Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17573 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M. domiciliato in ROMA presso la cancelleria della

Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Proietti

Massimo del Foro di Terni giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Terni;

– intimato –

avverso l’ordinanza di convalida del Giudice di Pace di Terni in data

2.11.2009;

Udita la relazione della causa nella Camera di consiglio del 2.7.2010

del Consigliere Dott. Luigi MACIOCE.

 

Fatto

OSSERVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha rassegnato le appresso trascritte considerazioni, opinando nel senso:

CHE il cittadino (OMISSIS) S.M. venne espulso dal territorio nazionale e il suo accompagnamento coattivo alla frontiera, disposto dal Questore di Terni con atto del 2.11.2009, venne sottoposto a convalida del Giudice di Pace di Terni che, sentito il difensore alla udienza camerale in pari data, opero’ la convalida con contestuale ordinanza;

CHE l’ordinanza e’ direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis come modificato dal D.L. n. 241 del 2004, art. 1 conv. in L. n. 271 del 2004 ed e’ stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 5.11.2009 con l’articolazione di due motivi, al quale non ha resistito l’intimato Questore di Terni;

CHE il primo motivo del ricorso, sintomaticamente rubricato con richiamo all’art. 606 c.p.c., lett. E), denunzia la carenza di motivazione del provvedimento di convalida, risaltasi nella sottoscrizione di un mero stampato: tale censura appare priva di conducenza, posto che, se e’ ben vero che la motivazione della convalida deve in tesi attingere se pur sinteticamente la sussistenza delle condizioni autorizzatorie della misura (Cass. n. 5715 del 2008), e’ pur vero che la motivazione stessa dovra’ appuntarsi sulle deduzioni svolte dal difensore a verbale, ove come nella specie formulate specificamente quali unica ragione di difesa, deduzioni che, frutto di un evidente travisamento tra convalida D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 5 bis ed espulsione come misura o sanzione sostitutiva ex art. 16 del T.U., appaiono prive di ogni consistenza si da far ritenere affatto irrilevante la omessa pronunzia su di esse;

CHE il secondo motivo lamenta “nullita’ assoluta” della convalida per la mancata partecipazione necessaria dell’interessato, evidentemente i-gnorando che se necessaria e’ la partecipazione del difensore (Cass. n. 4544 del 2010), non e’ necessaria quella dell’espellendo che ha diritto, se comparso, a partecipare (cfr. art. 1, comma 5 bis sopra richiamato) e che, comunque, non e’ possibile prospettare in sede di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 4 un qualsivoglia vizio procedurale della fase camerale se, come nella specie, il difensore comparso non lo abbia tempestivamente in tal sede denunziato”.

Ritiene il Collegio che le sopra trascritte considerazioni, sulle quali nessun rilievo critico e’ giunto dalla parte ricorrente, meritino piena condivisione, con la conseguente reiezione del ricorso per manifesta infondatezza delle due censure. Non e’ luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta i ricorso.

Cosi’ deciso IN Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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