Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17573 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2019, (ud. 27/06/2018, dep. 28/06/2019), n.17573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9167-2014 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato OSVALDO GALIZIA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AMBITO TERRITORIALE CACCIA ATC (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUGGERO

BIANCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO PACE giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1278/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/11/2013 R.G.N. 1310/2012.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Sulmona, in accoglimento del ricorso di D.P. – ritenuto oggetto di ratifica il contratto co.co.pro stipulato tra il Presidente di Ambito Territoriale Caccia-A.T.C. di (OMISSIS) e la lavoratrice in data 30.7.2008 per la durata di cinque anni con la Delib. 16 settembre 2008, n. 17 -, ha dichiarato la nullità del predetto contratto e la conversione dello stesso in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed ha condannato la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni corrispondenti alla IV categoria del CCNL Pubblici Esercizi, dalla data della messa in mora contenuta nel ricorso introduttivo notificato il 21.7.2010, sino alla data di effettivo ripristino del rapporto, oltre accessori;

che la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 15.11.2013, ha accolto il gravame interposto da Ambito Territoriale Caccia -A.T.C.- di (OMISSIS), avverso la predetta sentenza ed ha respinto la domanda proposta dalla D. con il ricorso introduttivo del giudizio;

che per la cassazione della sentenza ricorre la D. articolando due motivi, cui resiste con controricorso l’A.T.C. di (OMISSIS);

che sono state comunicate memorie nell’interesse della D.;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. ed in particolare, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente “ascritto la fattispecie nell’area della rappresentanza senza potere (art. 1398 c.c.), constatando che il sig. V.D.G., privo degli adeguati poteri rappresentativi, ha svolto una determinata attività negoziale (sottoscrizione del contratto del 31.7.2008) quale legale rappresentante dell’Ambito Territoriale Caccia”; che, sempre erroneamente, a parere della ricorrente, i giudici di seconda istanza hanno reputato che “la Delib. 16 settembre 2008, n. 17… riporta la posizione del Presidente dell’Assemblea” e “l’esito favorevole della proposta del Presidente di fare alla signora D. il contratto di collaborazione a progetto dall’1.8.2008 al 31.12.2008”, ma che “Nella fattispecie l’atto unilaterale a carattere negoziale posto in essere dal Presidente dell’ATC, quale rappresentante dell’associazione appellante in assenza di potere in data 31.7.2008 (per sopravventa invalidità dell’atto di nomina come Presidente in data 28.7.2008 per mancato raggiungimento del quorum previsto dallo Statuto)…. non pare possa ritenersi validamente ratificato con la delibera di cui sopra, che già alla stregua del suo tenore letterale esclude che da essa traspaia l’inequivoca volontà dell’organo competente di vincolarsi al rispetto del contratto co.co.pro. già stipulato con la D. dal Presidente privo di poteri, per la durata di cinque anni”; che la Corte distrettuale avrebbe “falsamente applicato” il disposto dell’art. 1399 c.c., perchè non avrebbe tenuto conto del fatto che la successiva materiale esecuzione del contratto da parte di Ambito territoriale Caccia, consistente nella corresponsione della retribuzione in favore della lavoratrice a fronte di un incontestato svolgimento, da parte di quest’ultima, dell’attività lavorativa presso l’ente convenuto, dal 31.7.2008 al 31.12.2008, assume il valore di una implicita ratifica; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Corte di merito, secondo la ricorrente, considerato che ella aveva svolto di fatto attività lavorativa con il carattere della subordinazione presso l’ATC dal 31.7.2008 al 31.12.2008, regolarmente retribuita dalla parte datoriale;

che il primo motivo non è fondato; ed invero, al riguardo, la Corte di merito ha correttamente osservato che, in punto di fatto, “la Delib. 16 settembre 2008, n. 17, in relazione al primo punto dell’ordine del giorno recante “nomina impiegata 20082013″… riporta la posizione del Presidente dell’Assemblea” e “l’esito favorevole della proposta del Presidente di fare alla signora D. il contratto di collaborazione a progetto dall’1.8.2008 al 31.12.2008” ed altresì, in punto di diritto, che “non pare dubbio che detto verbale manchi degli elementi essenziali per poterlo ritenere espressivo di ratifica del contratto di co.co.pro. di cui si discute (del 31.7.2008 con decorrenza 1.8.2008 e scadenza 30.4.2012)”; nella fattispecie, si è in presenza di un contratto di lavoro a progetto concluso da chi solo apparentemente aveva il potere di rappresentare la parte datoriale, dato che l’atto unilaterale posto in essere dal Presidente dell’ATC, in qualità di legale rappresentante della datrice di lavoro in assenza di potere in data 31.7.2008, per sopravvenuta invalidità dell’atto di nomina come Presidente il 28.7.2008 (non essendo stato raggiunto il quorum previsto dallo Statuto), non può considerarsi validamente ratificato con la Delib. 16 settembre 2008, poichè, neppure dal tenore letterale della stessa, si evince l’inequivoca volontà della parte datrice di vincolarsi al rispetto del contratto co.co.pro. già stipulato con la lavoratrice dal Presidente privo di poteri, per la durata di cinque anni. Inoltre, all’epoca di assunzione della predetta delibera, L’Amministrazione provinciale aveva comunicato all’ATC, con lettera del 10.9.2008, che tutte le Delib. precedenti al 22.8.2008 (data della valida elezione del Presidente dell’ATC), erano nulle ab origine e, quindi non sanabili o ratificabili. Pertanto, la Delib. 16 settembre 2008, n. 17 non contiene alcuna ratifica del contratto di cui si discute, mancando degli elementi essenziali richiesti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2403/2016; arg. pure da Cass. n. 1158/2017) ed il ragionamento svolto dai giudici di seconda istanza per pervenire alla riforma della pronunzia di primo grado appare del tutto corretta e rigorosamente basata sul dato documentale. Neppure il fatto che la ricorrente abbia ottenuto la retribuzione per il lavoro svolto è indicativo della volontà di ratificare l’atto posto in essere da chi era privo di rappresentanza, in quanto, nella fattispecie, manca il momento genetico del rapporto, ma il momento funzionale è presente, poichè la D. ha effettivamente prestato il suo servizio per alcuni mesi e la retribuzione le era comunque dovuta, anche ai sensi dell’art. 2126 c.c.. E, quindi, la disciplina di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c. è stata correttamente applicata dalla Corte di merito, dato che lo si ribadisce – il contratto di cui si tratta, per produrre gli effetti giuridici nella sfera della parte rappresentata, e per poter essere convertito ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69 avrebbe dovuto essere ratificato con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione dello stesso; la qual cosa, per quanto innanzi osservato, non è avvenuta;

che il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, poichè l’originaria domanda della D. ha ad oggetto la richiesta di conversione del contratto a progetto del 31.7.2008, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 perchè, secondo la lavoratrice, lo stesso era illegittimo in quanto privo di un effettivo progetto; mentre, in questa sede, la D. prospetta la sussistenza, di fatto, tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non considera che la domanda di conversione originariamente prospettata è fondata sul contratto scritto del 31.7.2008 e non sul rapporto di fatto instauratosi tra le parti;

che per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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