Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17575 del 27/07/2010
Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17575
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 26463 RG ANNO 2009 proposto da:
E.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Baiamonti 10 presso l’avvocato P.
Pontorieri rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARO Mario del Foro di Vibo
Valentia giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente –
contro
Questore di Vibo Valentia; – intimato –
avverso l’ordinanza di convalida del Giudice di Pace di Lamezia Terme del
13.10.2009;
udita la relazione della causa nella c.d.c. del 2.7.2010 del
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE.
Fatto
OSSERVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositataex art. 380 bis c.p.c., ha concluso proponendo la reiezione per manifesta infondatezza del ricorso alla stregua delle considerazioni che si trascrivono, opinando nel senso:
“CHE il cittadino del (OMISSIS) E.M. venne espulso dal territorio nazionale con decreto 18.7.2007 del Prefetto di P.U. e il suo accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal Questore di Vibo Valentia con atto del 12.10.2009, venne sottoposto a convalida del Giudice di Pace di Lamezia Terme che, sentito il difensore alla udienza camerale in pari data, operò la convalida con ordinanza 13.10.2009;
CHE l’ordinanza è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis(D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalD.L. n. 241 del 2004, art. 1conv. inL. n. 271 del 2004) ed è stata fatto segno a ricorso per cassazione in data 30.11.2009 con l’articolazione di tre motivi, al quale non ha resistito l’intimato Questore di Vibo Valentia;
CHE il primo motivo del ricorso, sintomaticamente rubricato con richiamo all’art. 14 comma 5 ter, quater, quinquies, denunzia la carenza di motivazione del provvedimento di convalida, sotto profili privi di conducenza, essendo stato dall’impugnato provvedimento convalidato il trattenimento temporaneo presso il CIE disposto ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis T.U. (nel testo risultante dalD.L. n. 241 del 2004conv. inL. n. 271 del 2004) e non certo disposto l’arresto dello straniero inottemperante all’intimazione di allontanamento (art. 14, comma 5 quater T.U.);
CHE il secondo motivo lamenta “nullità assoluta “della convalida per la mancata partecipazione necessaria del difensore di fiducia designato in sede penale dimenticando che, se la presenza del difensore è necessaria (Cass. n. 4544 del 2010), la previa nomina del difensore per la convalida del fermo non può estendere i suoi effetti al procedimento civile di convalida del trattenimento pre- espulsivo con la conseguenza per la quale in assenza di difensore di fiducia, bene è stato nominato difensore di ufficio;
CHE con il terzo motivo si lamenta violazione del divieto di espulsione delD.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, senza avvedersi che la situazione di cui alla norma citata impedisce l’espulsione e deve essere dedotta in sede di ricorso avverso l’espulsione stessa , nulla rilevando in sede di convalida del temporaneo restringimento ove essa non può essere rappresentata neanche in via incidentale, spettando al giudice della convalida solo un controllo limitato alla esistenza ed efficacia del decreto espulsivo (Cass. n. 5715 del 2008) e non esteso alle ragioni che avrebbero potuto portare al suo annullamento ove rappresentate in sede propria”.
Ritiene il Collegio che le considerazioni sopra riportate, e non fatte segno ad alcun rilievo critico da parte del ricorrente, meritino di essere pienamente condivise, con la conseguenza di dover rigettare il ricorso per manifesta infondatezza delle censure (e non essendovi luogo a regolare le spese).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010