Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17573 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. II, 23/08/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 23/08/2011), n.17573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), BR.MA. (OMISSIS), tutti

anche nella qualità di eredi dell’Arch. B.D.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo

studio dell’avvocato SARACENI STEFANIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MUSUMECI ANDREA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA in persona del Sindaco pro

tempore;

– intimato –

sul ricorso 1899-2006 proposto da:

COMUNE DI MILITELLO VAL DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato TRIMBOLI SALVATORE;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

E.M. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), B.M. (OMISSIS), tutti

anche nella qualità di eredi dell’Arch. B.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo

studio dell’avvocato SARACENI STEFANIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MUSUMECI ANDREA;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 646/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato SARACENI Stefania con delega dell’Avvocato MUSUMECI,

difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato TRIMBOLI Salvatore difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del 3^ motivo,

rigetto del 1^ ed assorbito il 2^ motivo del ricorso principale,

inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’arch. B.D., con atto di citazione del 15 settembre 1997, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Caltagirone, il Comune di Militello Val di Catania, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, chiedendo la condanna al pagamento della somma di L. 69.135.072 a titolo di compensi professionali ancora dovutigli dal Comune per aver espletato l’incarico di redigere il Piano regolatore generale del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive. In via subordinata, l’attore chiedeva la condanna del Comune per indebito arricchimento.

Si costituiva il Comune di Militello Val di Catania che a) eccepiva la carenza di legittimazione passiva, rilevando che solo il 10% della spesa era a carico del Comune mentre il restante 90% era a carico dell’Amministrazione regionale; b) osservava che il disciplinare non era valido, nè vincolante per l’amministrazione perchè non era stato sottoscritto dal rappresentante legale del Comune; c) chiariva che nulla era dovuto al B., essendo stato interamente pagato quanto a lui dovuto, d) affermava che la mancata approvazione da parte della Regione del piano impediva di ritenere che il Comune si fosse indebitamente arricchito.

Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 299 del 2001, accoglieva la domanda dell’attore e condannava il Comune di Militello Val di Catania al pagamento in favore di B. della somma di L. 23.165.552, nonchè al pagamento della somma di L. 43.345. 733.

Proponeva appello il Comune di Militello Val di Catania, riproponendo le istanze avanzate nel giudizio di primo grado.

Si costituivano gli eredi dell’arch. B.D., nel frattempo deceduto, e cioè M.F., Br.

M. e B.M., i quali contestavano le censure mosse alla decisione del Tribunale e ne chiedevano il rigetto.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 646 del 2005, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dall’arch. B. con atto di citazione del 15 settembre 1997 nei confronti del Comune di Militello Val di Catania e condannava gli appellati al pagamento del spese di giustizia di entrambi i gradi del giudizio. A sostegno di questa decisione la Corte catanese osservava:

a) Che B. aveva basato la sua domanda sulla Delib. consiliare n. 144 del 1993 nonchè sul disciplinare di incarico stipulato il 26 gennaio 1994, che, per come è pacifico tra le parti,sostituiva quello approvato con Delib. consiliare n. 344 del 1981. Epperò nessuno dei due sopra richiamati atti era idoneo a far ritenere sussistente l’obbligo del Comune di corrispondere i compensi professionali richiesti perchè nessun valido contratto poteva ritenersi essere stato stipulato tra il Comune e il professionista;

b) nel caso in esame risulta che il disciplinare venne sottoscritto dal segretario e non dal sindaco e, quindi, da un soggetto che non era abilitato a manifestare all’esterno la volontà dell’Ente, c) Fondati sono, quindi, i motivi di appello con cui il Comune lamentava la sua carenza di legittimazione passiva.

La cassazione della sentenza n. 646 del 2005 della Corte di Appello di Catania è stata chiesta da M.F., Br.

M. e B.M. con ricorso affidato a tre motivi. Il Comune di Militello Val di Catania ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato a due motivi. A loro volta M.F., Br.Ma. e B. M. hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 .= In via preliminare i ricorsi – quello principale e quello incidentale – vanno riuniti in ragione dell’art. 335 c.p.c., perchè, entrambi, proposti avverso la stessa sentenza.

2. Ragioni di economicità del giudizio e di razionalizzazione della motivazione inducono ad esaminare prima il secondo dei motivi del ricorso principale.

3.= Con il secondo motivo M.F., Br.

M. e B.M. lamentano la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 66, L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5, artt. 1418 e 2041 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. A) Avrebbe errato, la Corte di Appello di Catania, secondo i ricorrenti, per aver ritenuto che la Delib. n. 144 del 1993, pur prevedendo una spesa complessiva di L. 232.885.000, non contemplasse la necessaria copertura finanzia, se non per l’importo di L. 61.945.000 da iscrivere sul capitolo n. (OMISSIS) del bilancio comunale sotto la voce “spese per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici, mentre per il residuo 90% del costo delle competenze per complessive L. 171.540.000 si dava semplicemente atto che era la “quota spettate all’Assessorato”. B) Avrebbe, altresì, errato, la Corte di Appello di Catania, nell’aver ricondotto il caso in esame alla fattispecie di cui alla L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4 il quale prevede che “nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura..”, e, su questa base, di aver escluso l’ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ..

Epperò, la Corte territoriale avrebbe escluso l’indebito arricchimento attraverso un salto logico consistente nell’agganciare tale conclusione, non alla tesi della mancanza di forma (dalla stessa Corte territoriale fatta propria), ma di quella della mancata copertura della spesa.

Piuttosto, secondo il ricorrente: A) la Delib. n. 144 del 1993 fissava il compenso complessivo lordo spettante a B. in L. 232.885.000 e prevedeva che il Comune per la corresponsione di tale parcella avrebbe fatto ricorso per L. 61.945.000 a proprie risorse (prevedendo l’imputazione con apposita variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1993) e per la somma di L. 171.540.000 si sarebbe servito di un apposito finanziamento regionale. Il Comune, dunque, avrebbe correttamente individuato l’ammontare complessivo della spesa ed i mezzi per farvi fronte, da qui la legittimità di attestazione di copertura finanziaria. B) l’azione di indebito arricchimento non poteva essere esclusa in quanto ricorrono tutti gli elementi all’uopo richiesti dal legislatore. Se è vero – specificano gli stessi ricorrenti – che la Delib. n. 144 del 1993 ha previsto un corretto impegno di spesa per l’importo di L. 61.945.000 ne deriva che il rapporto è sorto tra il Comune e il B., con conseguente inapplicabilità della sanzione comminata dall’art. 23 di cui si è detto e l’inesistenza di un rapporto diretto con il funzionario che ha stipulato il contratto.

3.1.a.= La censura, sotto tutti gli aspetti evidenziati, non merita di essere accolta, anzitutto, perchè la decisione della Corte territoriale in ordine all’esclusione della “copertura finanziaria” non presenta vizi logici, nè giuridici. La Corte territoriale, valutando gli atti di causa e, soprattutto, la Delib. n. 144 del 1993 più volte richiamata, ha ritenuto che le indicazioni riportate in quella delibera non indicassero una specifica copertura finanziaria.

Tale valutazione di merito, pertanto, proprio perchè adeguatamente motivata e priva di vizi logici e giuridici, non è sindacabile in cassazione.

3.1.b..= A) Tuttavia, vale la pena, osservare anche in questa sede, che ai sensi del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 284 (testo unico della legge comunale e provinciale), e successivamente ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23 convertito in L. 24 aprile 1989, n. 144, e dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5,ovvero, per i comuni della Regione Sicilia, ai sensi del D.L. Pres. Reg. Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, art. 1891 richiamato dalla L.R. 15 marzo 1963, n. 16, sono affetti da nullità sia la delibera con la quale un comune conferisce un incarico professionale, sia il contratto stipulato in base a tale delibera; ove manchi l’indicazione dell’ammontare della spesa prevista e della relativa copertura finanziaria o impegno di spesa. Con l’ulteriore precisazione che, ai fini della copertura finanziaria delle spese degli enti locali, sono inadeguate forme di copertura quelle riferite ad entrate di futura e incerta acquisizione.

3.1.c..= Ebbene, nel caso in esame, la delibera di cui si dice non indica correttamente la copertura finanziaria perchè inadeguato al fine è il riferimento ad un futuro, non ben precisato e generico finanziamento regionale, considerato che quella delibera non ha precisato a qual titolo, in forza di quale rapporto, in ragione di quale obbligo legale o contrattuale, ed, ancora, per quale ammontare, la Regione avrebbe avuto l’obbligo di corrispondere l’asserito finanziamento. E di più, nell’ipotesi in cui si aveva la certezza che il compenso dell’arch. B. fosse finanziato dalla Regione sarebbe stato, comunque, necessario, al momento della stipula del contratto verificare o avere ottenuto specifica attestazione che l’Ente erogatore avesse previsto copertura di quell’obbligo nel proprio bilancio.

3.2.= B) La decisione impugnata non presenta neppure vizi logici, nè giuridici in ordine alla dichiarazione d’inammissibilità dell’azione di arricchimento, soprattutto perchè ha applicato correttamente i principi e la normativa richiamati dal caso in esame.

3.2.a.= In verità, l’inammissibilità dell’azione di arricchimento non è stata pronunciata in ragione di un mancato rapporto tra il Comune e l’arch. B. ma in applicazione della L. n. 66 del 1989, art. 23. Questa normativa – come già si è detto – nell’ipotesi in cui vi sia stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione della relativa copertura finanziaria obbliga alla corresponsione della relativa controprestazione e per ogni altro effetto di legge l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura.

3.2.b.= I ricorrenti, dunque, per ottenere quanto ritengono di dover ottenere dal Comune avrebbero dovuto agire nei confronti dell’amministratore o del funzionario (in questa ipotesi nei confronti del segretario comunque) che ha stipulato il contratto di cui si dice..E ciò è tanto più vero se si considera che l’azione di arricchimento ha natura sussidiaria ed è esperibile nei confronti dell’arricchito in mancanza di altre azioni, ovvero di un’azione diretta.

4.= Con il primo motivo, M.F., Br.

M. e B.M., lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183, 184, 189, 190 e 345 c.p.c., e, in subordine della L. n. 142 del 1990, artt. 51, 52, artt. 1326, 1350, 2222 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Questo motivo di ricorso è, al suo interno, distinto in due diversi profili di censura.

a) Avrebbe errato la Corte catanese, secondo i ricorrenti, per aver accolto l’eccezione formulata dal Comune di Militello Val di Catania, secondo cui al Segretario non spettava il potere di impegnare l’Ente verso l’esterno perchè tale eccezione era stata avanzata tardivamente. Specificano i ricorrenti che l’eccezione di cui si dice era stata introdotta solo nella memoria di replica di primo grado quando era stato definito il thema decidendum et probandum, esperita l’udienza di precisazione delle conclusioni e a deposito delle comparse conclusionali già effettuato. L’eccezione de qua sarebbe, dunque, inammissibile perchè introdotta in sede di memoria di replica in primo grado e l’inammissibilità si sarebbe dovuta ripercuotere, anche, sul successivo giudizio di appello ex art. 345 c.p.c., comma 2.

b) Avrebbe errato la corte di Appello di Catania, sempre secondo i ricorrenti per aver ritenuto che il contratto stipulato dal Segretario comunale dovesse considerarsi invalido ed illegittimamente sottoscritto, considerato che la L. n. 142 del 1990, art. 51 attribuisce ai Dirigenti (e nei piccoli Comuni, quale è il Comune di Militello Val di Catania, unico funzionario dirigente sarebbe il Segretario comunale) la gestione amministrativa dell’Ente compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonchè, come dovere di ufficio, tra gli altri, la stipulazione dei contratti. Per altro, ed in forma esplicita, l’art. 52 della legge cit. individua le competenze spettanti al Segretario Comunale, tra cui sono comprese anche quelle elencate all’art. 51 espressamente richiamato dalla norma.

4.1.= la censura sotto entrambi i profili rimane assorbita e/o superata dall’accoglimento del secondo motivo.

5.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Avrebbe errato la Corte di Appello di Catania nell’aver condannato il B. al pagamento delle spese di entrambi i precedenti gradi di giudizio. Infatti la legittimità delle pretese dei ricorrenti avrebbe dovuto portare anche alla condanna del resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.

5.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta perchè il regolamento delle spese processuali effettuato dalla Corte di Appello di Catania risponde al principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.. Per altro, come è orientamento costante di questa Corte, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, e, nell’ipotesi di specie, quel principio è stato correttamente rispettato.

6.= Il Comune di Militello Val di Catania con ricorso incidentale, lamenta:

a) con un primo motivo, la mancata pronuncia della Corte territoriale in ordine alla carenza di legittimazione passiva. Secondo il Comune, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione di mancanza di legittimazione passiva dello stesso perchè il compenso richiesto dall’arch. B. era a carico dell’Assessorato regionale, l’unico, pertanto, legittimato passivo, b) con il secondo motivo, la mancata pronuncia della Corte territoriale in ordine all’eccezione relativa alla insussistenza e inapplicabilità della clausola penale. Afferma il Comune che – sempre cautelativamente, con riferimento alla penale riconosciuta dal Tribunale in favore dell’arch. B. nè l’originario disciplinare d’incarico risalente al 1981 nè tantomeno le clausole oggetto di modifica così come predisposte dall’arch. B. medesimo ed inviate con la nota del 12 luglio 1992, facevano alcun cenno a tale ipotesi, o prevedevano la riscrittura (ovvero una modifica) della clausola n. 15 riguardante tale istituto.

5.1.= Questi motivi, come afferma il Comune di Militello Val di Catania, sono stati proposti, prudentemente, ai fini del rigetto del ricorso avversario.

Sicchè, quei motivi, più che essere delle censure rivolte alla sentenza della Corte di Appello di Catania, integrano gli estremi di un’attività difensiva.

Tuttavia, sono inammissibili perchè non contengono censure di legittimità.

In definitiva, va rigettato il ricorso principiale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Considerata la reciproca soccombenza delle parti e la peculiarità e delicatezza delle questioni esaminate appare conforme a giustizia compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA