Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17574 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16311/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA GARAVELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VENTURI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 476/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 476/10/2015, depositata il 28 gennaio 2015, non notificata, nello statuire testualmente in dispositivo “Accoglie l’appello dell’Ufficio”, ebbe in realtà a pronunciare, rigettandolo, sull’appello proposto nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., dal sig. C.F., che si doleva della pronuncia a sè sfavorevole resa dalla CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di intimazione di pagamento per TARSU dovuta nei confronti del Comune di Roma per gli anni 2000 e 2001.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Disposta dalla Corte ed eseguita validamente (cfr. Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916) la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’agente della riscossione, a seguito della quale parte intimata non ha comunque svolto difese, venendo all’esame dei motivi di ricorso, con il primo il ricorrente censura la sentenza impugnata per nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevandone l’insanabile contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, quest’ultima peraltro formulata in modo tale da non consentire in alcun modo il controllo sul percorso – logico giuridico seguito dal giudice tributario di secondo grado a supporto del convincimento espresso.

Il motivo è da ritenersi manifestamente fondato.

Invero la sentenza impugnata, nella parte espositiva, fa riferimento a parti (Agenzia delle Entrate) ed imposte (Irap), che risultano assolutamente estranee al presente giudizio, riguardante riscossione per TARSU dovuta nei confronti del Comune di Roma, correttamente invece poi menzionata in altra parte dell’esposizione dei fatti, concludendo poi, in dispositivo, con la statuizione come sopra innanzi testualmente citata, ove si fa riferimento ad accoglimento di appello dell’Ufficio che, pacificamente non risulta mai essere stato proposto. Si tratta, in effetti, di vizio motivazionale talmente grave che si converte in violazione di legge (del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) costituzionalmente rilevante (cfr., per tutte Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053), in relazione al quale correttamente il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza in ordine al motivo accolto e rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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