta per il resto infondato.

Il motivo, infatti, trascura di considerare la previsione di cui all’art. 1112 c.c., che dispone che la divisione non possa essere chiesta, e quindi disposta, per le cose che se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate.

Nel caso di specie, e per effetto della divisione dei restanti immobili, una parte dell’area de qua è stata destinata a rimanere in comunione, onde assicurare la comodità delle manovre di accesso alle porzioni individualmente assegnate, di guisa che appare evidente come la scelta della permanenza della comunione si ricolleghi proprio all’ovvia considerazione che il venir meno della comunione avrebbe impedito di poter continuare ad utilizzare l’area per l’accesso alle singole proprietà individuali, ovvero avrebbe imposto la creazione sulla stessa, ove assegnata in proprietà esclusiva, di una servitù in favore dell’altro condividente, con effetti limitativi delle facoltà di godimento, sostanzialmente assimilabili quanto all’incidenza sul valore del bene, alla soluzione della permanenza in comunione.

In tal senso la Corte ha affermato che (Cass. n. 7044/2015) che per accertare la divisibilità di un’area comune destinata all’accesso a due fabbricati di diverso proprietario, il giudice deve tener conto della diminuzione del valore complessivo dell’area che sarebbe causata dalla divisione nonchè degli effetti che essa produrrebbe sull’efficienza, funzionalità e comodità dell’accesso ai fabbricati, ma che trattasi (cfr. Cass. n. 5261/2011) di accertamento in fatto devoluto all’esame del giudice di merito, e come tale non sindacabile in questa sede, anche alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

7. Il settimo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 726 e 727 c.c., in quanto, sebbene il ricorrente avesse denunziato all’udienza del 10 giugno 2014 un rilevante errore nella stima dei beni, relativamente al computo metrico della superficie del vano scala del Palazzo (OMISSIS), la questione non era stata presa in considerazione dalla Corte distrettuale determinando di riflesso una diversa stima della massa, che avrebbe dovuto portare a ricalcolare gli assegni divisionali e gli eventuali conguagli.

Il motivo è inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza, in quanto il ricorrente si limita a riportare il contenuto della propria istanza depositata all’udienza del 9/6/2014, senza però riprodurre la parte della consulenza tecnica d’ufficio che conterrebbe il denunziato errore, impedendo quindi in tal modo al Collegio di poter verificare ex actis la fondatezza di quanto denunziato.

8. Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 45 e degli artt. 720, 726 e 727 c.c..

Infatti, al fine di realizzare la soluzione divisionale approvata con la sentenza impugnata, è stata diminuita di circa un terzo l’area scoperta antistante la barchessa palladiana facente parte dei beni comuni, alterandone la prospettiva, la luce, l’ambiente ed il decoro.

Infatti, ancorchè il Palazzo (OMISSIS) – M. – T. risulti assoggettato a vincolo ai sensi della legge n. 1089/39, oggi sostituita dal D.Lgs. n. 42 del 2004, ed ancorchè tale vincolo non impedisca la divisione della proprietà delle unità che lo compongono, il frazionamento della corte rurale antistante la barchessa, così come previsto nel secondo progetto divisionale viene ad alterare la prospettiva architettonica.

Il motivo deve essere disatteso.

In primo luogo deve evidenziarsi la novità della questione di diritto sollevata con il motivo di ricorso, non emergendo che la stessa abbia costituito oggetto di discussione tra le parti nelle precedenti fasi di merito, novità che ne determina l’inammissibilità anche in ragione della necessità, per la verifica della sua fondatezza, di dover compiere accertamenti in fatto (idoneità delle pretese modifiche apportate alla corte ad incidere sul decoro del bene vincolato) che sono preclusi al giudice di legittimità.

Lo stesso ricorrente non nega poi che la permanenza del vincolo sia compatibile con la situazione di comunione ovvero con l’attribuzione del bene vincolato, nelle sue porzioni in proprietà individua a favore dei singoli comunisti.

Orbene, ciò è appunto avvenuto per la corte antistante, posto che il progetto, lungi dal prevederne una trasformazione (non potendosi reputare tale il semplice spostamento di un preesistente cancello, con la collocazione di due nuovi cancelli, trattandosi in ogni caso di valutazione di fatto preclusa in questa sede) si è limitato a prevedere la diversa attribuzione in proprietà esclusiva di parti della corte, senza però che ciò implichi modifiche sostanziali dell’assetto e della struttura del bene.

9. Il nono motivo di ricorso mira a denunziare la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978 e degli artt. 726 e 727 c.c., atteso che il CTU ha provveduto alla stima di Palazzo (OMISSIS) avvalendosi del metodo sintetico comparativo, e ciò malgrado si fosse dato atto che non era stato possibile rinvenire compravendite di immobili storici da assumere nella stessa zona come indice di paragone. Appare quindi erroneo il riferimento ai valori di mercato della moderna edilizia residenziale civile, senza avvalersi del diverso criterio, suggerito dal perito di parte ricorrente, rappresentato dal costo di ricostruzione a nuovo dell’edificio.

Ciò ha portato ad una sottostima dell’immobile che penalizza la posizione del condividerne che non si veda assegnare unità ubicate nello stesso, a vantaggio degli assegnatari.

Quanto poi all’affermazione del giudice di appello secondo cui lo stesso ricorrente avrebbe condiviso i criteri di stima utilizzati dal CTU all’udienza del 20 giugno 2011, si rileva in motivo che in realtà successivamente a tale udienza erano stati presentati dall’ausiliare d’ufficio altri elaborati peritali, nei quali i valori di stima erano stati sensibilmente modificati, di modo che l’adesione a suo tempo prestata non poteva più essere ritenuta vincolante.

Infine, si deduce che la acritica adesione alla valutazione del CTU costituisce vizio logico della motivazione.

L’ultima parte del motivo tradisce la reale natura dello stesso, il quale ancorchè nella rubrica evidenzi la dedotta violazione di legge, in sostanza è volto a denunziare un vizio motivazionale, cosa non più consentita, intendendo contestare una valutazione tipicamente di fatto del giudice di merito, il quale in motivazione ha espressamente ritenuto di condividere i valori di stima così come individuati dal CTU (il chè preclude che possa parlarsi di omessa disamina di un fatto decisivo), sul presupposto che sarebbero irrazionali i criteri ai quali si è attenuto. Ed, invero questa Corte (cfr. Cass. n. 23496/2006), ha avuto modo di esprimersi in ordine ai criteri che occorre seguire per la stima dei beni ai fini della divisione giudiziale, affermando che occorra fare riferimento al valore venale.

In tal caso il metodo sintetico comparativo, secondo la teoria generale in materia di estimo, costituisce quello più idoneo a permettere di individuare tale valore, ancorchè possano imporsi dei correttivi legati alla peculiare natura del bene ed alla possibilità limitata di rinvenire prossimi ed immediati parametri di riferimento nel mercato immobiliare.

La valutazione circa la razionalità e significatività dei valori utilizzati a tal fine rientra però tipicamente tra gli apprezzamenti riservati al giudice di merito, e non può quindi essere contestata in sede di legittimità.

Va poi sottolineato che il ricorrente non contesta di avere mostrato adesione ai criteri di stima proposti dal CTU (come da deduzioni rese all’udienza del 20/6/2011) assumendo però di avere legittimamente revocato tale adesione in presenza del mutamento della stima da parte dell’ausiliare d’ufficio.

Trascura tuttavia di evidenziare che la diversa valutazione del Palazzo (OMISSIS) non appare legata ad una diversa valutazione della componenti edificata, ma alla stima del parco, laddove le critiche mosse in ricorso si appuntano (mediante il richiamo al criterio del costo di ricostruzione a nuovo) alla stima proprio della parte edificata, che invece non è stata in alcun modo interessata dal mutamento delle valutazioni del CTU.

10. Con il decimo motivo si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui si afferma che l’adozione del nuovo piano urbanistico di (OMISSIS) non avrebbe apportato modifiche di rilievo ai progetti divisionali, escludendo quindi la necessità di rimettere la causa in istruttoria per ulteriori accertamenti.

In effetti il piano avrebbe portato all’apertura di una nuova strada pubblica che avrebbe reso possibile l’accesso alle parti del fondo in comunione direttamente dalla strada pubblica senza dover passare attraverso la corte di cui al mappale n. 898, rendendo quindi superflua la rimozione del cancello già esistente e la sua sostituzione con due nuovi cancelli, previo frazionamento del mappale interessato.

Il motivo è inammissibile, oltre che per l’evidente carenza del requisito di autosufficienza, avendo omesso di riportare le previsioni del Piano Territoriale che avrebbero previsto la creazione della strada pubblica idonea ad incidere sui beni oggetto di causa, in quanto trattasi di fatto in ogni caso valutato dal giudice di merito, dovendosi quindi escludere che vi sia stata l’omessa disamina dello stesso, requisito necessario per l’ammissibilità della censura ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

11. Con l’undicesimo motivo si lamenta, sotto vari profili, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

In primo luogo nella pane in cui il ricorrente è stato condannato al rimborso in favore delle controparti della metà delle spese del giudizio di appello, sul presupposto che la durata del processo sia ascrivibile alla condotta dilatoria dello stesso ricorrente, trattandosi di valutazione affetta da vizio logico della motivazione e che contrasta con quanto emerge dagli atti di causa, che denotano viceversa una costante volontà della parte di addivenire ad una soluzione transattiva della lite ed un altrettanto atteggiamento dilatorio dei fratelli.

Il motivo deve essere disatteso, in quanto oltre a denunziare espressamente un vizio motivazionale, al di fuori dei casi in cui attualmente la censura appare consentita, in realtà investe apprezzamenti tipicamente di fatto, quali la valutazione della condotta dilatoria o meno tenuta dalle parti nel corso del processo.

In secondo luogo si deduce che sarebbe stata omessa qualsivoglia motivazione nella determinazione del quantum delle spese di lite, quantificate nell’importo di Euro 44.431,60, di cui Euro 30.000,00 per compensi, ivi incluse spese generali, nonchè Iva e Cpa come per legge. In terzo luogo si lamenta l’omessa motivazione in merito alle ragioni in base alle quali le spese sono state determinate nell’importo di cui al dispositivo.

Anche tale doglianza appare destituita di fondamento.

Ed, invero, premesso che i precedenti citati in ricorso sono riferibili alle sezioni penali di questa Corte, viceversa l’orientamento assolutamente pacifico delle sezioni civili (cfr. ex multis Cass. n. 20289/2015) è nel senso che la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore, ed oggi dei compensi, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 e D.M. n. 55 del 2014, di cui si dirà oltre, costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (conf. Cass. 11583/2004).

Ne consegue che, non avendo contestato il ricorrente la violazione dei minimi ovvero dei massimi tariffari (oggi a seguito dell’adozione del criterio dei parametri nemmeno più vincolanti, così Cass. n. 18167/2015), la doglianza non può avere seguito.

Infine in quarto luogo lamenta che senza alcuna motivazione sarebbe stata liquidata una somma onnicomprensiva, senza compiere alcuna distinzione tra spese, competenze ed onorari, impedendo in tal modo di poter controllare il rispetto dei minimi tariffari.

La liquidazione delle spese del grado di appello, al cui rimborso pro quota è stato condannato il ricorrente, consente in realtà di poter distinguere la componente riferita alle spese vive, da quella invece attribuibile ai compensi (liquidati in maniera tale da includere nella cifra anche le spese generali, e gli accessori di legge), sicchè appare soddisfare i requisiti di specificità imposti dalla nuova disciplina di cui al D.M. n. 55 del 2014, già in vigore alla data di emanazione della sentenza d’appello, apparendo le critiche del ricorrente ricollegarsi alla previgente disciplina delle spese, che appunto distingueva tra diritti ed onorari, laddove oggi è previsto il riconoscimento unitario dei compensi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, sebbene in riferimento alla disciplina introdotta dal D.M. n. 140 del 2012, hanno avuto modo di pronunciarsi affermando che (cfr. Cass. sez. un. n. 17405/2012) secondo quanto previsto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, conv. dalla L. n. 27 del 2012, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto. L’art. 41, infatti, deve essere letto nel senso che i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (conf. Cass. n. 14084/2015; Cass. n. 2322/2015).

Nè rileva che nella fattispecie debba trovare applicazione il D.M. n. 55 del 2014, posto che le conclusioni raggiunte in merito alla portata applicativa del D.M. n. 140 del 2012, appaiono pacificamente estensibili alla nuova disciplina, il cui art. 28, nel prevedere che le sue disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, detta una disciplina del tutto identica a quella di cui del D.M. n. 140 del 2012, art. 41, già oggetto di interpretazione da parte di questa Corte.

12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

13. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore delle controparti delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA