Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17577 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/08/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 21/08/2020), n.17577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 714-2015 proposto da:

SILPRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

C.G., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentati e

difesi dall’avvocato STEFANO PERUSI;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso

lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO FRANCESCHINI, RICCARDO TEDESCHI;

– controricorrente –

nonchè contro

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo

rappresentano e difendono;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 480/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/10/2014 R.G.N. 974/2011.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 480 del 2014, ha rigettato l’impugnazione proposta da SILPRO s.r.l. e dal suo procuratore unico C.G., nei riguardi dell’INAIL e di AXA Assicurazioni s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale G.L. di Verona di parziale accoglimento della domanda di regresso proposta dall’Istituto al fine del recupero delle prestazioni economiche riconosciute agli eredi di I.P. e M.H.O., dipendenti della società, deceduti a seguito dell’infortunio sul lavoro del (OMISSIS);

la Corte territoriale ha precisato che la sentenza di primo grado non si era basata sulla esistenza di una sentenza di patteggiamentoi ma aveva ricostruito la fattispecie concreta mediante propria attività istruttoria; inoltre, ha condiviso la ricostruzione della dinamica del sinistro, occorso durante l’esecuzione su piattaforma aerea di lavori in appalto (relativi al rifacimento della facciata di una chiesa ma evidentemente estesi per volontà datoriale anche al campanile) operata dal primo giudice ed ha confermato il giudizio di responsabilità della datrice di lavoro ed il concorso di colpa dei lavoratori, derivante dalla macroscopica imprudenza degli stessi consistita nel non aver utilizzato i mezzi di protezione messi loro a disposizione;

inoltre, pur accertato che la copertura assicurativa cui era obbligata AXA Assicurazioni s.p.a era limitata a lavori come quelli in oggetto, da eseguirsi in altezza fino a venti metri, ha ritenuto in concreto inoperante la copertura medesima in ragione della sua sospensione, posto che il pagamento del premio era avvenuto in ritardo, il giorno dopo l’infortunio, e l’assicuratore, non essendo a conoscenza dell’infortunio, non avrebbe potuto rinunciare implicitamente agli effetti della detta sospensione;

avverso tale sentenza, pubblicata il 2 ottobre 2014 e notificata il 23 ottobre 2014, Silpro s.r.l. e C.G. hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, successivamente illustrati da memoria: il primo, articolato su due punti, relativo all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che si ravvisa nel fatto che la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla circostanza, non vera, che gli operai, al momento del sinistro, stavano utilizzando un intonaco del colore del campanile e che ciò faceva presumere che l’attività rientrasse tra quelle organizzate dalla datrice di lavoro; il secondo profilo del motivo è basato sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione alla illegittimità del ricorso alla disciplina delle presunzioni fondato sulla mera circostanza che sulla piattaforma semovibile ove i lavoratori operavano era stato rinvenuto un secchio con l’intonaco del colore del campanile, ed, ancora, presumendo che una terza persona, mai identificata, aveva spostato il mezzo semovibile mentre gli operai erano intenti al lavoro; il secondo motivo denuncia violazione e o falsa applicazione degli artt. 1901 e 1406 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che si ravvisa nella circostanza che la sentenza impugnata aveva considerato come pagamento tardivo del premio il pagamento avvenuto il 23 giugno 2006, mentre si trattava della mera regolazione del premio stesso, da effettuarsi nell’anno successivo a quello di scadenza con la finalità di integrarne la misura e di adeguare il rischio al contratto in ragione del volume del bilancio approvato dalla società;

resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, Axa Assicurazioni s.p.a.;

l’INAIL ha depositato procura speciale notarile e successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

preliminarmente all’esame dei motivi, va rilevato che al ricorso, che dà atto che lo stesso si riferisce alla sentenza n. 480 del 2014 emessa dalla Corte d’appello di Venezia il 26 giugno 2014, pubblicata il 2 ottobre 2014 e notificata il 23 ottobre 2014, risulta allegata copia autentica della sentenza impugnata non notificata;

la contro ricorrente Axa Assicurazioni s.p.a., ha rilevato la tardività della notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 24 dicembre 2014 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente dalla data della notifica della sentenza impugnata, che ha allegato al controricorso dopo aver ivi riportato in fotocopia le relative relate di notifica;

alla luce di tali circostanze, in considerazione della previsione contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, deve ritenersi che il ricorso sia ugualmente procedibile in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 10648 del 02/05/2017, secondo il quale in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio;

il ricorso è, tuttavia, inammissibile in quanto intempestivamente notificato; va rilevato, infatti, che a fronte della avvenuta notifica della sentenza, come è pacifico tra le parti, in data 23 ottobre 2014, la notifica del ricorso, pur spedita lunedì 22 dicembre 2014 alle ore 20,21, è stata accettata dal sistema per la notifica a mezzo posta elettronica certificata rispettivamente, quanto al procuratore dell’Inail (avv. C. Giordano), alle ore 01,56, e quanto all’avv.to S. Perusi, alle ore 2,14 di martedì (OMISSIS) (sessantunesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata);

inoltre, è stata emessa ricevuta di consegna ai predetti destinatari, rispettivamente, alle ore 01,57 ed alle ore 2,14 del (OMISSIS);

è la data in cui viene generata la ricevuta di accettazione che determina il perfezionamento dell’attività di notifica per il notificante, come testualmente previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma tre, secondo il quale ” (…) 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2″;

va precisato che la questione in esame si differenzia dalle fattispecie esaminate da questa Corte di legittimità in diverse occasioni (Cass. 4 maggio 2016, n. 8886, Cass. 21 settembre 2017, n. 21915, nonchè con l’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30766);

si discuteva, in particolare in quelle sedi, della disciplina di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies, convertito con modifiche nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, laddove dispone(va) che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 3, si perfeziona(va) alle ore 7.00 del giorno successivo, essendo disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente;

principio, questo, che fu enunciato tenendo conto della scelta operata dal legislatore in ordine all’applicazione dell’art. 147 c.p.c. anche al processo telematico;

nelle suddette pronunce si era in presenza di situazioni nelle quali il procedimento di notifica era stato messo in moto dopo le ore 21 e nelle quali anche la ricevuta di accettazione era stata generata dopo le 21 ma entro le 24 dell’ultimo giorno utile, per cui, pur trattandosi di notifica avvenuta nell’ultimo giorno utile, l’impugnazione era stata ritenuta tardiva; sulla legittimità costituzionale della estensione dell’art. 147 c.p.c., alla notifica telematica si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 75 del 2019 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. – Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta;

la Corte Costituzionale ha ritenuto che la fictio iuris, relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata nei confronti del destinatario, poichè il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’art. 16-septies, tramite il rinvio all’art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica;

nei confronti del mittente, invece, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa, quanto alla fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, che si sostanzia anche nel diritto ad impugnare, poichè gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa – che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’art. 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta; inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo. La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata è possibile, ad avviso della Corte Costituzionale, applicando – in superamento dell’interpretazione consolidatasi come diritto vivente – la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche giacchè il diritto ad impugnare è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva;

la questione che forma oggetto del presente giudizio, (come in quella esaminata anche da Cass. n. 20198 del 2018) nasce dal fatto che la notifica del ricorso risulta spedita alle ore 20.21 del 22 ottobre 2014 ma l’accettazione della notifica è avvenuta il giorno successivo;

proprio in applicazione del principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario esteso dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 3, anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, per il primo (il notificante) il momento perfezionativo è determinato dall’emissione della ricevuta di accettazione e per il secondo (il destinatario) da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna;

ne consegue che si deve considerare tardiva la notifica che, seppure spedita alle 20.21 dell’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per cassazione, venga accettata addirittura il giorno dopo, con perfezionamento del procedimento notificatorio quando il termine era già spirato;

i ricorrenti, nella memoria depositata, rilevano che in condizione di normale funzionamento dei server dedicati alla posta certificata all’invio di una PEC segue, in un lasso di tempo praticamente immediato, la ricezione sul computer del mittente di una PEC di accettazione che comunica che il gestore della posta elettronica ha preso in carico il messaggio e lo ha inviato al destinatario;

pertanto, nel caso di specie, si sarebbe certamente verificato un malfunzionamento correlato al server del gestore della Posta Elettronica Certificata, dimostrato dal lasso di tempo di circa sei ore intercorso tra l’invio e l’accettazione e certamente non imputabile al notificante;

alla luce di tale considerazione, dunque, viene invocato il principio secondo il quale il termine a disposizione del notificante deve essere riconosciuto per intero (Cass. SS.UU. 24822 del 2015), senza che si possa pretendere che lo stesso anticipi “per precauzione” l’attività stessa, e si insiste perchè la Corte di cassazione rimetta in termini la parte ricorrente;

la situazione in concreto realizzatasi, come è evidente, non costituisce il riflesso di una illegittima lettura del disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 3, ma un accadimento di fatto che non ha consentito l’effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio;

dinanzi a tale accadimento, anche a voler ritenere la decadenza non imputabile al notificante, va fatta applicazione del disposto dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e del principio espresso da Cass. Sez. U, n. 14594 del 2016, secondo la quale “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”; il richiedente, dunque, ha il preciso onere di riprendere il procedimento notificatorìo nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni, salva la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato;

nella concreta vicenda risulta che i ricorrenti, pur avendo appreso dell’esito negativo della notifica in data 23.12014, non hanno mai riattivato la procedura notificatoria;

il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della contro ricorrente Axa Assicurazioni s.p.a. e nei confronti dell’INAIL che ha depositato memoria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte intimata, in Euro 3700,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

 

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