Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17576 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/08/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 21/08/2020), n.17576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 629-2015 proposto da:

G.V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BERLIRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA LAURA GUERRISI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1137/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 25/06/2014 R.G.N. 1034/2010.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

con sentenza n. 1137 del 2014, la Corte d’appello di Reggio Calabria, accogliendo l’impugnazione proposta dall’Inail avverso la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da G.V.F., accolta in parte dal primo giudice, volta alla condanna dell’Inail alla costituzione di una rendita per malattie professionali (discopatie multiple con limitazione funzionale e cardiopatia ipertensiva) che il G. assumeva di aver contratto in occasione dell’attività di lavoro svolta alle dipendenze di Enel s.p.a.;

ad avviso della Corte d’appello, dagli esiti della consulenza tecnica espletata (ferma l’irrilevanza della circostanza che il consulente nominato collaborasse abitualmente con l’INPS) e dalle risultanze istruttorie di primo grado, era emerso che neanche la malattia alle anche, riconosciuta di natura professionale dal primo giudice, poteva ritenersi collegata causalmente all’attività di lavoro svolta dal G. (manutentore di linee elettriche, con esposizione ad intemperie e necessità di trasporto di pesi), giacchè l’approfondimento medico legale aveva accertato che il G. era portatore di una diatesi artrosica, condizione geneticamente predisponente allo sviluppo dell’artrosi diffusa di cui soffriva;

tale condizione spiegava la storia patologica dell’assicurato e giustificava il fatto che si erano presentati episodi di malattia che avevano interessato sedi non connesse al rischio specifico, rischio peraltro -nel caso del G.- non legato ad esposizione continua ma solo occasionale, non continuativa ed alternata a periodi di non esposizione;

peraltro, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio non erano state efficacemente criticate dal G.;

per la cassazione di tale sentenza, ricorre V.F.G. sulla base di un unico motivo relativo alla omessa, illogica, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; in particolare, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia disatteso, con motivazione ritenuta illogica, le proprie deduzioni critiche contenute nel verbale d’udienza del 22 ottobre 2013 (con allegata copiosa produzione documentale) in ordine alle conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d’ufficio ed alla ragione di sospetto, con richiesta di sostituzione del c.t.u. ai sensi dell’art. 196 c.p.c., derivante dall’essere il medesimo un dirigente medico di primo livello in servizio presso l’Inps, in posizione dunque di persona interessata all’esito del giudizio; il ricorrente, in particolare, deduce che la sentenza impugnata, contravvenendo ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe deciso la controversia fondandosi esclusivamente sulla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, senza considerare le prove testimoniali escusse che avevano dimostrato l’effettiva soggezione al rischio specifico, neanche negato dall’Inail che, semmai, si era limitato a rilevare che fosse prelevante l’apporto causale del processo di invecchiamento ed usura della cartilagine riconducibile ad un processo extralavorativo;

resiste l’Inail con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

il motivo, seppure formalmente rubricato sotto l’unico parametro del vizio di motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, risulta articolato sotto due profili: l’uno legato all’affermata illogicità, contraddittorietà e incongruità della motivazione e l’altro, riferito alla violazione dell’art. 196 c.p.c.;

il primo profilo è inammissibile;

questa Corte di legittimità ha più volte affermato che il testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie trattandosi di sentenza pubblicata il 25 giugno 2014 e riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 21257 del 2014; Cass. n. 23828 del 2015; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018;

il ricorrente, non si è attenuto a tale paradigma ma ha denunciato che la motivazione adottata dalla sentenza impugnata, sostanzialmente incentrata sulla condivisione del ragionamento adottato dal consulente tecnico d’ufficio di secondo grado laddove lo stesso ha dato rilievo alla accertata sussistenza di una “diatesi artrosica, condizione geneticamente predisponente a sviluppare artrosi diffusa”, sia incongrua al fine di spiegare gli episodi emersi dalla storia patologica dell’assicurato;

la Corte territoriale ha pure precisato che le critiche formulate dal G., sostanzialmente coincidenti con quelle riproposte in questa sede, non erano utili ad inficiare le conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, che non aveva affermato che la malattia, per essere considerata di origine professionale, doveva “essere monodistrettuale”, ma che la accertata diffusione in vari distretti costituiva un serio elemento induttivo a sfavore della tecnopatia;

è evidente che tale motivazione soddisfa il minimo costituzionale richiesto per non incorrere nel vizio denunciato, in particolare la sentenza, considerato l’accertamento in fatto compiuto dal consulente d’ufficio in ordine alla diagnosi di diatesi artrosica, ha fatto propria la valutazione presuntiva di carattere medico- scientifico secondo la quale da tale condizione genetica deriva uno stato artrosico diffuso, di per sè escludente l’origine professionale;

la valutazione del sanitario, cui si correla la motivazione, è coerente con le previsioni delle tabelle Inail dovendosi, infatti, ricordare che le spondilodiscopatie assieme all’ernia sono riportate nel gruppo 2 dell’elenco delle malattie per denuncia sanitaria ex art. 139 TU di cui al decreto 11.12.2009 dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali): nella Lista I (origine lavorativa di elevata probabilità) per “Movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” e nella Lista II (origine lavorativa di limitata probabilità) per “Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”;

è appena il caso di ricordare che, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale è la discopatia multipla denunciata, il nesso di causalità relativo all’origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634);

nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologi multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (v. Cass., n. 23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438);

tali principi vanno qui ribaditi, con l’ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in questa sede di legittimità se, come nel caso di specie, motivato nei sensi sopra chiariti;

anche l’ulteriore profilo denunciato in ricorso, relativo alla violazione dell’art. 196 c.p.c. per il mancato rilievo del conflitto di interessi di cui sarebbe stato portatore il c.t.u., nella sua qualità di sanitario in rapporto di dipendenza con l’INPS, è destituito di fondamento;

invero, l’art. 196 c.p.c., laddove consente al giudice di procedere alla sostituzione del consulente tecnico nominato, lo investe di un potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità in quanto motivato;

questa Corte ha ripetutamente chiarito che l’art. 192 c.p.c., comma 2, nel prevedere che l’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo; a tale principio non è consentita deroga per l’ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poichè, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinchè il giudice, se lo ritenga, in base ad apprezzamento insindacabile, si avvalga dei poteri conferiti dall’art. 196 c.p.c. (Cass. n. 28103/2018 e Cass. n. 23257/2018);

nè la causa di ricusazione può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata ab origine tempestivamente denunciata;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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