Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17577 del 05/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 05/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17919-2012 proposto da:

PENSION MIRANDOLA DI A. R & CO SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato OSWALD PERATLIONER, in virtù di procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BUC DI COLFOSCO, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO 25, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEUCI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIANO CLAUDIO VETTORI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 9Si CA

vi ci depositata il 07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso della L. n. 1766 del 1927, ex art. 29, depositato il 15 luglio 2004 la Pension Mirandola di A. R & C. sas, in persona del legale rappresentante e socio accomandatario A.R., che agiva anche in proprio, chiedeva al Commissario degli Usi Civici della Regione Trentino-Alto Adige di accertare l’avvenuta sdemanializzazione e, quindi, la natura non demaniale della p.f. 286/1 C.C. Colfosco sin dall’anno 1963.

I ricorrenti sostenevano che:

la detta particella da tempo immemorabile era stata in gran parte cementata e destinata ad altri usi, quali strade, parcheggi e giardini privati, cessando così la sua originaria funzione di pascolo per la comunità di Col fosco la stessa Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della frazione di Colfosco aveva iniziato a vendere ai privati parti della particella a partire dagli anni ‘60.

Si costituiva l’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, la quale chiedeva il rigetto della domanda.

Il Commissario per gli Usi Civici della Regione Trentino-Alto Adige, con sentenza n. 1/2010, rigettava la domanda.

La Pension Mirandola di A. R. & C. sas, in persona del legale rappresentante e socio accomandatario A.R., che agiva anche in proprio, proponeva, in data 24 maggio 2010, reclamo ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 32.

La Corte di Appello di Roma, Sezione Speciali Usi Civici, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 20/2012, rigettava l’appello.

A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che:

– non poteva configurarsi una sdemanializzazione di fatto;

– non vi era prova che l’amministrazione avesse manifestato la volontà di dismettere l’uso pubblico del fondo;

– l’amministrazione aveva domandato nel 2004 che il terreno fosse sgomberato.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione la Pension Mirandola di A. R. & C. sas ed A.R., articolandolo su due motivi, mentre l’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Colfosco ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso che, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in quanto la corte territoriale non aveva ritenuto applicabile ai beni di uso civico oggetto del giudizio la c.d. sdemanializzazione tacita, ed aveva escluso la sussistenza dei fatti che evidenziavano la volontà di parte resistente di sottrarre la p.f. 286/1 alla destinazione di bene di uso civico.

Le doglianze vanno respinte.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, dalla quale non sussistono valide ragioni per discostarsi, con riferimento ad un bene gravato da uso civico non è configurabile una sdemanializzazione di fatto (Cass., Sez. 3, n. 19792 del 28 settembre 2011, Rv. 619568).

Inoltre, anche a volere ipotizzare che tale sdemanializzazione sia possibile, questa non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (Cass., Sez. U, n. 11101 del 26 luglio 2002, Rv. 556306).

Nella specie, la corte territoriale, oltre ad avere escluso l’astratta configurabilità della dedotta tacita sdemanializzazione, ha pure ritenuto, con una motivazione logica e completa, non censurabile nella presente sede, che non fosse stata provata l’esistenza di una volontà dell’amministrazione finalizzata ad escludere l’uso pubblico della res, ma che, al contrario, la stessa avesse chiesto lo sgombero del terreno oggetto di causa, “negando così ex professo alcuna volontà di sdemanializzare il bene per cui è causa”.

Privo di rilievo risulta poi il richiamo ai decreti tavolari menzionati nel ricorso, concernendo altre parti della particella in esame in passato cedute ai privati, ma non quella di cui si tratta.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA