Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17574 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/09/2016, (ud. 17/06/2016, dep. 05/09/2016), n.17574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23796/2015 proposto da:

AGECONTROL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GB MORGAGNI 30

H, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LUISA RAFFAELLA

MADERA;

– ricorrente –

contro

LIDL ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAUSTO CAPELLI,

MASSIMILANO VALCADA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2359/2015 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata

i125/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli avvocati Madera e Valcada;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2359/2014 del 25 agosto 2014, il TRIBUNALE di Padova accoglieva l’appello incidentale proposto da LIDL ITALIA SRL nei confronti di AGECONTROL SPA avverso la sentenza n. 630/2012 del Giudice di Pace di Padova e accoglieva pure l’opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 268 del 21 luglio 2010 emessa da AGECONTROL SPA per violazioni del D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306. Il Tribunale affermava che l’ordinanza risultava intimata alla LIDL ITALIA SRL quale trasgressore, e non quale obbligato in solido, con inosservanza della natura personale della responsabilità imposta dalla L. n. 689 del 1981.

Per la cassazione della sentenza del TRIBUNALE di Padova ha proposto ricorso strutturato in quattro motivi AGECONTROL SPA, mentre ha presentato controricorso LIDL ITALIA SRL. LIDL ITALIA SRL ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 6.

Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Il terzo motivo censura l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, circa l’esatta notifica dell’ordinanza impugnata.

Il quarto motivo censura l’omessa motivazione e l’omesso esame dei motivi dell’appello principale formulato da essa AGECONTROL SPA quanto alla violazione delle norme di commercializzazione addebitata alla LIDL ITALIA s.r.l..

La ricorrente, nei primi tre motivi, assume che nei verbali di accertamento e contestazione l’accertata violazione amministrativa era stata attribuita al signor K.R. sia in proprio, quale persona fisica, sia quale rappresentante legale della LIDL Italia S.r.l., essendo sufficiente la consegna di un solo esemplare del verbale stesso, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2.

Tali primi tre motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si rivelano infondati.

Sia la ricorrente AGECONTROL SPA che la controricorrente LIDL ITALIA SRL riportano in copia e trascrivono uno stralcio dell’ordinanza ingiunzione oggetto di lite, prodotta nel giudizio di merito: ” Il Dirigente della Funzione Affari Legali dell’Agecontrol spa, in forza dei richiamati poteri, DETERMINA a carico della società LIDL ITALIA SRL con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t. Signor K…. l’applicazione della sanzione

amministrativa pecuniaria di euro …; ORDINA E INGIUNGE per quanto sopra alla società LIDL ITALIA SRL, con sede in (OMISSIS), in persona del rappresentante p.t…. di provvedere per la sopra descritta violazione, sotto pena di atti esecutivi entro il termine di… al pagamento della somma di…”.

Non risulta quindi specificata, nè nel verbale di contestazione nè nella successiva ordinanza ingiunzione (riprodotti nel testo del ricorso e del controricorso) la qualità di obbligata in solido col trasgressore della società Lidl Italia.

Ora, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, nella disciplina della L. 24 novembre 1981, n. 689 (in particolare, artt. 2, 3, 7 e 11), Fautore della violazione rientrante nell’ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell’ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, e giammai una società o un ente, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest’ultima, ai sensi dell’art. 6 della Legge citata, prevista in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (Cass. 12 marzo 2012, n, 3879; Cass. 25 maggio 2007, n. 12264; Cass. 28 aprile 2006, n. 9880; Cass. 21 settembre 2000, n. 12497). In particolare, della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, dispone che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Ne consegue che intanto la persona giuridica o l’ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa, in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica autore della violazione. La persona giuridica o l’ente collettivo non possono, tuttavia, mai essere chiamati a rispondere della sanzione amministrativa in qualità di autori dell’illecito amministrativo e la qualità di responsabile solidale della persona giuridica o dell’ente privo di personalità giuridica deve risultare dall’ordinanza ingiunzione con cui viene applicata la sanzione. L’assoggettamento a sanzione dell’obbligato solidale persona giuridica, ente o imprenditore non presuppone neppure la necessaria identificazione dell’autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce. Tuttavia, l’autonomia e la distinzione delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale si desume chiaramente della L. n. 689 del 1981, art. 14, norma che, oltre a disporre che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, stabilisce che l’obbligazione si estingue soltanto per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, sicchè l’obbligo della persona giuridica può sussistere anche senza che più sussista l’obbligo del trasgressore. Quel che è sicuramente vietato è addebitare alla persona giuridica la violazione non nella qualità di responsabile solidale, ma nella diversa qualità di autore della stessa. La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, perciò, a norma della L. n. 689 del 1981, citato art. 14, un’autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell’illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione. Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. 15 novembre 2011, n. 23875; Cass. 5 luglio 1997, n. 6055; Cass. 29 aprile 1994, n. 4172). Ora, come allega la controricorrente, risulta che l’ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione prevedesse l’applicazione in via diretta della sanzione amministrativa alla società LIDL ITALIA SRL, senza che emergesse in alcun modo che il fatto le venisse addebitato quale responsabile solidale. E’ quindi irrilevante assumere che l’ordinanza ingiunzione sia stata notificata a LIDL ITALIA s.r.l. quale obbligata solidale, dovendo, alla luce dei richiamati principi, la qualità di responsabile solidale della persona giuridica risultare espressamente dall’ordinanza applicativa della sanzione.

Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito dal rigetto dei primi tre motivi.

Va, in definitiva, rigettato il ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza.

Essendo l’impugnazione respinta integralmente, sussistono i presupposti dell’obbligo di versamento per la ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza, quanto al ricorso RG n. 23796/2015, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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