Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17575 del 04/07/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17575 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 20897-2016 proposto da:
A.A.

– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA subentrata alla NAVALE
ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 46,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FERRONI, che la
rappresenta e difende;

– controricorrente contro
S.S., M.M.;

Data pubblicazione: 04/07/2018

– intimati avverso la sentenza n. 253/2015 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO

FATTI DI CAUSA
I. Nel 1999 la società Navale Assicurazioni s.p.a. (che in seguito
muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.) convenne dinanzi al
Tribunale di Reggio Calabria S.S., M.M.
e B.B., esponendo che:
(-) aveva stipulato una polizza fideiussoria con la società Absidi Italia
s.r.1., in virtù della quale la Navale si era obbligata a garantire le
obbligazioni assunte dalla Absidi Italia nei confronti della IATA e
scaturenti da un contratto di agenzia;
(-) con lo stesso contratto S.S. si era costituito garante
del debito di regresso della società Absidi Italia nei confronti della
Navale;
(-) a causa delle inadempienze della Absidi Italia nei confronti della
IXI’A, quest’ultima aveva escusso la garanzia, ottenendo dalla Navale il
pagamento di lire 137.816.816;
(-) con atto notificato il 21 gennaio 1997 la Navale aveva convenuto in
giudizio S.S. chiedendone la condanna, nella sua veste di
garante della Absidi, alla rifusione delle somme pagate dalla navale alla
LATA a garanzia dei debiti della Absidi:
(-) pochi giorni dopo la notifica dell’atto di citazione, ovvero il 13
febbraio 1997, S.S. e la moglie M.M.

Ric. 2016 n. 20897 sez. M3 – ud. 29-05-2018
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ROSSETTI.

vendettero un immobile di loro proprietà al padre di quest’ultima,
B.B.;
(-) la vendita era stata compiuta in frode delle ragioni della Navale.
La società attrice concluse pertanto chiedendo che venisse dichiarata

2. Deceduto nelle more del giudizio B.B., il
processo venne interrotto e riassunto nei confronti dell’erede di questi,
ovvero A.A..

3. Con sentenza 25 marzo 2004 n. 511 il Tribunale di Reggio Calabria
accolse la domanda.
Con sentenza 10 luglio 2015 n. 253 la Corte d’appello di Reggio
Calabria rigettò il gravame proposto da A.A., ritenendo
provata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’azione
revocatoria.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da A.A. con ricorso fondato su un solo motivo; ha resistito con
controricorso la UnipolSai (come s’è detto, successore della Navale).

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. 11 motivo unico di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso A.A. lamenta, ai sensi
dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2697, 2727 e
2901 c.c..
Sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente posto a carico
del terzo acquirente l’onere di provare la propria ignoranza del
pregiudizio arrecato dalla vendita alle ragioni della creditrice UnipolSai.

Ric. 2016 n. 20897 sez. M3 – ud. 29-05-2018
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l’inefficacia, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dell’atto di vendita.

Soggiunge che spetta, invece, al creditore che agisce con l’azione
revocatoria dimostrare la consapevolezza del pregiudizio in capo al
terzo acquirente, ai sensi dell’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c..

1.2. Il motivo è infondato.

invece, ritenuto che la prova della scientia fraudis fosse esistente, e
desumibile da molteplici presunzioni semplici (così la sentenza
impugnata, pp. 12-16).
L’articolo 2697 c.c., dunque, non fu affatto violato; quanto poi al
modo in cui la Corte d’appello ha valutato gli indizi, ciò attiene alla
ricostruzione del fatto non è censurabile in sede di legittimità.

2. Le spese.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico
della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate
nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto
con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna A.A. alla rifusione in favore di UnipolSai
s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano

Ric. 2016 n. 20897 sez. M3 – ud. 29-05-2018
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La Corte d’appello non ha affatto invertito l’onere della prova; ha,

nella somma di curo 6.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa
forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di A.A.

di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 29 maggio 2018.

Il Presidente

quello dovuto per l’impugnazione.

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