Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17575 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4671/2020 R.G., proposto da

M.U., rappresentato e difeso dagli avv.ti Corona Antonio e

Corona Maria, con domicilio eletto in Roma, alla Via Vittoria

Colonna n. 18, presso l’avv. Benigni Elio;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Pandarese Mario, con domicilio in

Napoli alla Via Toledo n. 36;

– controricorrente –

avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 8490/2019, depositata

in data 26.9.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

29.4.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 34389/2017, il Giudice di pace di Napoli ha accolto le domande proposte da M.U. con cinque distinte citazioni introduttive, al fine di ottenere il pagamento del compenso per l’attività di perito assicurativo svolta in favore dell’Axa s.p.a..

La società assicurativa ha proposto appello ed il tribunale, ritenuta la sussistenza di un vizio radicale di motivazione, ha riformato la decisione, rimettendo la causa in primo grado.

Per la cassazione di questa sentenza M.U. propone ricorso sulla base di un unico motivo.

L’Axa Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112,353 e 354 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, asserendo che il tribunale, ritenuto sussistente un vizio di motivazione, era tenuto a decidere la causa nel merito, data la tassatività delle ipotesi in cui è consentita la rimessione in primo grado.

Il motivo è fondato.

Il tribunale, dopo aver premesso che la causa doveva esser decisa secondo diritto e non secondo equità(poichè il valore della domanda eccedeva l’importo di Euro 1100,00, pur se risultante del cumulo di azioni proposte separatamente), ha osservato che il giudice di pace si era limitato a pronunciare solo sulla eccezione di frazionamento del credito, senza tener conto delle contestazioni della società assicurativa vertenti sul mancato conferimento dell’incarico e sulla incongruità delle somme pretese per ciascuna pratica.

Su tale presupposto ha dichiarato la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, rimettendo la causa al giudice di pace sull’assunto che il vizio di motivazione precludeva l’esame del merito. Tuttavia, nè il vizio di omessa pronuncia – quale quello rilevato dal tribunale in ordine alle eccezioni sollevate dall’Axa s.p.a. – nè il difetto di motivazione consentivano la rimessione della causa in primo grado.

Tali vizi non rientrano fra quelli, tassativamente indicati ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 354 c.p.c., dovendo il giudice del gravame, ove ritenga il difetto di motivazione o altro vizio processuale diverso da quelli di cui alla norma, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. 13733/2014; Cass. 13426/2004; Cass. 15373/2000).

E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

PQM

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alTribunale di Napoli, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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