Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17577 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 17/11/2016, dep.14/07/2017),  n. 17577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25559/2013) proposto da:

G.M., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv. Maria Teresa Paternoster del foro di

Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,

viale delle Provincie n. 184;

– ricorrente –

contro

Z.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaella

Fornaroli del Foro di Verbania e dall’Avv. Gigliola Mazza Ricci del

Foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta a margine del

controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultima in Roma, via Pietralata n. 320;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 665/2013

depositata il 26 marzo 2013.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

novembre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Maria Teresa Paternoster, per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’8 ottobre 2007 Z.G. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di Euro 11.380,81 per prestazioni professionali di progettazione della palazzina sita in Domodossola, alla (OMISSIS), svolte dall’arch. G.M. in favore della Costruzioni Z. s.a.s. di A.Z. & C., commissionate da Z.G.. Deduceva l’opponente di essere totalmente estraneo alla compagine sociale della Costruzioni Z., costruttrice e proprietaria della palazzina, e, quindi, di non avere mai conferito all’arch. G. l’incarico di progettazione. Sosteneva, poi, che l’arch. G. aveva di propria iniziativa progettato l’immobile, sperando così di ottenere poi il formale incarico dalla società Costruzioni Z. e che tale società aveva affidato la progettazione allo Studio Boschi-Grugni di Domodossola nel febbraio del 2006, il quale ultimo non aveva “copiato” le sette tavole planimetriche che l’arch. G. aveva prodotto.

Si costituiva in giudizio l’opposto, sostenendo che Z.G., oltre ad essere fratello del legale rappresentante della Società Z., era anche “tuttofare”, socio di fatto e prestatore d’opera della stessa e che l’incarico professionale in questione era stato commissionato in proprio dal primo ovvero, suo tramite, dalla società Z.. Dalle successive memorie depositate risultava che il G. limitava la propria domanda alla richiesta di condanna di Z.G..

Con sentenza del 20/9/2009 il Tribunale di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, rigettava l’opposizione.

In virtù di rituale appello interposto dallo Z., con atto notificato il 23/4/2010, la Corte d’Appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, ha accolto il gravame e in riforma della impugnata sentenza, ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che le bozze di progetto, consegnate a maggio 2006 ed identiche a quelle allegate al ricorso monitorio, non erano il frutto di un rapporto di prestazione d’opera professionale instauratosi a seguito di conferimento di incarico, ma semplicemente una proposta di progettazione che l’arch. G. intendeva portare all’attenzione del legale rappresentante della società Z. ( Z.A.), utilizzando i rapporti di tipo confidenziale che aveva instaurato con il fratello G.. Concludeva che il G. aveva unilateralmente impostato la progettazione, confidando in un successivo conferimento dell’incarico da parte della società che aveva acquisito l’area e che avrebbe provveduto alla edificazione.

Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso G.M., sulla base di un unico motivo. Z.G. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, l’insufficienza della motivazione e la mancata e/o non corretta valutazione di risultanze istruttorie, nonchè la mancata motivazione sulle stesse (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), per essersi la corte d’appello limitata ad affermare di aver “complessivamente valutato” i rilievi di parte appellante e di essersi così convinta della bontà degli stessi, senza operare alcun cenno ad una propria interpretazione dei fatti esposti dal Z. e senza esaminare le risultanze delle deposizioni testimoniali assunte (avuto particolare riguardo alla testimonianza resa dall’arch. R.L.), dalle quali era emerso l’avvenuto conferimento ed espletamento dell’incarico di progettazione.

Il ricorso è infondato.

Essendo stata la sentenza impugnata depositata il 28.1/26.3.2013, occorre far riferimento al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate con decorrenza dall’11.9.2012 (D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012).

A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4.

Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, “presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull’attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità” (Cass. n. 2345 del 1999; Cass. n. 1244 del 2000).

Orbene, la Corte di Appello, riesaminando le risultanze probatorie che avevano indotto il giudice di primo grado ad accogliere l’opposizione, ha rivalutato in ragione della cadenza temporale delle bozze di progetto consegnate, produzione documentale allegata dal professionista agli atti, ed è giunta alla argomentata conclusione che l’attività non era stata commissionata da Z.G., fratello del legale rappresentante della società Z., ma costituiva determinazione unilaterale dello stesso professionista che auspicava,i1 un successivo conferimento. Aggiungeva che la ricostruzione di siffatta vicenda risultava corroborata sia dalla perfetta sovrapponibilità delle bozze progetto consegnate a maggio 2006 con quelle allegate al procedimento monitorio del novembre 2006, sia dal tenore della teste R., assistente del ricorrente, che aveva riferito di avere lavorato al progetto da giugno-luglio a novembre 2006, per cui in epoca incompatibile con le bozze del maggio 2006.

Va, dunque, osservato che la corte territoriale ha ritenuto essere mancata la dimostrazione dell’avvenuto affidamento congiunto da parte dello Z. degli incarichi oltre che alla luce della documentazione acquisita, anche sulla scorta delle prove testimoniali indotte dallo stesso ricorrente.

Dunque il motivo si risolve in una critica alla valutazione compiuta dal giudice di appello in ordine a tale valutazione delle risultanze processuali, il che conferma che la censura non si appunta su di un’omessa disamina (che in realtà vi è stata), quanto sulla condivisibilità o meno della medesima, ipotesi che però esula dal novero delle censure motivazionali oggi suscettibili di essere poste all’attenzione di questa Corte.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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