Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17572 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29964-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 953/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto dal cittadino gambiano C.F. avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Caserta, negando le tutele invocate (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria);

2. avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo, con cui si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 – per mancata fissazione dell’udienza di comparizione nonostante la non disponibilità della videoregistrazione – è infondato, poichè nel decreto impugnato si da espressamente atto che l’udienza di comparizione si è tenuta (“alla fissata udienza del 17 /7/18 è comparso il solo avvocato”) e d’altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo di fissazione dell’udienza non comporta automaticamente la necessità di una nuova audizione (Cass. 17717/2018, 3935/2019), in quanto “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente ratione temporis (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. con modif dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass. 5973/2019; cfr. Corte giust. 26/07/17, Moussa Sacko; Corte EDU 12/11/02, Dory c. Suede);

5. il secondo e il terzo motivo – che denunziano la violazione, rispettivamente, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14 (per status di rifugiato e protezione sussidiaria) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (per la protezione umanitaria) – sono inammissibili poichè veicolano censure del tutto generiche e comunque afferenti il merito, a fronte di una motivata valutazione del difetto dei “requisiti minimi di attendibilità” della narrazione (ritenuta “frutto di fantasia”), così come dell’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, stante la stabilizzazione del Gambia e il raggiungimento “di condizioni di vita accettabili (report di Amnesty International, 2017) – fatta eccezione solo per “oppositori politici, intellettuali, giornalisti e opinionisti” categorie cui non appartiene il ricorrente” – e di quella umanitaria, tenuto conto degli allegati profili di vulnerabilità, anche secondo un criterio comparativo (Cass. 4455/2018);

6. la censura motivazionale contenuta nel quarto motivo è inammissibile perchè difforme dai canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), i quali richiedono l’indicazione del “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, del “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, del “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018);

7. va peraltro ricordato che: i) la ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c)) e quindi censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella specie non rispettati (Cass. 3340/2019); ii) l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente esclude l’attivazione di poteri istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 4892/2019, 16925/2018) in quanto il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018); l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c) – da interpretare anche in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE; Corte giust. 17/0/2009, Elgafaji; 30/01/2014, Diakitè) – implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 19 marzo 2019, riconvocata, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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