Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17575 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17408/2012 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISA 30,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALBERTI, che la rappresenta

c difende;

– ricorrente –

conro

L.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che la rappresenta e

difende;

LI.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

L.G.;

-intimato –

avverso la sentenza n. 2740/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Alberti, Boggia e Adragna;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l’improcedibilità, o in

subordine per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19/11 marzo 1994, L.A.M., premesso di essere comproprietaria con i fratelli A., An. e G. dei beni facenti parte delle masse ereditarie dei loro genitori L.M. e D.M., citava A., An. e L.G. dinanzi al Tribunale di Roma per ottenere lo scioglimento della comunione e l’attribuzione delle singole proprietà in ragione delle quote ereditarie.

Si costituiva L.A., la quale non si opponeva alla divisione, deduceva di avere occupato l’appartamento di (OMISSIS), in forza di regolare contratto di locazione stipulato con la de cuius D.M. e chiedeva il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell’immobile. Si costituivano altresì Li.An. e L.G., che aderivano alla domanda di divisione e chiedevano in via riconvenzionale il rimborso delle spese effettuate nell’interesse dell’eredità, degli oneri condominiali ed accessori.

Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 31293/2000, dichiarava aperte le successioni di L.M. e di D.M., cui erano succeduti in parti uguali i quattro figli, e determinava i rapporti di dare e di avere a titolo di indennità per mancato godimento dei beni da parte di alcuni condividenti ed a titolo di rimborso per le spese anticipate nell’interesse della comunione; rimetteva, poi, la causa in istruttoria per le operazioni divisionali, dando atto che, non essendovi specifiche richieste, i beni sarebbero stati assegnati mediante sorteggio.

Con successiva sentenza definitiva n. 6746/2004 il Tribunale determinava i frutti civili per il periodo successivo alla sentenza non definitiva, quantificando il credito sulla base di un canone mensile di Euro 284,05 quanto al bene occupato da L.A. (Via (OMISSIS)) e di Euro 258,23 quanto all’immobile in godimento di L.G. (Via (OMISSIS)), oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo, calcolati sulla porzione a ciascuno spettante e ciò fino al momento dell’effettivo trasferimento ai singoli condividenti, conseguente al sorteggio dei lotti.

Avverso le due sentenze proponeva appello L.A. per due motivi, ovvero: il primo per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie (in particolare, quanto alla CTU espletata e con riguardo alla valutazione dell’appartamento di Via (OMISSIS) ed al calcolo delle spese di ristrutturazione); il secondo per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ciò quanto alla richiesta di supplemento di perizia ed alla determinazione del canone mensile. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2740/2012 del 22 maggio 2012, rigettava l’impugnazione. Veniva dichiarata in premessa inammissibile l’istanza dell’appellante L.A. volta all’assegnazione dell’immobile di Via (OMISSIS), essendo passata in giudicato l’attribuzione dei beni avvenuta mediante sorteggio, giacchè si doveva considerare come sentenza parziale la sentenza n. 31293/2000, come tale implicante la necessità di impugnazione immediata. Infondati erano poi dichiarati i due motivi d’appello.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma L.A. ha proposto ricorso in tre motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., del 23 giugno 2016. Resistono con separati controricorsi Anna L.M. e Li.An., mentre L.G. rimane intimato senza svolgere attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso L.A. deduce violazione falsa applicazione degli artt. 718, 720 e 728 c.c., in relazione all’art. 24 Cost. e art. 340 c.p.c., con riferimento agli artt. 278 e 279 c.p.c.. La ricorrente evidenzia come avesse formulato nelle sue conclusioni di primo grado la richiesta di attribuzione dell’immobile di Via (OMISSIS), richiesta completamente trascurata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, la quale poi (ignorando la riserva di gravame formulata a verbale nella prima udienza successiva alla sentenza non definitiva del 2000), ha pure dichiarato inammissibile la domanda.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 24 Cost., conseguente a violazione dell’art. 112 c.p.c.. Si lamenta la mancata pronuncia sulla domanda di attribuzione dell’immobile di Via (OMISSIS), avendo la sentenza del 2000 del Tribunale erroneamente dato atto che “non essendovi specifiche istanze di attribuzione, le operazioni divisionali devono essere eseguite mediante sorteggio…”.

Il terzo motivo di ricorso censura il difetto di motivazione, avendo le due sentenze del Tribunale “ignorato” la richiesta di attribuzione dell’immobile di Via (OMISSIS), e non avendo la sentenza della Corte d’Appello alcunchè motivato sulla riserva d’appello espressa in primo grado dalla ricorrente.

In via preliminare ed assorbente, ed in accoglimento delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, deve tuttavia dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per la violazione dell’art. 369 c.p.c..

Ed, infatti, la ricorrente dà espressamente atto che la sentenza impugnata è stata notificata in data Il giugno 2012 (circostanza questa che risulta confermata anche dalla difesa della controricorrente L.A.M.), senza che tuttavia nella rispettiva produzione di parte si rinvenga copia autentica di detta sentenza con relativa relata di notifica.

Peraltro non rinvenendosi copia autentica di tale documento nemmeno nella produzione delle controparti, deve trovare applicazione quanto autorevolmente sostenuto da questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia del 16 aprile 2009, n. 9005, a mente della quale è improcedibile il ricorso per cassazione ove non venga depositata copia autentica notificata della sentenza impugnata, dovendo tale adempimento essere assolto contestualmente al deposito del ricorso ovvero, al più tardi, nei venti giorni successivi all’ultima notifica.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti L.A.M. e Li.An., mentre L.G. non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti L.A.M. e Li.An. le spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna di loro in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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