Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17574 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 25831 RG anno 2009 proposto da:

K.B. elettivamente domiciliato in ROMA,via della Giuliana 66, presso

l’avvocato Annamaria Lovelli rappresentato e difeso dall’avvocato CORELLI

GRAPPADELLI Giovanni di Ravenna giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno e Ministero degli Esteri; – intimati –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Bologna dep. 1.9.2009;

udita la relazione della causa nella c.d.c. del 2.7.2010 del

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE.

Fatto

OSSERVA

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositataex art. 380 bis c.p.c., ha formulato le appresso trascritte considerazioni opinando nel senso:

“CHE in data 15,12.2008 la rappresentanza diplomatica italiana a Tirana negò il visto di ingresso in Italia, ingresso chiesto dal cittadino (OMISSIS) K.B. al Prefetto di Ravenna, a beneficio del padre sul rilievo per il quale il sopravvenutoD.Lgs. n. 160 del 2008, art. 1, lett. D, aveva escluso che il richiedente potesse operare il chiesto ricongiungimento, non sussistendo la nuova condizione prevista (quella dell’assenza di altri figli nel paese di origine o di loro impossibilità grave a mantenere il genitore);

CHE tanto il Tribunale di Ravenna quanto la Corte di Bologna, con il decreto 1.9.2009, hanno respinto il reclamo di K.B.;

CHE, in particolare, la Corte di merito ha rilevato che la sopravvenuta modifica legislativa del disposto delD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. C, era di indiscutibile applicazione, essa essendo intervenuta nel corso dell’istruttoria della procedura amministrativa, come affermato con riguardo alla prima modifica apportata dallaL. n. 189 del 2002, art. 23, daCass. n. 15247 del 2006: di qui, non ricorrendo la nuova condizione per operare il ricongiungimento, il rigetto del reclamo; CHE per la cassazione di tale decisione R.B. ha proposto ricorso il 13.11.2009 al quale l’amministrazione intimata non ha opposto difese;

CHE appare incontestato ed ammesso che la norma sopravvenuta più non consentisse al ricorrente di ottenere il ricongiungimento con il proprio genitore e che essa sopravvenne prima della decisione sul visto di ingresso da parte dell’Autorità diplomatica italiana;

CHE appare evidente la infondatezza della censura: il testo delD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, e le correlate previsioni di condizioni per accedere al ricongiungimento sono stati fatti segno a più interventi di correzione, quello di cui allaL. n. 189 del 2002, art. 23, quello di cui alD.Lgs. n. 5 del 2007, art. 2, lett. E, ed infine, quello che ebbe ad intervenire nel corso della procedura avviata da K.B., di cui alD.Lgs. n. 160 del 2008, art. 1, lett. C; questa Corte ha affermato che lo jus superveniens in questione, le volte in cui intervenga nel corso della procedura amministrativa e prima della sua definitiva conclusione con il provvedimento dovuto, deve essere applicato dall’autorità amministrativa alla quale la nuova norma si rivolga, non spettando alla P.A. altro che applicare la legge vigente all’atto della adozione del provvedimento; tale principio è stato da questa Corte formulato con chiarezza ed applicato tanto, in un caso nel quale la sopravvenienza impediva il rilascio del visto di ingresso del familiare (Cass. 15247/06citato dal decreto) quanto in una vicenda nella quale la nuova condizione consentiva, essa sì, detto rilascio (Cass. 5324/08);

CHE pertanto siffatto principio appare di immediata applicazione nella specie, senza che si scorga alcun profilo di irragionevolezza della norma sopravvenuta (mirante ad una più pregnante selezione delle ipotesi nelle quali lo straniero regolare può chiedere il ricongiungimento del proprio ascendente, collegandolo a una situazione di reale ineluttabilità) e senza che appaia alcun fumus di incostituzionalità dell’adozione di una disposizione adottata con decreto delegato che integra, in senso riduttivo, la sfera dei beneficiari del ricongiungimento”.

Il Collegio, preso atto della mancata formulazione da parte ricorrente di alcun rilievo critico alla trascritta relazione e ritenuto che quanto in essa esposto sia del tutto condivisibile, non può che rigettare il ricorso per manifesta infondatezza delle proposte censure.

Non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

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