Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17571 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.J., elettivamente domiciliato in ROMA presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato CICUTTINI Pier Aurelio del

Foro di Udine giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Questore di Udine; – intimati –

avverso il decreto della Corte di Appello di Trieste n. 1408 cron. depositato

il 21.8.2009;

udita la relazione della causa nella Camera di consiglio del 2.7.2010 del

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE.

Fatto

OSSERVA

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che appresso interamente si trascrive, ha opinato nel senso:

“CHE il cittadino (OMISSIS) B.J. propose opposizione 8.2.2007 avverso il provvedimento 12.5.2007 comunicato il 29.1.2008 con il quale il Questore di Udine ebbe a revocare il permesso di soggiorno rilasciatogli il 14.11.2005 per ragioni familiari; la revoca era stata disposta ai sensi dalD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1 bisinserito dallaL. n. 189 del 2002, art. 29; il Tribunale di Udine rigetto’ l’opposizione sul rilievo per il gitale era fondata la ragione di insussistenza di effettiva convivenza seguita al matrimonio (OMISSIS) del B. con la cittadina (OMISSIS) M.R., di circa trenta anni piu’ anziana del marito (nato nel (OMISSIS)), mai essendo stati rinvenuti nel preteso domicilio coniugale i due coniugi ed avendo il B. allacciato convivenza con P.O., dalla quale nel 2007 era nato un figlio; La Corte di Appello di Trieste con decreto 21.8.2009 ha rigettato il reclamo condividendo le osservazioni del primo giudice;

CHE il decreto e’ ricorribile per cassazione ed e’ stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 13.10.2009, articolato su tre motivi, al quale non hanno resistito gli intimati Questore e Ministro dell’Interno;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 21.8.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui allaL. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE i motivi nei quali si articola il ricorso denunziano la falsa applicazione del predetto art. 30, comma 1 bis, carenza di motivazione, ed indebito diniego di ingresso alle prove richieste, essi appaiono inammissibili per due diverse ragioni:

1. la censura di violazione di legge e’ inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, posto che i giudici del merito hanno rettamente applicato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte per il quale la sopravvenuta cessazione della convivenza coniugale, non determinata da separazione legale e di contro accompagnata da elementi sintomatici della inesistenza iniziale della affectio propria del coniugio, integra ragione di revoca del permesso di soggiorno (si rammentano, tra le varie pronunzie,Cass. 25027.05, 16542.06 e 4867.10);

2. la censura di carenza di motivazione e/o di indebito diniego di ingresso delle (ulteriori) prove orali richieste, e’ inammissibile per carenza di autosufficienza e per il suo carattere valutativo, non essendo contestata la carenza per lungo tempo di convivenza coniugale, ne’ essendo precisata la portata delle prove addotte e non ammesse ne’, infine, dedotto in che modo ed in quali termini la convivenza coniugale tra il B. e la M. sia mai stata realizzata (e sotto quali profili sia stata mai fraintesa dai giudici del merito)”.

Ritiene il Collegio, nella piena condivisione delle sopra trascritte considerazioni e constatato che avverso le stesse nessun rilievo critico e’ venuto dalla difesa del ricorrente, che il ricorso debba essere rigettato per manifesta infondatezza delle censure sopra esposte. Nulla e’ a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

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