Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17571 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al n. 1984/2020

R.G. proposto da:

BANCA S. FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dall’avv. Simona Pavone, con domicilio eletto in Roma, alla Via di

S. Sebastianello n. 6, presso l’avv. Raffaele Cappiello.

– ricorrente –

contro

R.G., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Filippo

Paoluccci, con domicilio eletto in Roma, Via Cola di Rienzo n. 180,

presso l’avv. Paolo Fiorilli.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna i depositata in data

3.12.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

29.4.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Mistri Corrado, che ha chiesto di

respingere il ricorso.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1. La Banca S. Francesco Credito cooperativo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna R.G. e la moglie M.A., chiedendo di revocare, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui al rogito del (OMISSIS).

Dopo aver appreso che R.G. aveva – in pendenza di causa – iscritto ipoteche volontarie sui beni oggetto del fondo patrimoniale, l’istituto di credito – con le memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 – ha proposto domanda di risarcimento del danno provocato dalle iscrizioni ipotecarie.

Il tribunale ha accolto la revocatoria, dichiarando inammissibile l’azione risarcitoria, poichè proposta tardivamente.

La Banca, oltre ad impugnare la decisione di primo grado, ha proposto un autonomo giudizio, rubricato con il n. r.g. 12607/2018, chiedendo di disporre la restituzione-reintegrazione del controvalore dei beni oggetto dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale e la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa pendente in appello.

All’udienza del 3.12.2019, il tribunale, ritenuta l’identità delle domande separatamente proposte, ha dichiarato la litispendenza e ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

Per la cassazione di questa ordinanza, la Banca S. Francesco Credito cooperativo propone ricorso per regolamento di competenza in 4 motivi, illustrati con memoria.

R.G. resiste con controricorso.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 39,112, e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che non sussisteva alcuna identità tra le azioni separatamente proposte, poichè nel giudizio pendente in appello era stato chiesto il risarcimento del danno conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale in frode ai creditori, mentre in quello successivamente instaurato era stata chiesta la reintegrazione/restituzione dei beni del fondo patrimoniale, stante l’avvenuta iscrizione di ipoteche volontarie.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 395 e 337 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto ordinare la sospensione della causa successivamente proposta, poichè le azioni oggetto dei due distinti procedimenti erano fondate su causae petendi parzialmente coincidenti, sicchè la sospensione avrebbe evitato che l’azione di restituzione fosse pregiudicata dalla pronuncia definitiva di rigetto ove adottata nel primo giudizio. Sussisteva, in definitiva, il rapporto di pregiudizialità tra l’azione revocatoria e le domande di reintegra dei beni del fondo patrimoniale.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, asserendo che la ricorrente non poteva essere condannata al pagamento delle spese processuali, versando in buona fede e non intendendo conseguire un doppio vantaggio dalla riproposizione della domanda in altro giudizio, occorrendo considerare anche la condotta del R., che aveva gravato i beni da ipoteche dopo aver appreso dell’esercizio della revocatoria.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputando al tribunale di non aver considerato che, ove l’appello avverso la pronuncia di inammissibilità della prima domanda non fosse accolto, verrebbe meno anche la identità delle due azioni separatamente proposte.

3. Il primo motivo è fondato.

Dall’esame degli atti di causa e dal contenuto della citazione del giudizio n. 12607/2018, nell’ambito del quale è stato adottato il provvedimento impugnato, si evince che, mentre nella causa – attualmente pendente in appello – la Banca si era limitata a proporre, in aggiunta alla richiesta di revocazione del fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 2901 c.c., una domanda di risarcimento del danno causato dall’iscrizione di ipoteca volontaria sui cespiti oggetto del fondo patrimoniale, nel successivo giudizio di primo grado era stata introdotta in via principale un’azione di reintegrazione- restituzione dei beni medesimi nonchè, in via subordinata, un’azione di risarcimento del danno (cfr. ricorso, pag. 6 e citazione introduttiva notificata in data 5.9.2018).

Già sotto tale profilo, risulta innegabile che l’identità di azioni proposte nei distinti procedimenti giudiziali era solo parziale, dato che, nel secondo processo, erano state proposte più azioni cumulate, di cui una soltanto identica a quella oggetto del giudizio già pendente.

In tale situazione, non era comunque consentita la cancellazione dal ruolo dell’intera l’intera controversia.

Come già affermato da questa Corte, due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di “causa petendi” e di “petitum” sono in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell’altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte (Cass. 16454/2015; Cass. 27783/2005).

Ritiene il Collegio che nel primo giudizio fosse stata effettivamente proposta un’azione risarcitoria allo scopo di ottenere la riparazione del pregiudizio causato dall’iscrizione ipotecaria – qualificazione quest’ultima condivisa anche dal tribunale con la pronuncia n. 1960/2017, successivamente impugnata in appello – e che, invece, nel giudizio n. 12607/2018, l’istituto di credito avesse inteso ottenere – in via principale – la reintegrazione dei beni del fondo patrimoniale ovvero la loro restituzione ai creditori, sicchè, stante la diversità del petitum, tra le due azioni non sussisteva alcuna identità (ravvisabile solo tra l’azione risarcitoria proposta nel primo giudizio e quella introdotta in via subordinata nel secondo processo).

E’ – in tali limiti – accolto il primo motivo, con assorbimento di ogni altra doglianza.

Il provvedimento impugnato e cassato in relazione al motivo accolto, con rimessione delle parti dinanzi al tribunale di Bologna per la prosecuzione della causa e per la liquidazione delle spese di legittimità, con concessione di gg. 60 per la riassunzione nel termine di legge.

Spese all’esito.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rimette le parti dinanzi alTribunale di Bologna per la prosecuzione della causa e per la liquidazione delle spese di legittimità, con riassunzione nel termine di legge.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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