Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17570 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 21/08/2020), n.17570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4079-2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA

247, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FALLETI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

JOHNSON & JOHNSON S.P.A., già MC NEIL S.R.L. – già Centra

Medicamenta OTC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 38,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIO SQUATRITI, rappresentata e

difesa dagli avvocati PIERO NATALE, MARIO NATALE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

C.F.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4971/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2015 R.G.N. 9216/2009.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia della comunicazione in data 10.12.2003 con la quale C.F. aveva rinunciato a parte del preavviso spettantegli a seguito del recesso comunicato dalla proponente, il 29.9.2003, per cessazione della gestione diretta dell’attività commerciale e riteneva illegittime le variazioni unilaterali delle provvigioni operate in un contratto connotato da posizione di predominanza del soggetto preponente, liquidando le maggiori provvigioni e riconoscendo l’indennità di incasso in favore dell’agente;

2. la Corte d’appello capitolina, con sentenza del 12.6.2015, accoglieva parzialmente il gravame della società ed, in riforma dell’impugnata decisione, condannava l’appellante a corrispondere a C. la minor somma di Euro 1.938,20 a titolo di provvigioni dovute per l’ordine effettuato dalla Farmacia R., per il periodo novembre – dicembre 2000, e di Euro 60.350,70 a titolo di indennità di recesso ex art. 1751 c.c., oltre accessori di legge;

3. la Corte distrettuale riteneva che i primi due motivi, relativi ai capitoli di prova ed all’assunta erronea valutazione di ammissibilità degli stessi, fossero infondati;

3.1. che, quanto al terzo motivo di gravame, relativo alle differenze provvigionali liquidate, le variazioni in riduzione delle provvigioni non erano state espressamente impugnate dall’agente nei modi e termini di cui all’art. 2113 c.c. e che quest’ultimo, a fronte delle operate riduzioni, non si era avvalso della facoltà di recesso accordatagli dalla contrattazione collettiva, sicchè il motivo di impugnazione era fondato; analogamente fondato era ritenuto il sesto motivo, una volta escluso che la rinuncia al preavviso da parte del C. fosse stata ottenuta con raggiro o false prospettazioni e che il comportamento della società fosse stato contrario ai doveri di correttezza e buona fede;

3.2. anche il quarto motivo era accolto sul rilievo che l’attività svolta in concreto dall’agente era stata diversa da quella di incasso, essendosi concretata in quella di esazione presso clienti insolventi, cui conseguiva che l’indennità reclamata non era dovuta, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale; il quinto motivo era accolto per avere l’agente ridotto la domanda di differenze provvigionali ad Euro 1938,20, già detratta la somma di Euro 279,90 corrisposta dalla preponente;

3.3. il settimo motivo, relativo alla determinazione dell’indennità ex art. 1751 c.c., era ritenuto fondato solo quanto alla mancata detrazione del percepito: in particolare, la censura di illegittimità del criterio di valutazione ex post era reputata destituita di giuridico fondamento, essendo la normativa da interpretare in conformità agli orientamenti espressi dalla CGUE nel senso dell’inderogabilità della stessa a svantaggio dell’agente, con la conseguenza che l’importo determinato dal giudice ai sensi della disciplina legale doveva prevalere su quello inferiore in applicazione delle regole pattizie individuali o collettive; ulteriore corollario era che doveva essere valorizzato il criterio dell’equità, che tenesse conto delle circostanze del caso concreto ed, in particolare, delle provvigioni perse dall’agente, in conformità al quale poteva essere confermata la quantificazione effettuata dal giudice di primo grado, in considerazione delle circostanze del caso concreto e non in via generale ed astratta; correttamente nel pacchetto clienti del C. utile ai fini dell’art. 1751 c.c. era stato considerato anche quello dei clienti affiliati alle cooperative farmaceutiche, riguardante nuovi 440 clienti dal 1997 al 2003, attraverso i quali l’agente aveva prodotto un fatturato significativo, avuto riguardo al volume delle provvigioni percepite;

3.4. la Corte capitolina, alla stregua di una compiuta valutazione delle risultanze di causa, riteneva che la clientela apportata dall’agente era stabilmente acquisita all’azienda e che ciò determinava il notevole vantaggio economico per la preponente, con stabilità dei risultati anche dopo la cessazione del mandato; avuto riguardo al criterio dell’importo massimo dell’indennità ex art. 1751 c.c., comma 3, come risultante dalla somma del fatturato dell’ultimo quinquennio, l’importo dovuto era quantificato in Euro 72.876,22, dal quale era detratto quello di Euro 12525,52 a titolo di indennità di fine rapporto già pacificamente percepito, con una differenza pari ad Euro 60.350,70;

4. di tale decisione domanda la cassazione il C., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società, che propone ricorso incidentale fondato su tre motivi, rispetto ai quali ha apprestato difese il C. con controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

RICORSO PRINCIPALE:

1. con il primo motivo, il C. deduce la nullità parziale della sentenza per violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c. in combinato disposto tra loro ed il difetto assoluto di motivazione su di un punto decisivo della controversia di cui le parti hanno discusso, adducendo che, a fronte dell’affermazione, argomentata, del Tribunale circa la mancata osservanza, da parte della preponente degli obblighi di (il protezione e della correlativa soggezione dell’agente ad una disciplina improntata a principi di tutela della parte contrattuale debole, la prospettazione difensiva dalla società aveva fatto riferimento alla libera accettazione delle modifiche unilateralmente da essa proposte da parte dell’agente, ciò che asseritamente non era sufficiente a motivare l’impugnazione del ragionamento del primo giudice, ritenuto erroneo dalla Corte distrettuale;

2. con il secondo motivo, il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c., in relazione anche agli artt. 1175,1375,1346 e 1418 c.c., nonchè degli artt. 1362 c.c. e ss e dell’AEC 26.2.2002, in relazione alla nullità delle variazioni provvigionali, assumendo che non si tratterebbe nella specie nè di rinunce nè di transazioni poste in essere con riguardo a pattuizioni sulla misura delle provvigioni, per essere estranee al relativo contenuto gli elementi caratterizzanti tali istituti, ed applicandosi all’agenzia principi di protezione, buona fede e correttezza contrattuale, operanti per i rapporti di subordinazione; sostiene, poi, la nullità, per indeterminatezza dell’oggetto, di clausola del contratto di agenzia che attribuisca al preponente l’illimitata facoltà, col solo onere di preavviso, di modificare unilateralmente le tariffe provvisionali;

3. il terzo motivo è incentrato sulla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., sul rilievo che la Corte capitolina ha quantificato l’indennità, riconosciuta correttamente nel massimo edittale (12 mensilità), senza tenere conto delle maggiori provvigioni dovute all’agente a fronte della declaratoria di nullità delle variazioni provvigionali;

4. il primo motivo, genericamente prospettato, è da disattendere, in quanto la correlazione tra motivo di censura e decisum del primo giudice sussiste, è coerente e non si pone in contrasto con i principi reiteratamente affermati sulla specifica questione da questa Corte, secondo cui “l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 30.5.2018 n. 13535, in conformità a quanto affermato da Cass., s. u. 16.11.2017 n. 27199 ed ulteriori succ. conformi);

5. quanto al secondo motivo, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (tra le altre, v. Cass. 15.1.2015 n. 635);

5.1. nella specie il ricorrente principale si limita ad affermare che le modifiche provvigionali erano atti unilaterali della società e non dell’agente, ma il rilievo è inidoneo a confutare la ricostruzione della volontà delle parti effettuata dalla Corte distrettuale ed il motivo è infondato, perchè la sussunzione nel concetto di rinunzia non impugnata è avvenuta sulla base di un valido percorso motivazionale, corretto in diritto, che ha valorizzato il comportamento consapevole dell’agente; questi aveva, infatti, accettato, come evidenziato nella sentenza impugnata, la possibilità di modifiche del sistema provvigionale, senza che tale volontà fosse risultata inficiata da alcun vizio del consenso ed al riguardo il giudice di secondo grado ha evidenziato che la lettera d’impugnativa del 10.5.2004 atteneva alla rinuncia al preavviso, non essendo stata contestata, se non incidentalmente, la indicata riduzione del compenso provvigionale; peraltro, la volontà abdicativa è stata coerentemente desunta anche dalla circostanza che l’art. 2 degli AEC 2002 prevedeva il preavviso della comunicazione di modifica della provvigione salvo accordo scritto fra le parti per una diversa decorrenza, accordo che nella specie è stato ritenuto esistente tra le parti, con immediata decorrenza della variazione concordata, per non essersi l’agente neanche avvalso della facoltà di recesso accordatagli dalla contrattazione collettiva, ciò che è stato ritenuto integrare ulteriore circostanza che deponeva per la sussistenza di inequivoca volontà di accettazione della variazione intervenuta;

5.2. anche sulla asserita impugnazione della riduzione unilaterale i rilievi appaiono inammissibili, perchè attengono alla interpretazione della lettera del 10.5.2004, non sindacabile nella presente sede attraverso la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione della volontà espressa dalla parte;

5.3. ogni altra censura è connotata da novità della relativa proposizione e dalla mancanza di specificità del motivo, nel quale non risultano trascritte le clausole asseritamente affette da nullità;

6. il terzo motivo è, all’evidenza, connesso al precedente, e pertanto risulta assorbito per effetto del mancato accoglimento della censura di cui al secondo motivo;

RICORSO INCIDENTALE:

7. con il primo motivo, la società preponente, ricorrente incidentale, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione delle somme liquidate al C. dalla sentenza primo grado, domanda formulata dalla società in sede di appello in epoca successiva all’intervenuto pagamento; adduce di avere corrisposto al C. la complessiva somma di Euro 278.722,29 e che la relativa documentazione sia stata prodotta unitamente all’istanza del 29.4.2014, depositata all’udienza del 6.5.2014;

8. con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 244 c.p.c., per avere il giudice sopperito alla carenza probatoria di parte attrice ammettendo capitoli di prova inammissibili perche generici e valutativi;

9. con il terzo motivo, ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto all’agente l’indennità ivi prevista in assenza dei prescritti requisiti;

10. la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, sulla quale verte il primo motivo, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Qualora il giudice d’appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale (così, da ultimo, Cass. 21.11.2019 n. 30435; Cass. 24.5.2019 n. 14253);

10.1. in disparte il rilievo che, secondo quanto statuito da questa Corte, la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado deve ritenersi preclusa ove formulata nelle “note conclusionali” (Cass. 30.1.2018 n. 2292), la società, ha proceduto a depositare in cancelleria documenti relativi a procedimento monitorio per la restituzione delle somme liquidate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, instaurato da essa società dinanzi allo stesso Tribunale, all’esito del quale è stato emesso decreto ingiuntivo – unitamente all’atto di precetto munito di esecutorietà -, opposto tardivamente dal C., e sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione, con la quale il relativo ricorso è stato rigettato; tale documentazione, con l’accluso elenco, risulta essere stata ritualmente notificata al C.;

10.2. alla stregua di quanto consentito dall’art. 372 c.p.c. in relazione al deposito di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso, deve osservarsi che la società ha già conseguito la restituzione delle somme anche nella presente controversia richieste, e pertanto è venuto meno l’interesse che sostiene la relativa domanda oggetto del primo motivo di ricorso incidentale, con conseguente inammissibilità dello stesso;

11. il secondo motivo è inammissibile, perche non si trascrivono i capi di prova richiamati nella censura; è, poi, anche infondato, perchè la Corte ha ben specificato che, a fronte della mancata riformulazione dei capi di prova ritenuti sovrabbondanti anche per effetto di valutazioni non demandabili a testi, che dovevano essere espunte a cura della parte, il giudice si era limitato a procedere a tale espunzione senza in alcun modo sopperire a carenze di specificità e rilevanza dell’articolazione probatoria, recuperando gli originari capitoli articolati nel ricorso con le necessarie esclusioni;

12. con riferimento al terzo motivo, non si contesta il criterio di valutazione seguito in sede di determinazione dell’indennità con affermazioni che evidenzino l’applicazione di criteri erronei in diritto, ma si censura la valutazione della prova, rimessa all’insindacabile giudizio del giudice del merito, come agevolmente evincibile dal riferimento nel motivo alle prove documentali e testimoniali: il motivo è pertanto inammissibile;

13. in conclusione, vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale;

14. per la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità, sono integralmente compensate tra le parti;

15. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sia per il ricorrente principale che per la società, ricorrente incidentale.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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