Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17575 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22636/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 402/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Veneto, con sentenza n. 402/31/2015, depositata il 24 febbraio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti del sig. D.L. dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Padova – avverso la decisione della CTP di Padova, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di liquidazione dell’imposta di successione, con riferimento alla dichiarazione relativa alla successione del fratello De.Lo..

Con l’atto impugnato l’Ufficio, nella determinazione della base imponibile, non aveva considerato le passività, alle quali aveva fatto riferimento il contribuente, trattandosi o di debiti della società D. S.n.c. di De.Lo. e L., della quale i due fratelli erano stati soci con la quota del 50% ciascuno, per la quale risultava in corso di svolgimento procedura di concordato preventivo, o per quanto riferito ai debiti propri del de cuius, in quanto ritenuti non sufficientemente documentati.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Con l’unico motivo, l’Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 8,20,23 e 33, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo l’erroneità, da parte della pronuncia impugnata, della considerazione delle passività dichiarate dal contribuente ai fini della base imponibile dell’imposta di successione, in assenza delle condizioni prescritte dalla succitate norme.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata, premesso che l’imposta era stata liquidata con riferimento alla quota del 50% di tre immobili del valore dichiarato di Euro 782.881,47 di proprietà del de cuius, caduti in successione, gravati da ipoteche per Euro 1450.000,00, oltre ad altre passività ascrivibili al de cuius per Euro 13.889,91 ricomprese nella procedura di concordato preventivo della succitata società di cui i due fratelli erano soci illimitatamente irresponsabili, si è limitata ad affermare l’erroneità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria nel non considerare ai fini della base imponibile le passività indicate dal contribuente, perchè quella costituita dal debito garantito da ipoteca su immobile caduto in successione “incide, in quanto passività ereditaria, sul risultante valore complessivo dell’asse ereditario”, facendone conseguire che nel caso di specie, la base imponibile dell’imposta di successione dovesse essere determinata, “una volta accertato in via definitiva nella sede propria della procedura concorsuale, l’ammontare della passività ereditaria costituita dal debito garantito da ipoteca”.

Posto che il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 20, individua le passività deducibili come quelle “costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell’art. 24”, specificando che “deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli artt. da 21 a 24”, risulta fondata la doglianza dell’Amministrazione ricorrente secondo cui la sentenza impugnata ha erroneamente, in pendenza della procedura di concordato preventivo per la società, ammesso la deducibilità di debiti riferiti alla società stessa, mentre, con riferimento ai debiti propri del de cuius, non ne ha in alcun modo verificato la sussistenza delle condizioni e dei limiti di deducibilità stabiliti del citato D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 21 e 22, nè la dimostrazione in forza della documentazione indicata nell’art. 23 del decreto medesimo.

Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale, in tema di imposta sulle successioni, il regime di deducibilità dei debiti della massa ereditaria – disciplinato del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. da 20 a 24, va ricostruito nel senso che tali debiti sono deducibili, purchè sussistano le condizioni previste dall’art. 21 (in primo luogo che risultino da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo), e subordinatamente alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dall’art. 23 (cfr. Cass. sez. 5, 26 novembre 2007, n. 24547; Cass. sez. 5, 15 maggio 2015, n. 9957).

La sentenza impugnata, che non ha mostrato di aver compiuto l’accertamento richiesto dalle richiamate norme di legge quanto ai presupposti di deducibilità delle passività ed alla loro dimostrazione, va dunque cassata, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR del Veneto in diversa composizione, che, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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