Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17570 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte

di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Aschero Graziano del

Foro di Savona giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente –

contro

UTG Prefetto di Savona;

avverso il decreto 202 del Giudice di Pace di Savona , depositato il 10.08.2010.

udita la relazione della causa del Consigliere Dott. Luigi MACIOCE.

Fatto

OSSERVA

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata in data n/5/2010 ha formulato considerazioni opinando nel senso:

“CHE il cittadino del (OMISSIS) A.A. propose opposizione avverso il decreto in data 16.5.2009 emesso dal Prefetto di Savona delD.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. Bil Giudice di Pace di Savona, con decreto 10.8.2009 respinse il ricorso su rilievo per il quale l’espulsione era stata adottata nel rispetto delD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B e comma 7;

CHE il decreto e’ direttamente ricorribile per cassazione ai sensi delD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 biscome modificato dalD.Lgs. n. 113 del 1999, art. 4ed e’ stato fatto segno a ricorso per cassazione con atto – articolato su due motivi – depositato il 19.10.2009;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 10.8.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui allaL. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE il ricorso appare radicalmente inammissibile esso essendo stato depositato ed iscritto a ruolo senza previa notifica dell’atto ai sensi delle disposizioni del codice di rito sul ricorso per cassazioneex art. 360 c.p.c.(spettando alla cancelleria di procedere alla notificazione di ufficio nella sola ipotesi di procedimento di cui alD.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14nella specie non ricorrente vertendosi in tema di opposizione al decreto di espulsione);

CHE, ove si condivida il teste’ formulato rilievo, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile”.

Ritiene il Collegio, nel prendere atto della inesistenza di alcun rilievo critico del ricorrente alle osservazioni contenute nella relazione, che la relativa proposta sia del tutto condivisibile, con la conseguenza per la quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che sia luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA