Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17575 del 04/08/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17575 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 26138-2012 proposto da:
NARDELLI ANTONIO NDRNTN48E04E968L, elettivamente
domiri1i2to in ROMA, VIA APPIANO 8, presso Io studio dell’avvocato
ORAZIO CASTELLANA, rappresentato e difeso dagli avvocati
TOMMASO SAVITO, ROBERTO MAGGI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
SCATIGNA STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
FRANCIA 197, presso lo studio dell’avvocato SILVIA GALLET
rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO ANTONIO
MUSCHIO SCHIAVONE giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– contiroricoiTente –

Data pubblicazione: 04/08/2014

avverso la sentenza n. 411/2011 della CORTE D’APPELLO di
LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO del 26/10/2011,
depositata il 06/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di qonsiglio del
09/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MNROTTA;

difensore del controricorrente che si riporta ai motivi del controricorso.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
<< Con sentenza n. 411/2011, depositata in data 6 di c embre 2011, la Corte di appello sez. distaccata di Taranto, pronunciando sull'impugnazione proposta da Antonio Nardelli, confermava la decisione n. 2646/2005 del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda dal predetto avanzata nei confronti di Stefano Scatigna volta ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata o parasubordinata del rapporto intercorso nel periodo dalP1/4/1997 al 30/4/2000. Riteneva la Corte territoriale che, conformemente a quanto considerato dal primo giudice, l'istruttoria svolta avesse dimostrato l'infondatezza delle allegazioni attoree e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro autonomo. Avverso tale sentenza Antonio Nardelli ricorre per cassazione con un. motivo cui Stefano Scatigna resiste con controricorso. Va innanzitutto disattesa la preliminare eccezione del controricorrente di improcedibilità del ricorso ai sensi delPart. 369 cod. proc. civ.. Il ricorso, come risulta da1l2 relata della copia ricevuta dal Nardelli e depositata agli atti, è stato notificato all'avv. Giuseppe Cantone, domiciliatario di Stefano Scatigna, in data 20 novembre 2012. Il Ric. 2012 n. 26138 sez. ML - ud. 09-06-2014 -2- udito l'Avvocato DONATO ANTONIO MUSCHIO SCHIAVONE successivo deposito è avvenuto in data 29 novembre 2012 e, dunque, entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 369 cod. proc. civ.. Si osserva, al riguardo, che nella riscontrata divergenza tra la anzidetta data del 20 novembre 2012, emergente dalla copia notificata del ricorso allegata agli atti, e quella del 20 ottobre 2012, riultante dalla prevalenza al primo dato cronologico. La riscontrata difformità non può infatti pregiudicare il ricorrente in quanto la procedibilità della sua impugnazione deve essere valutata con riferimento alle indicazioni contenute nella relata contenuta nella copia da lui ricevuta, avente valore di atto pubblico, sul quale fa affidamento nell'identificare il termine ultimo per il deposito del ricorso. Tale deposito, da effettuarsi nei termini a pena d'improcedibilità, lo esonera da ogni altro obbligo processuale, tanto più dall'onere di provare l'esattezza di quel dato riportato nell'attestazione dell'ufficiale giudiziario. Piuttosto la parte avversa che eccepisce l'improcedibilità è gravata dell'onere della denuncia formale di falsità del dato mediante querela, e solo attraverso tale strumento, in quanto trattasi di risolvere un contrasta tra due atti pubblici, forniti in quanto tali di fede privilegiata quanto al tempo in cui vennero espletate le formalità necessarie alla notifica dell'atto (cfr. Cass. 1 febbraio 1995, n. 1157; id. 25 dicembre 2004, n. 3767; 20 dicembre 2005, n. 28230; 21 dicembre 2010, n. 25813). Tanto precisato, con l'unico motivo il ricorrente denuncia: "Violazione dell'art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 427 e 439 cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 1414 e 1417 cod. civ.". Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto di non avere il potere di interpretare la domanda e di qualificare, in modo anche diverso dalla prospettazione del ricorrente, il rapporto intercorso tra quest'ultimo e lo Scatigna. Ric. 2012 n. 26138 sez. ML - ud. 09-06-2014 -3- relata rimasta al controricorrente e da questi depositata, occorre dare Il motivo è inammissibile in quanto non intercetta appieno il decirum. La Corte territoriale, infatti, ha non solo richiamato, facendole proprie, le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado il quale aveva escluso, in fatto, tanto la natura subordinata del rapporto quanto quella parasubordinata, ma con argomentazione assorbente rispetto ai peculiarità della prestazione del Nardelli fossero del tuttll compatibili con la prestazione di lavoro autonomo e soprattutto che, riàpetto ad una prestazione parasubordinata, mancasse ogni collegamento con l'attività imprenditoriale del proponente. Sulla base delle considerazioni che precedono si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ.>>.
2 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore sino del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia non scalfite, neppure in parte, dalle .deduzioni di
parte ricorrente di cui alla memoria ex art. 378 cod. proc. dv..
Va, in ogni caso, ulteriormente sottolineato che l’oggetto della
domanda proposta dal Nardelli era stato, come si evince dal contenuto
dell’atto introduttivo del giudizio risultante dalla ricostruzione in fatto
del ricorso per cassazione, il pagamento di quanto dovuto per l’attività
svolta nell’ambito della pretesa natura subordinata o parasgbordinata del
rapporto intercorso con lo Scatigna. Al riguardo, infatti, erano stati
prodotti i conteggi delle spettanze rivendicate, calcolate sulla base del
c.c.n.l. del settore edilizia industria invocandosi, al fine della
commisurazione del quantum, – “se del caso in via analogica” l’applicazione dell’art. 2225 cod. civ. ovvero quella dell’art. 36 Cost.
(riguardante esclusivamente il lavoro subordinato). Che lioggetto della
domanda fosse il riconoscimento di spettanze retributive riconducibili
Rie. 2012 n. 26138 sez. ML
-4-

ud. 09-06-2014

odierni rilievi e non oggetto di specifica censura, ha ritnuto che le

ad una qualificazione del rapporto in termini

4i

subordinazione ovvero

di parasubordinazione era stato, del resto, ritenuto anche dal giudice di
primo grado con decisione, sul punto, confermata :dalla Corte
territoriale. Le doglianze del ricorrente (che pretende ora di “aderire” ad
una qualificazione del rapporto in termini tali da escluderne una

un vizio procedimentale, nel non avere la Corte territoriale disposto la
trasformazione del rito) si infrange contro il limite costituito

dalla

domanda iniziale che, come evidenziato dai giudici di merito
(nell’ambito dell’indagine, a loro riservata, in ordine alla individuazione
del contenuto e della portata della domanda con riguardo non al tenore
meramente letterale dell’atto in cui essa è contenuta ma al contenuto
sostanziale della pretesa fatta valere), non era diretta, neppure in via
subordinata, ad ottenere giudizialmente la regolamentazione dei rapporti
sulla base di un intercorso contratto d’opera. Sotto questo profilo, il
passaggio argornentativo della decisione impugnata richiamante la
competenza funzionale del giudice ordinario per la quantificazione del
corrispettivo dell’opera ai sensi dell’art. 2225 cod. civ., è del tutto
recessivo rispetto alla ritenuta infondatezza della pretesa dell’appellante
di ottenere una qualificazione della domanda non limitata al
riconoscimento di spettanze in relazione ad una prestazione di lavoro
subordinato o parasubordinato ma inquadrabile nell’ambito del lavoro
autonomo.
3 – Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. dv. per la definizione camerale del processo.
4- Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
5 – La regolamentazione della spese processuali del presente giudizio
di legittimità, liquidate come da dispositivo in base a quanto previsto dal
d.m. n. 55 del 10 marzo 2014 (art. 28), segue la soccombenza.
Ric. 2012 n. 26138 sez. ML
-5-

ud. 09-06-2014

sussumibilità nell’ambito dell’art. 409 cod. proc. civ., per farne derivare

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese del presente I giudizio di
legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per
compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfettario in

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 119 giugno 2014.

misura de115%.

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