Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17572 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12874/2015 proposto da:

COETUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 76, presso lo

studio dell’avvocato EMANUELA GARAVELLI, rappresentata e difesa

dagli avvocati FABRIZIO CANNIZZO, CESARE COLETTA;

– ricorrente –

contro

LATINA AMBIENTE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6840/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – con sentenza n. 6840/39/2014, depositata il 13 novembre 2014, non notificata, in accoglimento dell’appello principale proposto nei confronti della Coetus S.r.l. dalla Latina Ambiente S.p.A., quale concessionaria per l’accertamento e riscossione per il Comune di Latina della tariffa di igiene ambientale, avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, avverso avviso di accertamento per TIA per l’anno 2009, dichiarò inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente. Ciò in ragione della ritenuta applicabilità del principio del ne bis in idem, ritenendo che una pronuncia nel merito del ricorso proposto dalla contribuente fosse preclusa dalla sentenza della CTP di Latina, passata in giudicato per omessa impugnazione, che aveva rigettato altro ricorso proposto dalla contribuente avverso fattura n. (OMISSIS), ritenuta legittima, emessa sull’importo considerato dovuto in acconto per TIA per l’anno 2009.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo, la contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare in rito, sollevata dalla contribuente, d’inammissibilità dell’appello (questione, peraltro, rilevabile anche d’ufficio), per essere il ricorso in appello, spedito a mezzo posta, sprovvisto dell’attestazione di conformità a quello depositato.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ed erronea applicazione del principio del ne bis in idem, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, non avendo la sentenza impugnata colto che l’avviso di accertamento oggetto d’impugnazione nel presente giudizio, oltre ad essere stato oggetto d’impugnazione per vizi propri dell’atto medesimo, era originato da fattura diversa rispetto a quella che era stata oggetto d’impugnativa nel ricorso della società contribuente definito con pronuncia di rigetto da parte della CTP di Latina.

Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, avendo la sentenza impugnata accolto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata in primo grado dalla concessionaria, sebbene non riproposta in grado d’appello da parte di quest’ultima.

Il primo e secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.

Essi sono manifestamente fondati.

Non sussiste l’effetto preclusivo del giudicato esterno, avendo il giudizio in cui è intervenuta la pronuncia della CTR in questa sede impugnata ad oggetto atto diverso (avviso di accertamento, impugnato anche per vizi propri dell’atto medesimo), originato peraltro da fattura diversa, la n. (OMISSIS) per saldo TIA per l’anno 2009, laddove il precedente giudizio aveva ad oggetto l’impugnativa di altra fattura, la n. (OMISSIS) per acconto TIA per la stessa annualità.

Si è dunque, con ogni evidenza, al di fuori delle condizioni in relazione alle quali le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 16 giugno 2006, n. 13916) e la successiva giurisprudenza conforme hanno chiarito ambito e limiti per la formazione del giudicato in controversie di natura tributaria, anche con riferimento a diverse annualità d’imposta.

Dalla fondatezza di detto motivo discende che, restando travolta la conseguente statuizione resa dalla CTR in punto di assorbimento di ogni altra questione, oggetto di eccezione delle parti o rilevabile d’ufficio, è fondata altresì la denuncia di omessa pronuncia, correttamente formulata dalla ricorrente in termini di diretta violazione della norma di legge processuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 2 e 3, quale richiamato dall’art. 53, comma 2, del citato decreto, con riferimento alla dedotta mancata attestazione di conformità del ricorso in appello, notificato direttamente per mezzo del servizio postale, all’atto depositato.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo, e la sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio – sezione staccata di Latina, in diversa composizione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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