Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17572 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. II, 23/08/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 23/08/2011), n.17572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30222/2005 proposto da:

D.C.V. (OMISSIS), domiciliato EX ART. 366

C.P.C., in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NAPOLI Cesare;

– ricorrente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI SALERNO, AGENZIA DELLE

ENTRATE SALERNO, PROCURA GENERALE DELLA CORTE D’APPELLO SALERNO;

– intimati –

avverso il provvedimento Cron. 3191/05 della CORTE D’APPELLO di

SALERNO, depositato il 23/09/2005; (R.G. att. civ. 301/2004);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

OSSERVA IN FATTO

Con decreto in data 9/11/2004 la Corte di appello di Salerno rigettava l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da D.C.V..

Con ordinanza in data 20/9/2005 il Presidente di sezione della C.A. di Salerno, nella veste di delegato, rigettava il ricorso proposto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, da D.C. V. contro il suddetto decreto della Corte di Appello.

La Corte di Appello quale giudice procedente, aveva negato al predetto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale pendente a suo carico per violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 2 (contravvenzione a misura di prevenzione) ritenendo applicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91, comma 1, lett. a), secondo il quale l’ammissione al patrocinio è esclusa per “l’indagato, l’imputato o il condannato” di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il Presidente delegato dal Presidente della C.A., decidendo sul reclamo, riteneva che la norma testè richiamata fosse innovativa rispetto a quella contenuta nella L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 9, che stabiliva, invece, che non poteva essere ammesso al patrocinio “l’imputato” per i suddetti reati (con chiaro riferimento al procedimento in corso) e che, di conseguenza, non si dovesse più distinguere a seconda che i reati ostativi fossero o meno oggetto del procedimento in cui viene richiesta l’ammissione al patrocinio;

aggiungeva che tale interpretazione non contrastava con i principi costituzionali in quanto il diritto alla difesa era comunque garantito dalla difesa di ufficio con diritto dell’avvocato a riceve il compenso dallo Stato in caso di incapienza dell’assistito.

Contro questa pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme di legge. Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso, in quanto avente ad oggetto il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, esula dalla competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.

Secondo Cass. sez. unite 3 settembre 2009 n. 19161 sussiste competenza delle sezioni civili in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorar dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), in quanto la suddetta opposizione introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Tuttavia l’oggetto del ricorso in esame non è l’opposizione al decreto di liquidazione o comunque una controversia direttamente incidente su diritti soggettivi patrimoniali bensì la legittimità del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per effetto dei precedenti penali dell’imputato.

Rilevato che con sentenza 29/4/2010 n. 20087 la quarta sezione penale di questa Corte (ritenendosi competente) ha deciso sul ricorso avverso il rigetto dell’opposizione al provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato osservando che “nelle controversie sui compensi primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica, patrimoniale, della causa, invece, nel distinto contesto (che qui interessa) delle controversie sull’ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale”.

Considerata la equiparabilità, sia per gli interessi coinvolti, sia per le regole procedurali applicabili, del ricorso avverso il diniego di ammissione al ricorso avverso il provvedimento di revoca del provvedimento di ammissione; per la equiparazione dei rimedi impugnatori si è espressa anche Cass. sez. 4 pen. 14/7/2008 n. 33154 che, decidendo in tema di revoca del provvedimento di ammissione ha affermato che “il provvedimento deve ritenersi impugnabile nei modi e nei termini stabiliti dal menzionato art. 99, e cioè con ricorso al Presidente dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la relativa decisione”, ritenendo, quindi, applicabile la disciplina del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, stabilita per i provvedimenti di rigetto dell’istanza.

Considerato che con ordinanza del 23/3/2011, provvedendo sul ricorso proposto da I.D. in materia di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e iscritto al n. R.G. 24819/05 questa stessa sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale ritenendo che la materia rientri nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione e che per i motivi sopra svolti sussistono identiche ragioni nel caso di specie.

Considerato che anche la sezione sesta civile ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale con ordinanza 11029/11 nel procedimento RG 14583/10 su ricorso proposto da H.Y. avverso ordinanza che ha deciso su ricorso in opposizione a decreto con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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