Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17570 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. II, 23/08/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 23/08/2011), n.17570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29820/2005 proposto da:

B.A. (OMISSIS), GL GRANDI LAVORI SRL P.IVA

(OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso

lo studio dell’avvocato MALARA Antonio, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.F., IMPREDIR SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

sul ricorso 1272/2006 proposto da:

C.F. (OMISSIS) in proprio e q. titolare

r.u. di IMPREDIR snc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.

MORGAGNI 2-A, presso lo studio dell’avvocato SEGARELLI UMBERTO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NATALI GIULIO,

NATALI LUIGI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

GL GRANDI LAVORI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2669/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Antonio MALARA, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento delle difese assunte in atti, compresa la

memoria;

uditi gli Avvocati Fabio BLASI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SEGARELLI Umberto, NATOLI Luigi, difensori del

controricorrente e ricorrente incidentale che hanno chiesto

l’accoglimento delle difese depositate; l’Avvocato FABIO BLASI chiede

di depositare un atto a forma autentica notificato a CO., chiede

che il documento prodotto da controparte con la memoria, sia

dichiarato inammissibile;

udito il P.M. in Persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, in via preliminare si oppone al deposito di

documenti, successivamente conclude: “previa riunione, integrazione

del contraddittorio nei confronti di CO.La.”.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il 3 gennaio 1991 C.F., in proprio e quale legale rappresentante della Impredir snc, poi trasformata in srl, conveniva in giudizio la srl Grandi lavori, il sig. B.A. e la signora Co.La. svolgendo tre domande, reiterate in grado di appello a seguito dell’integrale rigetto da parte del tribunale.

Chiedeva: a) accertamento della simulazione del contratto di compravendita tra la Impredir e la Grandi Lavori srl, del 6 ottobre 1988, per notaio Condemi, relativo a beni immobili; b) accertamento della simulazione della cessione ad B.A. della quota pari al 50% della società Grandi Lavori intestata alla Co..

c) l’accertamento della revoca del mandato con rappresentanza congiuntiva, affidato alla Co. e a tal S. nel 1989, per dare esecuzione a transazione stragiudiziale con il Comune di Campagnano Romano.

1.1) Rigettate le domande da parte del tribunale di Roma, la Corte d’appello con sentenza 9 giugno 2005, notificata il 22 settembre 2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda di simulazione assoluta della compravendita immobiliare, con le dipendenti pronunce di condanna. Ha rigettato le altre domande.

Be.Ar. e la società G.L. Grandi Lavori srl hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 21 novembre 2005, al quale C.F. e Impredir srl hanno resistito con controricorso. I controricorrenti hanno svolto anche ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo espone violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83, 163 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 145, 325, 326 e 327 c.p.c.; eccezione di giudicato formale della sentenza di primo grado. Parte ricorrente sostiene:

a) che nell’atto di appello non era stato rilasciato alcun mandato da parte di Impredir, perchè il mandato in calce all’atto era firmato dal solo C.; ne desume la nullità dell’impugnazione proposta da Impredir srl (già sne Impredir).

b) che la notifica dell’appello non era stata effettuata a B. in proprio, avendo questi ricevuto solo una notifica a ” B.A. n.q.” ed altra “alla srl Grandi Lavori in persona del legale rappresentante pro tempore”, entrambe presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado.

c) che conseguentemente non sussisterebbe una notificazione indirizzata alla srl Grandi Lavori.

2.1) La censura è inammissibile, poichè essa espone, a quanto si ricava dall’assenza di ogni riferimento ad esse nella sentenza impugnata, questioni nuove, qui poste per la prima volta, che potevano e dovevano essere sottoposte al giudice d’appello e che comportano accertamenti di fatto, preclusi in sede di legittimità (cfr Cass. 20518/08; 188/77; 3908/79).

2.2.) Giova rilevare, anche per tenerne conto ai fini delle spese, che i rilievi sono comunque infondati. Il primo perchè nel proemio dell’atto di appello il C. dichiarava di proporre l’impugnazione in proprio e quale amministratore della Impredir, sicchè la firma in calce al mandato aveva questa doppia valenza. Il secondo perchè la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti (nella specie gli avvocati Malara, costituiti sia per il B. che per la Grandi Lavori), mediante consegna di una sola copia, e1 valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (SU 29290/08).

Il terzo, perchè in ogni caso la Grandi lavori, costituendosi nel giudizio di appello, aveva sanato l’eventuale omissione nella costituzione del contraddittorio.

3) L’inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che denuncia nullità conseguenti alle carenze ed omissioni erroneamente denunciate con il primo motivo.

4) Il terzo motivo lamenta “contraddittoria motivazione sulla valutazione di estraneità del sig. B.A. e della srl Grandi Lavori” alla vicenda.

Parte ricorrente sostiene che il preteso accordo simulatorio riguardava rapporti personali tra la Co. e il C., rapporti che non coinvolgevano la società.

La censura è priva di pregio. Essa ricerca nelle pieghe degli atti difensivi di controparte spunti volti a far comprendere che la società Grandi lavori, con la sua autonomia soggettiva e contabile rispetto alla persona della amministratrice Co., era estranea al contratto con C.. Omette però di misurarsi con il fondamento della decisione relativa alla simulazione assoluta del contratto, che è basata sulla esistenza di una controdichiarazione rilasciata dalla Co. “nella qualità di legale rappresentante della società acquirente”(sentenza pag. 6).

A tale documento – indispensabile per fornire la prova dell’accordo simulatorio, nei confronti della parte contro la quale e” esibita (tra le tante, v. Cass. 11771/07) – i giudici di merito hanno dato peso decisivo, che non viene neppure lambito dalle deduzioni presuntive del ricorso, che nulla possono contro la prova scritta della simulazione.

5) Il quarto motivo lamenta violazione di norme di diritto (artt. 113 e 115 c.p.c., in combinazione con l’art. 342 c.p.c.). Parte ricorrente deduce che i motivi di appello non erano specifici e rilegge la vicenda contrattuale affermando che trattasi di azione dolosa, artificiosamente costruita dal C. facendo credere di essere vittima, quale debole soggetto cranioleso, di speculazioni altrui.

Anche questa censura non è proposta in modo da poter essere utilmente esaminata.

Quanto alla specificità dei motivi di appello, questione non sottoposta ai giudici di secondo grado, perchè il ricorso non espone gli elementi di fatto indispensabili per consentire di indagare e valutare i presupposti di essi (si tratta di censura dichiaratamente proposta ex art. 360, n. 3, ma in ogni caso sarebbe stato necessario esporre con completezza i fatti, Cass. 10605/10). Quanto agli aspetti contrattuali, perchè le apodittiche affermazioni ivi rese prescindono sia dalla ratio della decisione, sia dall’obbligo di riportare le risultanze invocate (sentenza penali, documenti, “elementi probatori acquisiti”), ancora una volta dimenticando che il giudice di legittimità non ha accesso al fascicolo di causa in relazione ai vizi in iudicando.

6) Venendo alle istanze dei controricorrenti, il rigetto del ricorso principale comporta che va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso incidentale proposto “in via principale” è invece infondato.

Parte controricorrente sovrappone qui più doglianze.

La prima e più intelligibile attiene alla compensazione delle spese.

In proposito vale osservare che rientrava nel potere del giudice di merito disporre la compensazione in presenza di parziale soccombenza, costituita dal rigetto di ben due dei tre capi di domanda formulati da parte attrice. Trattavasi infatti di giustificazione sottesa implicitamente ma inequivocabilmente a quella “particolarità della fattispecie”, cui allude la sentenza impugnata.

Altre doglianze attengono genericamente al “conseguimento dei danni” e alla mancata decisione e omessa motivazione relativamente alla cessione di quote in favore del B..

Una semplice lettura della sentenza esclude che sia stata omessa la pronuncia sui capi 2 e 3 delle conclusioni prese in appello, giacchè a pag. 8 e 9 la Corte territoriale si è soffermata specificamente sui motivi del rigetto della domanda relativa alla cessione di quote in favore del B. e a quella consequenziale.

Ovviamente il rigetto includeva anche il profilo concernente i danni, che, salvo altri profili non adeguatamente sviluppati in ricorso, erano menzionati nella domanda sub 2.

La manifesta infondatezza di questa censura ha reso superflua la integrazione del contraddittorio con la Co., contumace in appello, coinvolta direttamente solo dalla relativa domanda del C..

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale proposto in via principale. Assorbito il ricorso incidentale condizionato.

La preponderante rilevanza dell’esito del ricorso principale consiglia, in questo grado di giudizio, la condanna dei ricorrenti in solido alla refusione delle spese in favore dei controcorrenti in solido.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale proposto in via principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese in favore dei controcorrenti, in solido, liquidate in Euro 8.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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