Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17574 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. II, 23/08/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 23/08/2011), n.17574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BACHELET 12, presso avv. CIANCAGLINI LUIGI C/0 STUDIO DELLA

VEDOVA, rappresentato e difeso dagli avvocati ROCCHI MARCO, BIAGI

LUCA;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell’avvocato MINZI MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PISANI PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2005 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 04/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato BIAGI Luca difensore del ricorrente ribadisce ed

insiste sull’istanza di proroga del termine per la produzione

documentale (autorizzazione dell’Amministratore a stare in giudizio);

nel merito si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 gennaio 2005 il Tribunale di Firenze, pronunciando sull’appello proposto da A.G. avverso una precedente decisione del Giudice di pace di Firenze, il quale aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, ha condannato il condominio (OMISSIS) a collocare dispositivi di regolamentazione dell’accesso agli spazi di parcheggio comuni, per consentire la sosta ai soli condomini autorizzati.

Il condominio ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. A.G. si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza 6 agosto 2010 n. 18331 le sezioni unite di questa Corte hanno deciso che “l’amministratore del condominio, nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente proporre, non è legittimato a resistere in giudizio per il condominio, o ad impugnare la sentenza a questo sfavorevole, senza previa autorizzazione a tanto dell’assemblea dei condomini, fermo restando peraltro che, qualora egli si sia costituito in giudizio o abbia proposto l’impugnazione senza la detta autorizzazione, il suo operato può essere ratificato dall’assemblea (eventualmente anche in seguito all’assegnazione da parte del giudice di un termine a tal fine, ai sensi dell’art. 182 c.p.c.), derivandone, in mancanza, la inammissibilità della sua costituzione in giudizio o della sua impugnazione”.

In applicazione di questo principio, all’udienza del 24 gennaio 2011 il collegio ha invitato il condominio (OMISSIS) a produrre entro 90 giorni l’autorizzazione rilasciata dall’assemblea all’amministratore a proporre il ricorso per cassazione in esame.

Con istanza del 2 marzo 2011 il difensore del condominio ha chiesto che si dia corso senz’altro alla discussione, sostenendo che nessuna autorizzazione è necessaria per le “liti passive”, come quella di cui si tratta, o in subordine che venga concessa una proroga di 120 giorni del suddetto termine, allo scopo di inserire la questione nell’ordine del giorno dì una imminente assemblea ordinaria già fissata per il prossimo mese di giugno.

L’assunto della superfluità dell’autorizzazione, per tutte le controversie in cui il condominio sia convenuto, non è condivisibile, poichè contrasta con quanto è stato ritenuto con la citata sentenza delle sezioni unite, con la quale si è esclusa la configurabilità di “una rappresentanza processuale passiva generale” dell’amministratore, il quale ha una propria autonoma legittimazione a stare in giudizio soltanto nelle cause relative a materie comprese nei limiti delle sue attribuzioni, quali sono definite dall’art. 1130 c.c.. Da esse esorbita il tema che forma oggetto della domanda proposta da A.G., la quale concerne l’esecuzione di opere (la collocazione di barriere agli ingressi degli spazi di parcheggio comuni, per escluderne gli estranei e consentirvi la sosta soltanto ai condomini: cfr., con riferimento a una fattispecie analoga a quella oggetto di questo giudizio, Cass. 26 maggio 2006 n. 12654) su cui competeva all’assemblea deliberare, come peraltro in effetti è avvenuto con la decisione negativa di cui l’attore ha contestato la legittimità.

Nè può essere accolta l’istanza di proroga del termine assegnato per la produzione dell’autorizzazione all’amministratore a proporre il ricorso per cassazione: istanza che non prospetta alcuna ipotesi di impossibilità o grave difficoltà, ma soltanto ragioni di maggiore agevolezza per il condominio, che non possono essere fatte prevalere sulle esigenze di celerità del giudizio di legittimità, caratterizzato dall’impulso di ufficio che lo governa.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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