Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17571 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27360-2018 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MANUELA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALEDI MILANO, PUBBLICO

MINISTERO PRESSO CORTE LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto N. R.G. 8054/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 23/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto n. 4502 del 23/08/2018 il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha respinto il ricorso proposto dal cittadino ivoriano N.L. contro il provvedimento della competente Commissione Territoriale, negando le tre forme di tutela invocate (status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria);

2. avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. il Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3 e 5”, si sottolinea come “la condizione di dipendenza economica assoluta abbia messo in condizioni obbligate il richiedente che attualmente è inserito in un progetto di accoglienza e sta lavorando” (contratto di lavoro in scadenza al 31.10.2018) e che gli andrebbe riconosciuta la protezione umanitaria “tenendo conto delle sue condizioni personali nel paese d’origine prima della partenza e quelle attuali di vita in Italia, oltre che per le sue condizioni precarie di salute”;

6. con il secondo mezzo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (sempre “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3 e 5”) con riguardo alla protezione sussidiaria, che si lamenta negata senza che il tribunale avesse acquisito le necessarie informazioni sulla situazione del paese e della regione di provenienza del ricorrente;

7. entrambe le censure sono inammissibili, in quanto rivolte al merito della decisione, avendo il tribunale motivatamente valutato -dopo aver ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal richiedente – sia le informazioni acquisite ai fini del diniego della protezione sussidiaria (v. pag. 5-6 decreto) sia i profili di vulnerabilità allegati dal ricorrente (attività lavorativa svolta in Italia e condizioni di salute), anche secondo un criterio comparativo (Cass. 4455/2018);

8. al riguardo deve ricordarsi, tra l’altro, che: i) la materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 19197/2015, 27336/2018, 3016/2019), anche con riguardo alla protezione umanitaria (Cass. 3681/2019); ii) l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. 3016/2019); iii) la ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c)) e quindi censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella specie non rispettati (Cass. 3340/2019); iv) l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente esclude l’attivazione di poteri istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 4892/2019, 16925/2018) in quanto il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (Cass. 33096/2018, 28862/2018); v) anche l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c) – da interpretare anche in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE; Corte giust. 17/0/2009, Eglafaji; 30/01/2014, Diakitè) – implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018);

9. non sussistono i presupposti per la condanna alle spese, in assenza di difese del Ministero intimato, nè per il raddoppio del contributo unificato, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ex multis, Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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