Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17577 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. II, 23/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 23/08/2011), n.17577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G. (OMISSIS), L.A.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA n.

162 presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI, rappresentanti e

difesi dagli avvocati IORFIDA GIUSEPPE, IORFIDA ANTONIO;

– ricorrenti –

contro

G.I. (OMISSIS), R.C.

(OMISSIS), P.C. (OMISSIS), C.

P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE

CAROLINA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BERTELLO UGO;

– controricorrenti –

e contro

S.P., CONDOMINIO VIA (OMISSIS), SC.PA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1135/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato VALENSISE Carolina, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 1.2.2001 l coniugi V. G. e L.A.M. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, il Condominio “(OMISSIS)” e l’amministratore, T.M., in proprio, chiedendo la declaratoria di illegittimità del distacco, operato dai singoli condomini, dall’impianto centralizzato di riscaldamento, in quanto realizzato in violazione delle delibera assembleare del 24.7.2000, con condanna dei convenuti al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato ed al risarcimento dei danni, oltre alla revoca dell’amministratore ed alla condanna dei condomini S. – Sc. alla rimozione, dal soffitto dell’autorimessa comune, dei tubi collocati a servizio esclusivo della loro unità immobiliare.

Contumace il T. costituiva il condominio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Espletata C.T.U., con sentenza in data 2.3.2004, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di revoca dell’amministratore e rigettava le altre domande degli attori condannandoli al rimborso delle spese di lite. Con sentenza dell’undici maggio 2005 la Corte di Appello di Torino rigettava l’appello proposto dai coniugi V. – L., condannando gli stessi al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio convenuto.

La Corte di merito rilevava, quanto ai motivi di impugnazione, che la mancata riproposizione in appello della domanda di declaratoria e/o annullamento della Delib. 21 dicembre 2000, relativa all’approvazione del bilancio preventivo e di cui si assumeva l’erronea applicazione dei criteri di ripartizione delle spese comuni, rendeva inammissibile le censura concernente la statuizione del tribunale sulla intervenuta rinuncia a detta domanda; riteneva che la delibera assembleare 24.7.2000 andava qualificata come un accordo stipulato tra tutti i condomini “in quanto tale sottratto alla disciplina delle impugnazioni delle delibere condominiali” finalizzato, avuto riguardo al tenore delle disposizioni (consenso dei coniugi V. al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento da parte degli altri condomini, impegno degli stessi di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo in favore dei coniugi V. ed attribuzione ai medesimi della proprietà esclusiva dell’impianto comune preesistente) “a dirimere le questioni scaturite dall’esigenza di provvedere all’adeguamento del vecchio impianto ovvero di consentire a ciascuno dei condomini il distacco dell’impianto centralizzato onde provvedere autonomamente al servizio di riscaldamento”; ne conseguiva, stante la dedotta violazione delle disposizioni contenute nella delibera 24.7.2000, il difetto di legittimazione passiva del condominio essendo i singoli condomini, quali partecipi del negozio giuridico, i legittimi contraddittori delle azioni dirette alla declaratoria di illegittimità del distacco, al ripristino della situazione precedente ed al risarcimento dei danni patiti;

ribadiva,poi, la Corte di merito, in relazione alla domanda di condanna dei condomini S. – Sc. alla rimozione delle tubazioni dagli stessi collocate sul soffitto dell’autorimessa, che detti condomini non erano stati convenuti in giudizio e che, quindi, era preclusa ogni questione sulla integrazione del litisconsorzio e sul mancato esercizio, da parte del primo giudice, della facoltà ex art. 107 c.p.p..

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione il V. e la L. sulla base di due motivi di ricorso.

Resistono con controricorso i condomini C.P., P. C., R.C. e G.I. rilevando, preliminarmente, l’arbitraria estensione del contraddittorio, nei loro confronti, nella sola fase del giudizio di legittimità. Gli stessi hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti lamentano:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1122-1130-1131- 1135.1137 c.c.; artt. 112-113-115-116 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.p., n. 3 e 5; erroneamente la Corte d’appello aveva escluso la legittimazione passiva del condominio, posto che si trattava della esecuzione di una delibera condominiale assunta all’unanimità, la cui natura non mutava sol perchè la delibera stessa era stata sottoscritta da tutti i condomini; nella specie sussisteva la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio in quanto, quale custode delle parti comuni dell’immobile, aveva il dovere di vigilare sulla esecuzione e realizzazione delle delibere, a fronte della domanda di ripristino dell’impianto centralizzato e di eliminazione delle opere attuate abusivamente da alcuni condomini;

2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con violazione degli artt. 107-331-354- 383 c.p.c. in relazione agli artt. 112-113-115-116 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.p., nn. 3 e 5, in particolare la Corte di appello aveva omesso di integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 354 c.p.p., in una situazione processuale di litisconsorzio necessario;

le intervenute dimissioni dell’amministratore, T.M., nelle more del giudizio, non aveva fatto venir meno la sua legittimazione nel caso in cui ne fosse stata esclusa la “prorogatio” nella funzione di amministratore condominiale.

In ordine al primo motivo di ricorso si osserva: è pur vero che, in tema di controversie condominiali, la legittimazione dell’amministratore del condominio , dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzione, mentre dal lato passivo, non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione concernente le parti comuni dell’edificio; nella specie, non occorreva, perciò, la partecipazione al giudizio dei condomini,essendo l’amministratore condominiale legittimato a resistere alla domanda concernente la legittimità dei distacchi dall’impianto comune centralizzato di riscaldamento, effettuati dai singoli condomini a seguito di delibera assembleare autorizzativa (Cfr. Cass. n. 852/2000; n. 7958/2003).

Tale rilievo rimane, tuttavia, superato dal fatto che la Corte di merito ha ravvisato nella delibera condominiale, in data 24.7.2000, un accordo in quanto sottoscritto da tutti i condomini facenti parte del condominio, considerato, inoltre, il relativo contenuto negoziale, laddove, fra l’altro, si prevedeva l’attribuzione ai coniugi V. della proprietà esclusiva dell’impianto comune preesistente.

Tale motivazione è immune da vizi logici e giuridici ed è conforme alla giurisprudenza della S.C. che, al riguardo, ha ribadito la natura negoziale di una delibera condominiale allorchè tutti i condomini presenti in assemblea, nell’ambito della propria autonomia, dispongano dei propri diritti ed assumano obbligazioni, come nell’ipotesi di dismissione dell’uso dell’impianto comune di riscaldamento centralizzato (Cfr. Cass. n. 982/98).

Non ravvisandosi alcuna violazione di legge o di norme ermeneutiche la doglianza va, quindi, respinta, posto che, in tema di interpretazione degli atti giuridici, l’accertamento di una diversa volontà delle parti, traducendosi in un’indagine in fatto, è censurabile in sede di legittimità solo per il caso di inadeguatezza della motivazione. Alla stregua di quanto osservato, rimanendo superato quanto dedotto col motivo sub 2), il ricorso va rigettato.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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