Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17572 del 27/07/2010
Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17572
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA,via Timavo 3, presso l’avvocato
F. Favi rappresentato e difeso dall’avvocato Aveni Giuseppe giusta procura a
margine del ricorso; – ricorrente –
contro
Prefetto di Messina; – intimato –
avverso il decreto del Giudice di Pace di Messina depositato il 15.7.2009
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2.7.2010
dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE.
Fatto
OSSERVA
Il Collegio che il relatore designato ha depositato relazioneex art. 380 bis c.p.c.appresso trascritta, nella quale ha formulato considerazioni nel senso:
“CHE il cittadino (OMISSIS) B.M. propose opposizione avverso il decreto in data 17.03.2009 emesso dal Prefetto di MessinaD.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. Bed il Giudice di Pace di Messina, con decreto 15.7.2009, respinse il ricorso sul rilievo per il quale: A) non sussisteva violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7stante la dichiarata impossibilità di reperire interprete nella lingua del B. e la piena comprensione del testo da parte dell’espellendo; B) lo straniero, entrato clandestinamente, non aveva ancora chiesto permesso di soggiorno; C) non sussisteva la pretesa situazione di inespellibiltà, neanche essendo stato chiesto riconoscimento dello status di rifugiato;
CHE il decreto è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi delD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 biscome modificato dalD.Lgs. n. 113 del 1999, art. 4ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 23.9.2009 al quale non ha resistito l’intimato Prefetto;
CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 15.7.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui allaL. n. 69 del 2009, art. 47abrogatrici dell’art. 366 bis ma introducenti l’art. 360 bis e integratrici dei previgenti artt.375e380 bis c.p.c.;
CHE il primo motivo nel quale si articola il ricorso – denunziante la violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7per apoditticità della attestazione di irreperibilità di un traduttore nella lingua conosciuta dall’espellendo e per genericità del richiamo ad una pre scelta della lingua veicolare – appare per due versi inammissibile: A) la censura avverso la decisione del GdP è infatti inammissibile avendo la decisione del Giudice fatto puntuale applicazione dei principi consolidati posti da questa Corte, per i quali la attestazione di irreperibilità di traduttore è condizione necessaria e sufficiente per la traduzione in lingua veicolare (Cass. 25362.06- 6978.07 -13833 – 08), principii cui si ritiene di dover dare pieno seguito, B) la censura avverso la ritualità della formula sulla indicazione della lingua veicolare preferita è posta in termini di tale genericità e confusione che non rivelano la pretesa lesione del diritto dello straniero;
CHE il secondo motivo del ricorso appare di contro manifestamente fondato, essendo obbligo del giudice – che sia, come nella specie, sollecitato a pronunziare dal ricorso pronunziare e decidere sulla questione della assenza di attestazione di conformità, della copia del decreto espulsivo comunicata all’espellendo, all’originale dell’atto, posto che la consegna di copia priva della predetta attestazione determina nullità dell’atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validità del procedimento comunicatorio (come affermato da questa Corte in pronunziati mai contraddetti e pienamente condivisibili:
Cass. 2884.05- 17960.04)”.
Ritiene il Collegio che le esposte considerazioni, non fatte segno a rilievo critico di sorta dalla parte ricorrente, siano affatto condivisibili tanto nella parte in cui attengono alla infondatezza delle prime censure quanto nella parte in cui propongono l’accoglimento del ricorso per la manifesta fondatezza delle censure attinenti alla assenza del requisito di attestazione di conformità della copia del decreto espulsivo all’originale sottoscritto dal Prefetto. La questione venne invero posta dall’opponente alla espulsione, B.M., al punto 4 del ricorso innanzi al Giudice di Pace e nel fascicolo si evidenzia con chiarezza che la copia del decreto espulsivo consegnata al predetto era nulla più che una copia fotostatica priva della ridetta attestazione di conformità. Emerge quindi la rilevanza della omissione di pronunzia in questa sede denunziata e pertanto ben può la Corte, cassato il decreto, decidere nel merito accogliendo l’opposizione dello straniero ed annullando l’espulsione. Le spese dei due gradi di giudizio si regolano, in dispositivo, secondo la soccombenza (e per il merito richiamando la liquidazione operata dal Giudice di Pace).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla l’espulsione; condanna il Prefetto UTG di Messina al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che determina in Euro 440,00 per il merito ed in Euro 1.200,00 per la legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010