Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17570 del 28/06/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27089-2018 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARESE 46,
presso lo studio dell’avvocato FABIO BUCCI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 6319/2018 del TRIBUNALE di MILANO,
depositato il 17/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA
PAOLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha respinto il ricorso proposto da K.A., cittadino ivoriano di etnia djula e religione musulmana, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale, negando le tre forme di tutela invocate (status di rifugiato, protezione sussidiaria o protezione umanitaria);
2. il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, preceduto da due questioni di legittimità costituzionale;
3. il Ministero dell’Interno non ha svolto difese;
4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. occorre rilevare, prima ancora che l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate (Cass. 17717/2018, 27700/2018, 28119/2018, 32867/2018, 1876/2019) e l’inammissibilità del motivo proposto (perchè generico, misto e afferente il merito della decisione), la nullità della procura e l’inesistenza della notifica del ricorso;
6. invero, nella procura conferita per il giudizio di cassazione manca la certificazione del difensore di autografia della sottoscrizione prevista dall’art. 83 c.p.c.;
7. ulteriore ragione di inammissibilità deriva dal mancato rinvenimento in atti della notifica del ricorso – come peraltro segnalato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c. – essendo onere del ricorrente produrre la documentazione attestante il suo perfezionamento (ex multis, Cass. 8812/2017, 25525/2016, 26108/2015, 25285/2014);
8. non sussistono i presupposti per la condanna alle spese, in assenza della parte intimata, nè per il raddoppio del contributo unificato, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ex Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019