Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17571 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. II, 23/08/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 23/08/2011), n.17571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29688/2005 proposto da:

D.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE MATTEIS Giuseppe;

– ricorrente –

contro

S.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI SANT’ERASMO 12, presso lo studio dell’avvocato STASI

GABRIELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato AFFINITO Giuseppe;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/2005 del TRIBUNALE di LECCE sezione

distaccata di MAGLIE, depositata il 26/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato MANASSE Donatella, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Giuseppe AFFINITO, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel dicembre 1996 le parti stipulavano contratto relativo alla fornitura di aggiornamento di programmi informatici e al servizio di assistenza, da effettuare telefonicamente o presso un centro assistenza.

Nel 1999, su istanza di S.L., titolare della azienda informatica Tecnicad, il giudice di pace di Maglie ingiungeva all’arch. D.M.L. il pagamento di L. 2.400.000 per due rate del contratto di assistenza e aggiornamento relative ai periodi dicembre 97-dicembre 98 e dicembre 98-dicembre 99.

L’opposizione al decreto veniva respinta il 10 luglio 2003, sull’assunto che mancava in atti la prova della “mancata assistenza ed aggiornamento”, in assenza di denunce dei vizi fatta allo S. o alla società fornitrice del programma.

In data 26 maggio 2005, il giudice onorario del tribunale di Lecce, in sede di appello, accoglieva parzialmente il gravame interposto dal D.M.; riconosceva dovuto soltanto un canone annuale;

respingeva ogni doglianza relativa all’inadempimento da parte di S..

D.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 novembre 2005, al quale l’ingiungente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso si articola su tre profili: a) falsa applicazione dell’art. 1490 c.c., in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto; b) violazione dell’art. 112 c.p.c.; c) vizio di motivazione circa l’inadempimento contrattuale.

Nessuno di essi è fondato.

Con la prima censura il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia trascurato che l’obbligo dello S. era di fornire assistenza informatica e non solo il programma versione 12; il contratto sarebbe stato inquadrato nello schema della vendita, mentre era da valutare quale appalto di servizi.

La tesi è enunciata apoditticamente, senza riportare il contratto, come era necessario per far emergere la denunciata violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., e soprattutto senza intaccare la ratio decidendi.

Per valutare questo profilo è da esaminare congiuntamente se vi sia stata extrapetizione, ravvisata dal ricorrente nell’errata qualificazione del contratto.

Così non è: il giudice di appello ha infatti confermato (giudicando approfondita la valutazione del comportamento delle parti effettuata dal primo giudice) quanto ritenuto dal tribunale, in ordine alì adempimento del contratto da parte dello S.. Poichè lo S. aveva provato la fornitura di un programma funzionante, il difetto o il rifiuto di assistenza è rimasto indimostrato, in quanto dall’istruttoria non era emerso che il D.M. avesse domandato assistenza (per malfunzionamenti o altre esigenze di attivazione del programma informatico) e che l’assistenza dovuta fosse mancata.

Era questa la ratio della decisione che doveva essere attaccata e che il primo motivo non coglie. Da essa emerge infatti come i giudici di merito abbiano esaminato se fosse stata richiesta e fornita l’assistenza informatica, desumendone che l’ingiungente aveva adempiuto agli obblighi contrattuali, tanto sotto il profilo della fornitura (vendita) del programma, quanto con riguardo alla successiva assistenza.

L’eccezione di inadempimento ex art. 1260 c.c., è stata valutata dal tribunale e non v’è alcuna contraddittorietà nel negare l’inadempimento, in tema di assistenza, muovendo dalla constatazione che il programma fornito era funzionante. E’ infatti ovvio che se viene fornito un programma ben funzionante, le esigenze di assistenza del cliente si riducono e possono anche mancare. Correttamente quindi la mancata prova di una richiesta di assistenza è stata ritenuta completamento della dimostrazione dell’adempimento da parte del fornitore.

Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., e omessa motivazione, attiene alla fornitura della versione 12b del programma. Il giudice d’appello ha ritenuto sussistente una presunzione in tal senso, tratta dalla circostanza che nel dicembre 1998 le parti avevano avuto un contatto telefonico per la richiesta di pagamento e che a quel momento ” S. aveva già anticipato le somme alla ditta tornitrice” (recte al produttore dei programmi).

Il ricorrente nega che lo S. gli abbia messo a disposizione l’aggiornamento del programma e invoca una diversa valutazione dell’interrogatorio formale e delle prove acquisite.

Ancora una volta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non vengono riportate testualmente, (nè integralmente nè per le parti salienti) le risultanze dalle quali dovrebbe risultare l’erroneità della valutazione di merito del giudice .

In tal modo il ricorso si risolve in una inammissibile richiesta di nuova valutazione nel merito, sottratta ai poteri della Corte di legittimità.

Mette conto peraltro rilevare che il ricorrente, sul punto, difetta di interesse.

Questa parte della vicenda contrattuale attiene infatti al periodo 98/99, giacchè la telefonata avvenne, si legge in sentenza, “verso la fine del 1998”. Il compenso relativo all’anno 1998/99 non è stato però oggetto di condanna, perchè il giudice di appello ha riformato sul punto la sentenza di primo grado, avendo ritenuto, sia pure con un’evidente incongruenza logica, che il contratto fosse stato disdettato in occasione del rinnovo del 22 dicembre 1998.

Il che non era, giacchè, come si legge in sentenza, la disdetta era pervenuta allo S. il 24 dicembre 1998 e la disdetta doveva essere inviata 60 giorni prima della scadenza. Dunque il contratto per l’anno 98/99 sarebbe stato ancora valido e il compenso dovuto, potendo la disdetta del dicembre 98 valere solo per la successiva annualità, decorrente dal 22.12.1999.

Ne consegue, da un lato, che la sentenza d’appello, in mancanza di ricorso incidentale, resta intangibile e dall’altro che il D. M. non può dolersi di inadempimenti relativi ad annualità, quella 98/99, per la quale non gli può più essere chiesto il compenso.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 600,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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