Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17577 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21540/2009 proposto da:

ITM IMPIANTI TECNOLOGICI MODERNI DI CACCIATORE VINCENZO in persona

dell’omonimo titolare nonchè della LA CASA COSTRUZIONI SRL in

persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato

FREZZA ELIA, rappresentate e difese dall’avvocato BIAGGI Alessandro,

giuste procura speciale per atto notaio Vincenzo Spadola

dell’11.9.2009, n. rep. 34506 per la ITM Impianti Tecnologici Moderni

di Cacciatore Vincenzo, e giusta procura speciale per atto notaio

Teresa Palumbo in data 16.9.2009, n. rep. 51214 per LA CASA

COSTRUZIONI SRL, che vengono entrambe allegate agli atti;

– ricorrenti –

contro

AMALTEA SRL in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SANFILIPPO Valeria, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 788/09 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

27.7.09, depositato il 29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio di

consiglio del 02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI;

udito per le ricorrenti l’Avvocato Giovanni Merla (per delega avv.

Alessandro Biaggi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che sul ricorso n. 21540/09 proposto dalla ITM ditta individuale di C.V. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“considerato:

che la ITM ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso il decreto della Corte d’appello di Palermo dep. il 29.7.09 con cui veniva rigettato il ricorso per la dichiarazione di fallimento della Amaltea srl.;

che quest’ultima ha resistito con controricorso;

Osserva quanto segue.

Con l’unico motivo di ricorso la ditta ricorrente si duole del rigetto della propria istanza di fallimento per avere la Corte d’appello erroneamente ritenute non sussistenti le condizioni di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1 della Amaltea srl.

Il ricorso è inammissibile alla stregua della ormai prevalente giurisprudenza di questa Corte che, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite 26181/06, ha anche recentemente affermato che il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti e anche di prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore (Cass. 21834/09).

Il ricorso può pertanto essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 22.4.10.

Il Cons. relatore”.

Vista la memoria della ricorrente e le conclusioni del PG;

considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, che il Collegio condivide;

che pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio possono compensarsi in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale verificatasi in ordine alla questione oggetto del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

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